Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il linguaggio prescrittivo si riferisce a norme giuridiche obbligatorie, mentre quello descrittivo riguarda regole etiche e morali facoltative.
  • Nell'antichità, non vi era distinzione tra norme giuridiche e regole morali o religiose, con sacerdoti o sciamani come autorità regolatrici.
  • La separazione tra norme giuridiche e regole morali iniziò con la lex Hortensia (287 A.C), attribuendo importanza giuridica ai plebisciti.
  • Le norme giuridiche regolano rapporti sociali proteggendo valori comuni, a differenza delle regole morali mirate alla perfezione individuale.
  • La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici sostiene che il diritto è prodotto da qualsiasi organizzazione, non solo dallo Stato.

Essere e dover essere

Mentre Il linguaggio prescrittivo riguarda il dover essere, quindi ogni norma giuridica a cui tutti i cittadini devono obbligatoriamente attenersi, il linguaggio descrittivo concerne le regole etiche e morali che possiamo scegliere di seguire sulla base delle nostre esigenze e attitudini.
Nell’antichità questi due aspetti erano legati indissolubilmente: si credeva infatti che non vi fosse alcuna differenza tra essere e dover essere, dunque tra regole artistiche e religiose e norme giuridiche.

Nell’antichità, pertanto, non esisteva la figura del giurista o del giurisperito, poiché ogni regola era determinata dalla figura del sacerdote o dello sciamano, il quale credeva che le norme, piuttosto che create, dovessero essere scoperte. Per convenzione, la separazione fra questi due aspetti viene fatta risalire all’età della repubblica romana, in particolare alla lex Hortensia (287 A.C), la quale, approvata dal dittatore Quinto Hortensia, stabiliva che i plebisciti potevano ricoprire ruoli rilevanti in ambito giuridico. Al giorno d’oggi, la differenza principale tra regole morali, religiose o culturali e norme giuridiche è che le prime sono volte alla perfezione individuale, mentre le seconde regolano i rapporti tra soggetti all’interno della società, tutelando dunque i valori comuni. Le regole morali o religiose impongono solo doveri; le norme giuridiche, invece, accanto ai doveri tutelano i diritti dei consociati. Il diritto giuridico non si propone di perseguire le intenzioni del soggetto agente, bensì le azioni che possano nuocere alla comunità. Come diceva il sommo giurista romano Ulpiano, infatti, «cognitationis poenam nemo patitur (nessuno può essere punito solo per aver pensato un delitto)».
Un’organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto. Ne deriva che il diritto non è monopolio di una singola organizzazione (neanche dello Stato), ma inerisce a qualunque organizzazione: tale concetto costituisce la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici.

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