Concetti Chiave
- L'espansione del Regno di Sardegna nel '800 portò all'Unificazione d'Italia nel 1861, con l'adozione dello Statuto Albertino come costituzione dell'intero Regno d'Italia.
- Lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile, concessa dal sovrano, senza un processo di revisione formale e modificabile tramite leggi ordinarie del Parlamento.
- Il Regno d'Italia era una monarchia costituzionale con un sovrano dotato di poteri esecutivi e un Parlamento bicamerale, evolvendosi verso un sistema parlamentare con la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Il diritto di voto subì un'evoluzione progressiva: da un privilegio per pochi a un suffragio universale maschile nel 1919 e infine universale nel 1945, includendo le donne.
- Nonostante l'iniziale configurazione confessionale, il Regno d'Italia sviluppò una legislazione laica, culminando nei conflitti tra Stato e Chiesa e nella Legge delle guarentigie per garantire le funzioni papali.
Indice
Espansione del Regno di Sardegna
Nella seconda metà del ‘800 avviene l’espansione, per successive annessioni di territori, del Regno di Sardegna. Tale regno possedeva una Costituzione, cioè lo Statuto Albertino, concesso dal re Carlo Alberto nel 1848 successivamente ai moti. In seguito all’Unificazione d’Italia nel 1861, questa carta costituzionale viene unificata a tutto il Regno d’Italia, diventandone la prima costituzione. Si parla quindi di “piemontizzazione d’Italia”, non a caso il suo primo re, Vittorio Emanuele II, non cambia neppure numero.
Caratteristiche dello Statuto Albertino
Molto influenzata esternamente (da costituzione francese, 1830, e belga, 1831), ha le caratteristiche di essere ottriata, cioè concessa dal sovrano (come descritto nel suo preambolo) e di essere flessibile. Non esiste un particolare procedimento di revisione costituzionale. Nessuna norma disciplina la sua modifica, quindi in via di prassi si affermò la convinzione che potesse essere modificata con semplice legge ordinaria del Parlamento, nessun procedimento aggravato. Inoltre non esisteva nessun organo (come la Corte Costituzionale) che sanzionasse eventuali infrazioni. Da un punto di vista di gerarchia delle fonti, si tratta di legge ordinaria.
Forma di governo e poteri
Come forma di governo prevedeva una monarchia costituzionale caratterizzata da due centri di potere:
1. Sovrano: detentore del potere esecutivo, aveva la possibilità di nominare e revocare i ministri, il potere di sanzionare le leggi, nominare i membri del Senato, sciogliere la Camera elettiva, il comando delle forze armate ed esercitava il potere estero
2. Parlamento: in forma bicamerale, cioè Camera elettiva e Senato di nomina regia. Insieme al sovrano deteneva il potere legislativo, e aveva la possibilità di approvare il bilancio dello Stato.
Il sovrano occupa una posizione di maggiore rilevanza, fatto anche dovuto all’assenza dell’organo del Governo. Di fatto, nella prassi, tale forma si trasforma attraverso una progressiva evoluzione in un sistema sostanzialmente parlamentare. Nel 1852 Cavour impose la necessitò del rapporto di fiducia con il Parlamento. Si trattò di una “doppia fiducia”, non scritta nello Statuto ma stabilita dalla prassi consuetudinaria: fiducia della Corona (forte influenza del Re nelle vicende governative) e fiducia del Parlamento. Tale rapporto fa si che tra i ministri eletti dal Re inizia ad avere maggiore rilievo una singola figura, che diverrà poi il Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà dotato di specifiche funzioni codificate in due atti normativi (Decreto Ricasoli, 1867, e Decreto Zanardelli, 1901): coordinamento della politica generale del Governo e mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Ministeri. Il ruolo del Governo viene valorizzato e in via di prassi c’è l’affermasi della possibilità di poteri normativi aventi forza di legge: decreti-legge (che poi dovranno essere convertiti in legge dal Parlamento) e decreti legislativi (il Governo riceve deleghe dal Parlamento).
Evoluzione del diritto di voto
Il diritto di voto subisce una graduale evoluzione:
1. 1848: 2% della popolazione, appartenente più o meno allo stesso gradito della scala sociale. Dato che si va quindi a rappresentare un unico ceto, i parlamentari si uniscono in base alle affinità culturali e personali, non in base a ideologie politiche.
2. 1882: 7%, tutti i maschi maggiorenni sopra i 21 anni con determinate caratteristiche: la soglia di censo viene abbassata, oppure in alternativa si concede il voto a chi avesse almeno la licenza elementare.
3. 1912: 23%, con Giolitti si ha il suffragio universale maschile, cittadini con più di 30 anni, nonché maggiorenni che sapessero leggere e scrivere oppure avessero prestato il servizio militare.
4. 1919: il diritto viene esteso a tutti i cittadini di sesso maschile maggiorenni. Si ha un sistema elettorale proporzionale, non più basato su collegi uninominali.
5. 1945: suffragio universale, con diritto di voto anche alle donne
Nascono con il tempo i primi partiti di massa, con spesso ideologie del tutto contrapposte (PSI, PPI, PCI…)
Diritti e libertà nello Statuto
Lo Statuto, che era una forma di Stato liberale, prevedeva la tutela dei diritti di libertà. Pochi di questi erano limitabili con la legge. Si ha l’eguaglianza davanti ad essa, libertà dagli arresti arbitrari, del domicilio, della stampa, inviolabilità della proprietà, etc. Non esiste la libertà di associazione, ma solo la possibilità di riunione pacifica senza armi. Esiste la riserva di legge: i vari e possibili limiti alle libertà sono stabiliti dalla legge.
Amministrazione centrale e periferica
Per quanto riguarda una seconda definizione di forma di Stato, il Regno d’Italia si basava su di un modello accentrato. L’amministrazione centrale, su modello napoleonico, prevedeva anche la presenza di organi periferici che facevano capo ad un ministero. Si hanno quindi prefetti (dipendenti del Ministero dell’Interno), sindaci (scelti tra i consiglieri comunali). Gli organi superiori avevano potere di controllo di legittimità e di merito sugli organi inferiori corrispondenti. Dopo l’Unità del 1861 non mancarono proposte di creazione di Enti regionali, ma vennero tutte accantonate con “Leggi di unificazione amministrativa del Regno” (1865), per dimore di rimettere a rischio l’unità del Paese per via della presenza di eterogenee spinte autonomiste.
Rapporti tra Stato e Chiesa
Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa, lo Statuto sembrava prefigurare uno Stato confessionale, come previsto dall’Articolo 1 (religione cattolica, apostolica e romana come unica religione dello stato). La legislazione che si sviluppò era però piuttosto ispirata al principio di laicità, neutralità nei conflitti tra classe politica liberale e Chiesa cattolica, nonché rispetto delle altre confessioni religiose. In seguito alla conquista del Regno pontificio (1870) i conflitti si fecero molto forti, al punto che il Papa Pio IX rispose con isolazionismo relazionale (“non expedit”). A ciò si rispose con la “Legge delle guarentigie”, che garantiva il libero esercizio delle funzioni del Pontefice e della Santa Sede.
Domande da interrogazione
- Quali furono le caratteristiche principali dello Statuto Albertino?
- Come si è evoluto il diritto di voto in Italia durante il periodo dello Statuto Albertino?
- Qual era la forma di governo prevista dallo Statuto Albertino e come si è evoluta?
- Quali erano i rapporti tra Stato e Chiesa secondo lo Statuto Albertino?
- Come era organizzata l'amministrazione del Regno d'Italia secondo lo Statuto Albertino?
Lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile e ottriata, concessa dal sovrano, senza un procedimento specifico per la revisione costituzionale. Era influenzata dalle costituzioni francese e belga e prevedeva una monarchia costituzionale con un sovrano e un parlamento bicamerale.
Il diritto di voto si è evoluto gradualmente: nel 1848 votava il 2% della popolazione, nel 1882 il 7%, nel 1912 il 23% con suffragio universale maschile, nel 1919 fu esteso a tutti i maschi maggiorenni, e nel 1945 fu introdotto il suffragio universale includendo le donne.
Lo Statuto Albertino prevedeva una monarchia costituzionale con un sovrano e un parlamento bicamerale. Nel tempo, si è evoluta in un sistema parlamentare, con l'introduzione del rapporto di fiducia tra governo e parlamento e la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lo Statuto sembrava prefigurare uno Stato confessionale, ma la legislazione era ispirata al principio di laicità. Dopo la conquista del Regno pontificio, i conflitti aumentarono, portando alla "Legge delle guarentigie" per garantire il libero esercizio delle funzioni del Pontefice.
L'amministrazione era centralizzata, basata su un modello napoleonico, con organi periferici come prefetti e sindaci. Nonostante le proposte di creazione di Enti regionali, si optò per un'amministrazione unificata per evitare rischi all'unità del Paese.