Concetti Chiave
- Il Governo esercita la funzione esecutiva, implementando leggi esistenti e nuove approvate dal Parlamento, ed è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri.
- Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale e coordina l'attività dei ministri, mantenendo l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo.
- I ministri sono responsabili dei settori della Pubblica Amministrazione e partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri, con compiti di indirizzo politico e controllo.
- La formazione del Governo coinvolge consultazioni del Presidente della Repubblica, conferimento dell'incarico e giuramento, seguiti dal voto di fiducia del Parlamento.
- Le funzioni del Governo includono l'indirizzo politico, la legislazione tramite decreti legge e legislativi, e l'amministrazione pubblica, con possibilità di delegificazione e leggi quadro.
La funzione esecutiva
Il Governo e la sua composizione
La funzione esecutiva consiste nel portare ad esecuzione le leggi, sia quelle già esistenti sia quelle di volta in volta approvate dal Parlamento, ed è esercitata dal Governo.
Il termine governo deriva dal verbo latino gubernare ovvero "reggere il timone" e rappresenta l'insieme dei soggetti che in uno stato detengono il potere politico in posizione di indipendenza, perché collocati al vertice e non subordinati ad altri soggetti (superiores non reconoscentes).
L'art.92 della costituzione prevede che il Governo sia composto dal Presidente del Consiglio e dei singoli ministri che insieme formano il Consiglio dei ministri. In particolare al Presidente del Consiglio, in quanto capo dell'Esecutivo, la Carta costituzionale conferisce un'autonoma rilevanza, facendone il centro nevralgico dell'intera attività del Governo: egli, infatti, ne dirige la politica generale e ne è il responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei Ministri, ma non può dare loro ordini e né revocarli, ma solo promuovere e coordinare la loro attività. Per tale ragione viene definito primus inter pares.
Il Presidente del Consiglio è, dunque, titolare di un potere di direzione dell'intera compagine governativa, il che lo abilita a svolgere ogni iniziativa volta a mantenere omogeneità nell'azione comune della coalizione, finalizzandola alla realizzazione del programma esposto in Parlamento al momento del voto di fiducia.
I singoli ministri sono soggetti preposti a determinati settori della Pubblica Amministrazione e partecipano alle decisioni collegiali assunte dal Consiglio dei ministri. Essi sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sono responsabili, individualmente, degli atti adottati dai dicasteri loro affidati e, collegialmente, delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Ciascun ministro può essere coadiuvato da più sottosegretari che da lui ricevono apposite deleghe per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta ai ministri la funzione di indirizzo politico, e cioè la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e una funzione di controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai dirigenti cui compete l'adozione di tutti gli atti che impegnano il ministro verso l'esterno.
Sotto il profilo organizzativo, oltre che degli uffici del proprio ministero, i ministri si avvalgono di una struttura di diretta collaborazione, denominata Ufficio di Gabinetto, che è costituita da personale di staff, scelto secondo il criterio del rapporto fiduciario con lui.
I ministri, inoltre, si distinguono in Ministri con Portafoglio, ovvero coloro che sono titolari di un Ministero, e quelli senza Portafoglio ovvero coloro che non sono titolari di un Ministero ma sono preposti alla cura di questioni specifiche e solitamente si affiancano a un Ministro con portafoglio.
Il Consiglio dei Ministri costituisce un organo collegiale a sé stante; esso determina l'indirizzo politico e amministrativo del paese ed è titolare di funzioni politiche, normative e finanziarie ed infine esprime l'assenso all'iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Esso è, naturalmente, presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto da tutti i Ministri con o senza portafoglio. Ad eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che esercita le funzioni di segretario del collegio. In forza di specifiche disposizioni i Presidenti delle regioni statuto speciale (Val D'Aosta, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ) e delle due province autonome (Trento e Bolzano ) possono prendere parte alle sedute del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, qualora siano trattate materie di loro interesse.
La legge 23 agosto 1988 n.400 ha previsto altri organi non obbligatori come i Vicepresidenti del Consiglio, i Sottosegretari di Stato (collaboratori del ministro), i Comitati interministeriali (coordinano i ministri preposti a materie affini), il Consiglio di gabinetto (coadiuva il Presidente del Consiglio) e i Commissari straordinari (funzionari in caso di emergenza).
La formazione del Governo
Il procedimento di formazione del Governo prende inizio in caso di inizio di legislatura o di crisi di governo. In particolare L'art.92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".
Tuttavia la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.
La fase preparatoria consiste nelle consultazioni che il Presidente svolge per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. A titolo esemplificativo può dirsi che l'elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.
Il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell'incarico da' notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato.
In sintesi il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica: quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato).
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all'elettorato. E' bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia. Il giuramento è il seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
Le funzioni del Governo
Le funzioni del Governo si dividono in:
funzione di indirizzo politico che consiste nello stabilire i fini, gli obiettivi e gli strumenti della politica interna ed estera dello Stato;
funzione normativa che stabilisce che il Governo può emanare norme aventi forza di legge e in grado di abrogare leggi preesistenti; si tratta dei decreti legge e dei decreti legislativi. Il decreto legge è un provvedimento normativo adottato dal Governo in casi straordinari ed è deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Viene poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entrando in vigore.
Poiché la funzione legislativa spetta al Parlamento, il decreto legge deve essere presentato alle Camere affinché possa essere convertito in legge entro 60 giorni.
Invece, il decreto legislativo è un provvedimento normativo del Governo avente forza di legge, ed adottato in seguito ad una delega del Parlamento. Esso ha forza di legge e come tale entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legislativo viene emanato quando vi è la necessità di disciplinare una materia assai complessa cosicché il Parlamento si limita a stabilire i criteri e i principi direttivi ai quali il Governo stesso deve attenersi, l'oggetto in modo preciso e il termine entro cui deve provvedere. Una volta approvata la legge delega, il ministro competente per materia predispone il testo che deve essere approvato dall'intero consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Funzione amministrativa secondo cui il Governo è posto al vertice della Pubblica Amministrazione , della quale si serve per tradurre in azione concreta il proprio programma.
Delegificazione e leggi quadro. La delegificazione indica il potere del Parlamento di affidare una determinata materia, già disciplinata dalla legge, alla competenza regolamentare del potere esecutivo. Con le leggi quadro, invece, il Parlamento disciplina una data materia nelle sue linee fondamentali e delega il Governo a emanare norme regolamentari che la rendono operativa e dettagliata.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo principale del Governo secondo la Costituzione italiana?
- Come avviene la formazione del Governo in Italia?
- Quali sono le funzioni principali del Presidente del Consiglio?
- Qual è la differenza tra un decreto legge e un decreto legislativo?
- Cosa si intende per delegificazione e leggi quadro?
Il Governo ha la funzione esecutiva, che consiste nel portare ad esecuzione le leggi esistenti e quelle approvate dal Parlamento, ed è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri.
La formazione del Governo inizia con la nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, seguita dalla proposta dei ministri. Il processo include consultazioni e richiede il voto di fiducia del Parlamento.
Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, e coordina l'attività dei ministri, ma non può dare loro ordini o revocarli.
Un decreto legge è adottato dal Governo in casi straordinari e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, mentre un decreto legislativo è emanato su delega del Parlamento per disciplinare materie complesse.
La delegificazione è il potere del Parlamento di affidare una materia alla competenza regolamentare del Governo, mentre le leggi quadro stabiliscono linee fondamentali di una materia, delegando al Governo l'emanazione di norme dettagliate.