Concetti Chiave
- Le forme di governo pure si dividono in monarchia costituzionale, repubblica presidenziale e repubblica direttoriale, basate sulla figura del capo di stato.
- La monarchia costituzionale pura si sviluppò in Europa come transizione dall’assolutismo, separando il monarca dall’assemblea.
- La repubblica presidenziale degli USA prevede una rigida separazione tra legislativo ed esecutivo, senza rapporto fiduciario fra governo e parlamento.
- La repubblica direttoriale, come in Svizzera, implica un esecutivo collegiale separato dal legislativo, con membri eletti a tempo determinato.
- Le forme di governo miste prevedono un equilibrio tra legislativo ed esecutivo, con investitura fiduciaria del parlamento al governo e responsabilità politica.
Forme di governo pure e miste
Generalmente si distinguono tre categorie di forma di governo pura, a seconda che il capo dello stato sia monarchico, repubblicano o direttoriale. In particolare, si distingue tra:
- monarchia costituzionale pura, forma di governo sviluppatasi negli stati europei nell’ambito della transizione dall’assolutismo, in cui si differenziò la figura del monarca da quella dell’assemblea;
- repubblica presidenziale prevista dalla costituzione degli USA del 1787, che contemplava una rigida separazione fra legislativo ed esecutivo.
- repubblica direttoriale, attuata in Svizzera con le Costituzioni del 1848, 1874 e 2000. Essa prevede la separazione tra legislativo e un esecutivo collegiale (direttorio) eletto a tempo determinato.
Nelle forme di governo miste, la ripartizione fra legislativo ed esecutivo non segue il criterio della competenza: le due funzioni (legislativa ed esecutiva) possono essere affidate in modo condiviso ai due gruppi di organi, che vengono tra loro equilibrati. Inoltre, in queste forme di stato si prevedono forme di coordinamento, collaborazione e condizionamento fra i suddetti organi, in particolare tramite l’investitura fiduciaria che il parlamento dà al governo, dalla quale scaturisce la responsabilità politica di quest’ultimo nei confronti del primo (manifestata tramite il potere governativo di scioglimento dell’assemblea).
Il Capo dello stato viene privato di funzioni di governo, mantenendo un ruolo di garanzia costituzionale e venendo considerato politicamente irresponsabile fatte salve alcune ipotesi in cui egli viene investito di specifici poteri decisionali.