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Lo Stato
Lo stato è un’entità giuridica che definisce con precisione:
• Potere politico: potere dello Stato di ricorrere all’uso della forza per ottenere il rispetto dei propri comandi.
• Territorio: comprende sottosuolo, spazio atmosferico, acque territoriali, navi e aerei.
• Popolo: la cittadinanza italiana si acquisisce per nascita, per matrimonio o per concessione (Presidente della Repubblica)
La nazione invece è un’entità storico culturale che definisce l’insieme degli individui legati da una comune appartenenza.
La Costituzione è l’insieme dei principi fondamentali che stanno alla base dell’ordinamento giuridico di uno Stato. La nostra contiene 139 art. ed è rigida.
Forme di Stato
Tutti gli Stati del mondo presentano tre caratteri tipici: popolazione, territorio e potere centrale. Oltre questi aspetti gli Stati sono molto diversi fra loro, la distinzione più importante è quella fra:
• Stati democratici: la sovranità appartiene al popolo, esso presenta tali caratteristiche:
1. Elezioni: i governanti sono scelti attraverso le libere elezioni.
2. Pluralismo politico: ogni cittadino è libero di esprimersi liberamente e creare partiti politici.
3. Stato di diritto: anche gli organi sono sottoposti alla legge.
• Stati non democratici: le tipologie più frequenti sono:
1. Monarchie assoluti.
2. Stati autoritari (dittature militari).
3. Stati teocratici (esiste una solo religione).
Forme di governo
Negli stati democratici la distinzione dei poteri è:
• Funzione legislativa: fare le leggi.
• Funzione esecutiva/amministrativa: realizzare i fini che lo Stato si propone.
• Funzione giurisdizionale: risolvere le controversie fra i cittadini.
Esistono due forme di governo:
1. Presidenziale (USA): sistema dualistico, dove il potere esecutivo e legislativo sono affidati ad organi separati eletti dal popolo ed il Presidente è titolare del potere esecutivo e contemporaneamente capo dello Stato, viene eletto direttamente dal popolo ogni 4 anni e non è responsabile di fronte al Parlamento.
2. Semipresidenziale (Francia): il potere esecutivo è affidato al Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo e non responsabile di fronte al Parlamento. Il parlamento può dare la sfiducia al governo ed il presidente può sciogliere il parlamento.
3. Parlamentare (Europa): essa può essere adottata dalle monarchie parlamentari, dove il Capo di stato è il re, e dalle repubbliche parlamentari, dove il capo di stato è il presidente della repubblica (eletto dal parlamento, eletto dal popolo). Il presidente della repubblica sceglie il governo, il quale deve ottenere la fiducia del Parlamento.
Parlamento
Detiene il potere legislativo. È un organo bicamerale formato da:
• Camera dei deputati, formato da 630 membri di almeno 25 anni, bisogna avere 18 anni per eleggerli.
• Senato della repubblica, formato da 315 membri di almeno 40, bisogna avere almeno 25 anni per eleggerli.
Entrambe restano in carica 5 anni, periodo di tempo definito legislatura.
Si parla di bicameralismo perfetto perché entrambe le camere svolgono le stesse funzioni ed hanno stessa importanza.
Le funzioni sono:
• Controllare ed indirizzare il governo.
• Eleggere il Presidente della repubblica.
• Dichiarare lo stato di guerra.
• Nominare 5 giudici della cote costituzionale.
• Concedere amnistia (estinzione di un reato) ed indulto (riduzione di una pena).
Le due camere si riuniscono assieme in “seduta comune” per:
1. Elezioni del Presidente della Repubblica.
2. Mettere in stato d’accusa il presidente.
La carica dei parlamentari è ineleggibile per la funzione che si svolge ed incompatibile con altre funzioni. Inoltre sono immuni davanti al giudice (se le camere non danno l’autorizzazione).
All’interno di ogni camera sono presenti:
• Un presidente che dirige i lavori.
• Dei gruppi parlamentari (20 i deputati e 10 i senatori).
• Commissioni che agevolano i lavori, essi possono essere di 3 tipi:
1. Permanenti, svolgono sempre la stessa funzione.
2. Temporanei/Speciali, si occupano di questioni temporanee.
3. Bicamerali: formate da entrambe le camere.
La legge è un atto normativo approvato dal Parlamento, esse si formano:
1. Proposta di legge (camere, governo, CNEL o 50000 firme)
2. Procedimento:
• Ordinario: la commissione competente di una delle due camere redige il testo e lo presenta alla camera stessa (sede referente), il testo viene discusso e votato; se approvato passa all’altra camera, la quale può fare degli emendamenti (rimandandola alla prima camera) oppure diventa legge. Questo passare da una camera all’altra si chiama palleggiamento.
• Decentrato: uguale all’ordinario, ma nella prima parte la commissione competente approva subito il testo e lo manda all’altra camera (sede deliberante).
3. Promulgazione della legge: il presidente della repubblica dichiara che entrambe le camere hanno approvato la legge e che va rispettata, se no la rispedisce alle camere motivata attraverso il veto sospensivo (1 volta).
4. Pubblicazione: ufficializzazione sulla Gazzetta Ufficiale che entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis).
Una legge può essere abrogata attraverso referendum abrogativo, indetto dal Presidente della repubblica, se vi sono 500000 firme o 5 consigli regionali. Non possono essere abrogate le leggi costituzionali, tributarie/di bilancio, di amnistia e indulto e di ratifica dei trattati internazioni. Esiste anche un referendum consultivo, in cui si verifica l’orientamento del popolo per una determinata questione.
Governo
Detiene il potere esecutivo, esegue le scelte operate dal Parlamento e si occupa dei servizi pubblici. È composto da:
• Presidente del Consiglio, rivolge ai ministri delle direttive generali e può sospenderne gli atti.
• Consiglio dei ministri, formato da vari ministri a capo di un ministero di un particolare settore pubblico, i ministri possono essere con portafoglio, possono prendere soldi per attuare i servizi pubblici, quelli senza portafoglio, non posso compiere atti di elevato rilievo economico.
Le sue funzioni:
1. Individuare gli interventi più urgenti per il paese.
2. Proporre disegni di leggi per attuare i servizi.
Il governo può dimettersi oralmente al capo di stato e le dimissioni possono essere obbligatorie, quando una camera ha votato una formale mozione di sfiducia (crisi parlamentare), e volontarie, quando vi è una disgregazione della maggioranza (crisi extraparlamentare).
Come si forma il governo:
1. Presidente della repubblica sceglie presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio, se accetta l’incarico, nomina i ministri e redige il suo programma.
3. Presentazione del programma alle camere.
4. Le camere possono dare il voto di fiducia al governo, in questo caso il governo inizia le sue funzioni; oppure non da la fiducia, il presidente della repubblica dovrà quindi procedere con al nomina di un nuovo presidente del consiglio.
L’attività svolta dal governo è sempre controllata dal Parlamento e Presidente della repubblica.
Gli atti, aventi forza di legge, emanati dal governo sono:
• Decreti legislativi, fondati su una delega del parlamento e concessa con una legge. –essa deve riferirsi ad un preciso oggetto ed avere un tempo determinato.
• Decreto di legge, adottati solo in casi di necessità ed urgenza (no vacatio legis) presentati il giorno stessi alle camere e convertiti in legge entro 60gg, altrimenti decadono.
• Regolamenti: completano una legge e sono subordinati ad essa.
Presidente della Repubblica
È il capo dello stato controlla l’operato dei massimi organi dello stato e rappresenta l’unità della nazione. Viene eletto in seduta comune e dura in carica 7 anni. Le funzioni sono:
• Indire elezioni nuove camere.
• Nominare 5 senatori a vita.
• Inviare messaggi ai parlamentari per richiamare l’attenzione su questioni urgenti.
• Sciogliere 1 o entrambe le camere (non nel semestre bianco – ultimi suoi 6 mesi).
• Promulgare leggi.
• Indire referendum popolari.
• Nominare presidente consiglio.
• Nominare 5 giudici corte costituzionale.
• Concedere la grazia
Gli atti emanati sono:
1. Atti formalmente presidenziali, atti promulgati dal presidente di cui lui non decide il contenuto.
2. Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, il presidente delibera ed emana l’atto, ma è controfirmato da un ministro per controllarlo e prendersene la responsabilità.
MAGISTRATURA
Detiene il potere giudiziario. Rappresenta l’insieme dei giudici che giudicano sulla violazione delle leggi ed applicano sanzioni previste da esse. È formata da tutti i giudici che compongono l’ordinamento giudiziario.
Caratteristiche:
• Presenza di controversie tra persone.
• Il giudice deve essere imparziale.
• Basarsi sulle leggi esclusivamente.
La magistratura ordinaria si divide in:
Penale Civile Amministrativa
Diritto soggettivo + reato Diritto soggettivo Interesse legittimo
Il soggetto che accusa è detto accusatore, l’accusato è la difesa. Il soggetto che accusa è l’attore, l’accusato il convenuto. Il soggetto che accusa è ricorrente, l’accusato è irresistente.
Giudice farà sentenza di condanna o di assoluzione. Giudice può costringere il convenuto rispettare la sentenza (esecuzione forzata). Giudice può annullare atto della pubblica amministrazione.
Colui che avvia il processo è il pubblico ministero, che si accerta di indagare su chi ha commesso il reato. - 1° grado: TAR
2° grado: consiglio di stato.
Esiste una parte segreta, in cui si accerta la colpevolezza della difesa, ed una pubblica, solo nel caso si accerti la colpevolezza. Viene detto processo di parte perché solo le parti possono partecipare. Viene detto processo di parte perché solo le parti possono partecipare.
La sanzione è detta pena e può essere pecuniaria o detentiva. - -
Le regole per un corretto processo sono:
• Giudice naturale, scelto dalla legge.
• Giusto processo, entrambi le parti hanno uguale diritto.
• Obbligo di motivazione, tutti gli atti emanati dal giudice devono essere motivati.
• Gradi del processo, se una delle due parti non soddisfatta della sentenza può proporre l’appello per il grado successivo:
1. 1° grado.
2. 2° grado: giudizio d’appello, un altro giudice può annullare la sentenza precedente.
3. 3° grado: corte di cassazione, fa la sentenza decisiva che passa in giudicato (non può più essere proposta).
Delle prime due il giudice agisce interpretando le leggi, mentre nell’ultima il giudice agisce limitatamente alla legge.
Il consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’autogoverno dei giudici ed è formato d 27 membri:
• Presidente della repubblica.
• 1° presidente.
• Procuratore generale della corte di cassazione.
• Altri 24 membri, 16 eletti dai magistrati ordinari e 8 dal parlamento in seduta comune.
Vi sono varie tipologie di giudici:
• Amministrativo, attraverso un concorso pubblico diventa giudice di carriera.
• Ordinario, attraverso un concorso pubblico diventa giudice di carriera.
• Onorario/di pace, giudice nominato fra i laureati in giurisprudenza con almeno 50 anni (competente per le cause meno gravi).
• Speciale, non fanno parte della magistratura ordinaria (penale, civile e amministrativo) perché si occupano solo di determinate questioni.
Gradi:
1. Primo grado:
a) Giudice di pace (comune) per le infrazioni minime.
b) Tribunale (capoluogo di provincia) per reati civili e penali; condotto da 1 a 3 giudici.
c) Corte d’Assise (capoluogo di regione) per reati civili e penali gravi; condotto da 2 giudici e 6 giudici popolari estratti a sorte fra i cittadini con licenza media.
2. Secondo grado:
b) Corte d’appello (capoluogo di regione) condotto da tre giudici.
c) Corte d’assise d’appello (capoluogo di regione) condotto da 2 giudici e 6 giudici popolari estratti a sorte con licenza superiore.
3. Terzo Grado:
b-c) Corte di cassazione (Roma) condotto dai 5 ai 9 giudici.
Corte Costituzionale
È al di sopra del Parlamento, del governo, della magistratura, della regione e Presidente della repubblica, per far si che rispettino la Costituzione controlla che ogni atto emanato sia conforme alla Costituzione. È composto da 15 giudici costituzionali che vengono nominati da:
• 5 dal Parlamento.
• 5 dal Presidente della Repubblica.
• 5 dalla suprema magistratura (ordinaria e speciale).
Funzioni: la Corte Costituzionale non può mai iniziare di propria volontà a giudicare su una legge ma solo dopo una richiesta rivolta dall’esterno.
1. Giudizio sulla costituzionalità delle legge dello Stato o delle regioni con il potere di annullare le leggi in contrasto con la Costituzione. Può avvenire per via incidentale (durante un processo) o per via diretta. La sentenza della corte costituzionale può essere di accoglimento, in cui la legge viene abrogata con effetto retroattivo, o di rigetto.
2. Giudizi sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, più organi entrano in conflitto, e fra stato e regione o regione e regione. In tutti i casi il percorso è iniziato dall’ente che ritiene invaso il suo potere.
3. Giudizio sulle accuse mosse al presidente della repubblica, dove si giudica il presidente della repubblica per le accuse promosse contro di lui dal Parlamento. In questo caso oltre ai 15 giudici si estraggono a sorte 16 giudici fra i possibili senatori futuri.
4. Giudizio sull’ammissibilità dei referendum.
Regioni ed Enti Locali
La repubblica italiana è formata da 4 enti:
1. Stato centrale, ci sono due modelli di stato:
• Unitario, in cui lo Stato detiene tutti i poteri, per governare il territorio utilizza dei prefetti, questi trasmettono dal centro alla periferia le direttive decise dallo Stato.
• Federale, la sovranità è ripartita fra diversi poteri: la federazione, che detiene i poteri più importanti, e stati federati.
In entrambe le tipologie di Stato esistono più livelli di governo, corrispondenti a diversi ambiti territoriali. Il principio di sussidiarietà stabilisce che i poteri vengano assegnati al livello di governo più basso possibile e più vicino ai cittadini, i più alti possono intervenire solo quando un problema non può essere risolto dai livelli di governo più bassi.
2. Regioni, nel 1911 dall’unificazione d’Italia vennero istituite 5 regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta), l’Italia è divisa in 20 regioni, 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale. Queste regioni sono divise in 110 province (108 normali e 2 autonome) dalle città metropolitane, queste province sono suddivise in 8800 comuni.
Le regioni si dividono in:
• Regioni a statuto ordinario, sono 15 e con organizzazione e funzioni regolate dalla costituzione.
• Regioni a statuto speciale, sono 5 ed hanno un numero maggiore di competenze, due di loro sono autonome (Sicilia e Sardegna).
Le regioni sono formate da:
• Consiglio regionale, corrisponde al parlamento nello stato ma con una sola camera.
• Presidente della regione, che corrisponde al presidente del consiglio e della repubblica dello Stato.
• Giunta regionale, che corrisponde al consiglio del ministro.
Nei casi di concorrenza (materia appartenenti sia a Stato che Regioni), la costituzione li distingue 3 diverse competenze legislative:
• Materie di competenza esclusive dello Stato.
• Materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni.
• Materie di competenza specifica delle regioni.
Le leggi regionali vengono approvate dal consiglio regionale e promulgati dal presidente regionale, entrano in vigore dopo 15gg dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
3. Province, enti locali da intermedi tra comuni e regioni. Sono formati da:
• Consiglio provinciale.
• Presidente della provincia.
• Giunta provinciale.
A fianco alle province ci sono le città metropolitane .
4. Comuni, in Italia esistono:
• Comuni di piccole o piccolissime dimensioni.
• Comuni di grandi città o aree metropolitane.
Sono formati da:
• Consiglio comunale, organo di controllo del Comune.
• Sindaco, eletto direttamente dai cittadini è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune.
• Giunta comunale, formata dal sindaco e da un numero variabile di assessori, ognuno di essi si occupa di un ramo dell’amministrazione comunale.
Le funzioni dei comuni possono essere proprie, se riguardanti la popolazione ed i servizi sociali, speciali, se delegate dallo Stato o dalle Regioni.
Pubblica Amministrazione
Tutti i settori della vita sono regolati dallo Stato, le scelte fondamentali sono compiute dal Parlamento e dal Governo con l’emanazione delle leggi (attività politica), è necessario però che vengano messe in pratica dalla pubblica amministrazione (attività amministrativa). L’attività politica consiste nel definire gli obiettivi dell’azione dello Stato (apparati politici), l’attività amministrativa consiste nel compiere tutti gli atti che permettono la realizzazione delle scelte decise in sede politica (apparati burocratici-amministrativi).
La pubblica amministrazione è sottoposta al:
1. Principio di legalità, cioè anche lei è sottoposta alla legge, ciò permette di definire l’Italia uno stato di diritto. Tale principio comporta due conseguenze:
• Principio di imparzialità, amministrazione deve trattare tutti i cittadini ugualmente.
• Principio art. 97 della Costituzione, all’impiego della pubblica amministrazione si accede solo tramite concorso.
2. Principio di economicità, riguarda i mezzi impiegati dall’amministrazione nella propria attività. Si tratta dei mezzi più adatti e meno costosi al fine di evitare sprechi.
3. Principio di efficacia, riguarda i risultati effettivamente conseguiti, risultati di buona qualità e corrispondenti agli obiettivi stabiliti in sede politica.
4. Principio di trasparenza, tutti gli atti devono essere pubblici ed i cittadini hanno il diritto di accesso ad essi; è vietato però l’accesso ai documenti coperti da segreti di Stato e a quelli espressamente indicati dal governo
Esistono varie pubbliche amministrazioni e si distinguono fra quelle dipendenti direttamente dallo Stato e quelle dipendenti da altri enti pubblici:
A. Amministrazione attiva:
• Amministrazione dello Stato: è organizzata in ministeri, ognuno gestisce un ramo della amministrazione.
_Organi centrali: a capo di un ministero c’è un ministro che si occupa di un particolare settore pubblico, il coordinamento fra essi è attuato attraverso il consiglio dei ministri. Ogni ministro è aiutato da uno o più sottosegretari e dal gabinetto del ministro. Il presidente del consiglio dei ministri deve solo mantenere l’unità di indirizzo del governo.
_Organi periferici: possono essere decentrati (prefetti dipendenti dallo Stato) o periferici (questure o sopraintendenza che agiscono dipendenti dai singoli ministeri)
• Amministrazione degli enti pubblici: ciascun ente pubblico è formato da organi che agiscono a suo nome (enti pubblici istituzionali, eletti dal governo, e enti pubblici territoriali, formato da apparati di regioni, province e comuni). Questi organi possono essere monocratici, formati da una sola persona, o collegiali, formati da più persone.
B. Amministrazione passiva:
• Organi ausiliari: svolgono funzioni consultive o di controllo verso la amministrazione attiva. Possono essere:
_Consiglio di Stato, 2 funzioni: funzione consultiva, verso il governo, o funzione giurisdizionale, che si pronunci sui ricorsi contro le sentenze emanate dai tribunali amministrativi (TAR).
_Corte dei conti, con 2 funzioni: funzione di controllo, che controlla le attività di tutte le amministrazioni pubbliche, e funzione giurisdizionale, che giudica sulle controversie in materia di contabilità pubblica.
_Consiglio nazionale economia e lavoro (CNEL), specializzato in materia politica, economica e legislazione sul lavoro.
_Autorità indipendente, svolge attività di vigilanza ed è formata da esperti non funzionari dello stato (CONSOB, ANTITRUST, …).
La pubblica amministrazione può emanare due categorie di atti: atti di diritto pubblico ed atti di diritto privato. Tali atti possono essere unilaterali, subito efficaci, o bilaterali, efficaci solo con il consenso dei privati. Attraverso i provvedimenti amministrativi la pubblica amministrazione incide sui diritti dei privati, manifestando però l’attività del diritto pubblico. Questi provvedimenti vengono chiamati atti vincolati, se regolanti solo minimi dettagli dell’atto, atti discrezionali, se di libera decisione dell’amministrazione (ovviamente rimanendo secondo il principio della legalità).
Le varie tipologie di provvedimenti sono:
A. Espansivi (favoriscono i privati):
• Concessioni, diritto che la pubblica amministrazione concede ad un privato che prima non aveva.
• Autorizzazioni, permesso da parte della pubblica amministrazione ad un privato di esercitare un diritto o un’attività.
• Sovvenzioni, lo Stato da delle somme di denaro a persone e imprese.
B. Restrittivi (limitano la libertà dei privati):
• Ordini, quando la pubblica amministrazione impone o proibisce un comportamento ad un privato.
• Ablativi, la pubblica amministrazione toglie il diritto di proprietà ad un privato.
• Sanzionatori, la pubblica amministrazione impone ad un soggetto una sanzione per un illecito amministrativo.
Per far si che il provvedimento sia valido deve avere un termine entro cui concludersi e descrivere la persona responsabile di quella pratica.
Beni pubblici
I beni pubblici sono quei beni appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali. La legge prevede tre tipi differenti di proprietà pubblica:
• Demanio, può essere demanio necessario, se formato da beni riservati solo allo Stato (demanio marittimo, idrico,…), e demanio eventuale, formato da beni appartenenti allo Stato o ai privati (strade, autostrade, aeroporti,…). Questi beni demaniali non possono essere alienabili (non si possono vendere), sono di uso comune e gratuite.
• Patrimonio Indisponibile, sono: miniere, cose di interesse storico, fauna, caserme, navi da guerra, armamenti.
• Patrimonio Disponibile, non sono beni pubblici perché non sono destinati a soddisfare interessi pubblici, pur essendo beni appartenenti allo Stato.
Espropriazione
L’art. 834 del CC descrive l’espropriazione come un atto in base al quale un soggetto, in cambio di una giusta indennità, può essere privato di uno o più beni immobili per una causa di pubblico interesse. L’espropriazione si attua attraverso il seguente procedimento:
A. L’ente espropriante approva un progetto di opera pubblica e ne dichiara la pubblica utilità.
B. L’ente competente approva il progetto definitivo dopo aver valutato che l’opera costituisca un ragionevole mezzo per perseguire lo scopo di pubblico interesse (esproprio).
C. L’ente competente determina l’indennizzo che deve essere corrisposto al proprietario.
D. Qualora il proprietario concordi sull’ammontare dell’indennizzo, otterrà il pagamento immediato e si parlerà di cessione volontaria. In caso contrario l’autorità emanerà il decreto di espropriazione privando il proprietario del possesso del bene.
E. Qualora l’opera non sia iniziata entro 10 anni dall’esecuzione del decreto, l’interessato può ottenere la restituzione del bene (retrocessione) ed il pagamento di un’indennità.
Può accadere che la pubblica amministrazione acquisti un immobile per realizzare un’opera e non porti a compimento il procedimento espropriativi, in questo caso la pubblica amministrazione utilizza il bene senza titolo, comportamento illegittimo ma nei suoi confronti non gli si applicano delle sanzioni.
Dei gruppi parlamentari (20 i deputati e 10 i senatori).
Commissioni che agevolano i lavori, essi possono essere di 3 tipi:
1. Permanenti, svolgono sempre la stessa funzione.
2. Temporanei/Speciali, si occupano di questioni temporanee.
3. Bicamerali: formate da entrambe le camere.
La legge è un atto normativo approvato dal Parlamento, esse si formano:
1. Proposta di legge (camere, governo, CNEL o 50000 firme)
2. Procedimento:
Ordinario: la commissione competente di una delle due camere redige il testo e lo presenta alla
camera stessa (sede referente), il testo viene discusso e votato; se approvato passa all’altra camera, la
quale può fare degli emendamenti (rimandandola alla prima camera) oppure diventa legge. Questo
passare da una camera all’altra si chiama palleggiamento.
Decentrato: uguale all’ordinario, ma nella prima parte la commissione competente approva subito il
testo e lo manda all’altra camera (sede deliberante).
3. Promulgazione della legge: il presidente della repubblica dichiara che entrambe le camere hanno approvato la
legge e che va rispettata, se no la rispedisce alle camere motivata attraverso il veto sospensivo (1 volta).
4. Pubblicazione: ufficializzazione sulla Gazzetta Ufficiale che entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis).
Una legge può essere abrogata attraverso referendum abrogativo, indetto dal Presidente della repubblica, se vi sono
500000 firme o 5 consigli regionali. Non possono essere abrogate le leggi costituzionali, tributarie/di bilancio, di
amnistia e indulto e di ratifica dei trattati internazioni. Esiste anche un referendum consultivo, in cui si verifica
l’orientamento del popolo per una determinata questione.
GOVERNO
Detiene il potere esecutivo, esegue le scelte operate dal Parlamento e si occupa dei servizi pubblici. È composto da:
Presidente del Consiglio, rivolge ai ministri delle direttive generali e può sospenderne gli atti.
Consiglio dei ministri, formato da vari ministri a capo di un ministero di un particolare settore pubblico, i
ministri possono essere con portafoglio, possono prendere soldi per attuare i servizi pubblici, quelli senza
portafoglio, non posso compiere atti di elevato rilievo economico.
Le sue funzioni:
1. Individuare gli interventi più urgenti per il paese.
2. Proporre disegni di leggi per attuare i servizi.
Il governo può dimettersi oralmente al capo di stato e le dimissioni possono essere obbligatorie, quando una camera ha
votato una formale mozione di sfiducia (crisi parlamentare), e volontarie, quando vi è una disgregazione della
maggioranza (crisi extraparlamentare).
Come si forma il governo:
1. Presidente della repubblica sceglie presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio, se accetta l’incarico, nomina i ministri e redige il suo programma.
3. Presentazione del programma alle camere.
4. Le camere possono dare il voto di fiducia al governo, in questo caso il governo inizia le sue funzioni; oppure
non da la fiducia, il presidente della repubblica dovrà quindi procedere con al nomina di un nuovo presidente
del consiglio.
L’attività svolta dal governo è sempre controllata dal Parlamento e Presidente della repubblica.
Gli atti, aventi forza di legge, emanati dal governo sono:
Decreti legislativi, fondati su una delega del parlamento e concessa con una legge. –essa deve riferirsi ad un
preciso oggetto ed avere un tempo determinato.
Decreto di legge, adottati solo in casi di necessità ed urgenza (no vacatio legis) presentati il giorno stessi alle
camere e convertiti in legge entro 60gg, altrimenti decadono.
Regolamenti: completano una legge e sono subordinati ad essa.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
È il capo dello stato controlla l’operato dei massimi organi dello stato e rappresenta l’unità della nazione. Viene eletto in
seduta comune e dura in carica 7 anni. Le funzioni sono:
Indire elezioni nuove camere.
Nominare 5 senatori a vita.
Inviare messaggi ai parlamentari per richiamare l’attenzione su questioni urgenti.
Sciogliere 1 o entrambe le camere (non nel semestre bianco – ultimi suoi 6 mesi).
Promulgare leggi.
Indire referendum popolari.
Nominare presidente consiglio.
Nominare 5 giudici corte costituzionale.
Concedere la grazia
Gli atti emanati sono:
1. Atti formalmente presidenziali, atti promulgati dal presidente di cui lui non decide il contenuto.
2. Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, il presidente delibera ed emana l’atto, ma è controfirmato da
un ministro per controllarlo e prendersene la responsabilità.
MAGISTRATURA
Detiene il potere giudiziario. Rappresenta l’insieme dei giudici che giudicano sulla violazione delle leggi ed applicano
sanzioni previste da esse. È formata da tutti i giudici che compongono l’ordinamento giudiziario.
Caratteristiche:
Presenza di controversie tra persone.
Il giudice deve essere imparziale.
Basarsi sulle leggi esclusivamente.
La magistratura ordinaria si divide in:
Penale Civile Amministrativa
Diritto soggettivo + reato Diritto soggettivo Interesse legittimo
Il soggetto che accusa è detto Il soggetto che accusa è l’attore, Il soggetto che accusa è ricorrente,
accusatore, l’accusato è la difesa. l’accusato il convenuto. l’accusato è irresistente.
Giudice farà sentenza di condanna o di Giudice può costringere il convenuto Giudice può annullare atto della
assoluzione. rispettare la sentenza (esecuzione pubblica amministrazione.
forzata).
Colui che avvia il processo è il - 1° grado: TAR
pubblico ministero, che si accerta di 2° grado: consiglio di stato.
indagare su chi ha commesso il reato.
Esiste una parte segreta, in cui si Viene detto processo di parte perché Viene detto processo di parte perché
accerta la colpevolezza della difesa, ed solo le parti possono partecipare. solo le parti possono partecipare.
una pubblica, solo nel caso si accerti
la colpevolezza.
La sanzione è detta pena e può essere - -
pecuniaria o detentiva.
Le regole per un corretto processo sono:
Giudice naturale, scelto dalla legge.
Giusto processo, entrambi le parti hanno uguale diritto.
Obbligo di motivazione, tutti gli atti emanati dal giudice devono essere motivati.
Gradi del processo, se una delle due parti non soddisfatta della sentenza può proporre l’appello per il grado
successivo:
1. 1° grado.
2. 2° grado: giudizio d’appello, un altro giudice può annullare la sentenza precedente.
3. 3° grado: corte di cassazione, fa la sentenza decisiva che passa in giudicato (non può più essere
proposta).
Delle prime due il giudice agisce interpretando le leggi, mentre nell’ultima il giudice agisce limitatamente
alla legge.
Il consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’autogoverno dei giudici ed è formato d 27 membri:
Presidente della repubblica.
1° presidente.
Procuratore generale della corte di cassazione.
Altri 24 membri, 16 eletti dai magistrati ordinari e 8 dal parlamento in seduta comune.
Vi sono varie tipologie di giudici:
Amministrativo, attraverso un concorso pubblico diventa giudice di carriera.
Ordinario, attraverso un concorso pubblico diventa giudice di carriera.
Onorario/di pace, giudice nominato fra i laureati in giurisprudenza con almeno 50 anni (competente per le
cause meno gravi).
Speciale, non fanno parte della magistratura ordinaria (penale, civile e amministrativo) perché si occupano solo
di determinate questioni.
Gradi:
1. Primo grado:
a) Giudice di pace (comune) per le infrazioni minime.
b) Tribunale (capoluogo di provincia) per reati civili e penali; condotto da 1 a 3 giudici.
c) Corte d’Assise (capoluogo di regione) per reati civili e penali gravi; condotto da 2 giudici e 6 giudici
popolari estratti a sorte fra i cittadini con licenza media.
2. Secondo grado:
b) Corte d’appello (capoluogo di regione) condotto da tre giudici.
c) Corte d’assise d’appello (capoluogo di regione) condotto da 2 giudici e 6 giudici popolari estratti a
sorte con licenza superiore.
3. Terzo Grado:
b-c) Corte di cassazione (Roma) condotto dai 5 ai 9 giudici.
CORTE COSTITUZIONALE
È al di sopra del Parlamento, del governo, della magistratura, della regione e Presidente della repubblica, per far si che
rispettino la Costituzione controlla che ogni atto emanato sia conforme alla Costituzione. È composto da 15 giudici
costituzionali che vengono nominati da:
5 dal Parlamento.
5 dal Presidente della Repubblica.
5 dalla suprema magistratura (ordinaria e speciale).
Funzioni: la Corte Costituzionale non può mai iniziare di propria volontà a giudicare su una legge ma solo dopo una
richiesta rivolta dall’esterno.
1. Giudizio sulla costituzionalità delle legge dello Stato o delle regioni con il potere di annullare le leggi in
contrasto con la Costituzione. Può avvenire per via incidentale (durante un processo) o per via diretta. La
sentenza della corte costituzionale può essere di accoglimento, in cui la legge viene abrogata con effetto
retroattivo, o di rigetto.
2. Giudizi sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, più organi entrano in conflitto, e fra stato e
regione o regione e regione. In tutti i casi il percorso è iniziato dall’ente che ritiene invaso il suo potere.
3. Giudizio sulle accuse mosse al presidente della repubblica, dove si giudica il presidente della repubblica per
le accuse promosse contro di lui dal Parlamento. In questo caso oltre ai 15 giudici si estraggono a sorte 16
giudici fra i possibili senatori futuri.
4. Giudizio sull’ammissibilità dei referendum.
REGIONI ED ENTI LOCALI
La repubblica italiana è formata da 4 enti:
1. Stato centrale, ci sono due modelli di stato:
Unitario, in cui lo Stato detiene tutti i poteri, per governare il territorio utilizza dei prefetti, questi
trasmettono dal centro alla periferia le direttive decise dallo Stato.
Federale, la sovranità è ripartita fra diversi poteri: la federazione, che detiene i poteri più importanti,
e stati federati.
In entrambe le tipologie di Stato esistono più livelli di governo, corrispondenti a diversi ambiti territoriali. Il
principio di sussidiarietà stabilisce che i poteri vengano assegnati al livello di governo più basso possibile e
più vicino ai cittadini, i più alti possono intervenire solo quando un problema non può essere risolto dai livelli
di governo più bassi.
2. Regioni, nel 1911 dall’unificazione d’Italia vennero istituite 5 regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna,
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta), l’Italia è divisa in 20 regioni, 15 a statuto ordinario
e 5 a statuto speciale. Queste regioni sono divise in 110 province (108 normali e 2 autonome) dalle città
metropolitane, queste province sono suddivise in 8800 comuni.
Le regioni si dividono in:
Regioni a statuto ordinario, sono 15 e con organizzazione e funzioni regolate dalla costituzione.
Regioni a statuto speciale, sono 5 ed hanno un numero maggiore di competenze, due di loro sono
autonome (Sicilia e Sardegna).
Le regioni sono formate da:
Consiglio regionale, corrisponde al parlamento nello stato ma con una sola camera.
Presidente della regione, che corrisponde al presidente del consiglio e della repubblica dello Stato.
Giunta regionale, che corrisponde al consiglio del ministro.
Nei casi di concorrenza (materia appartenenti sia a Stato che Regioni), la costituzione li distingue 3 diverse
competenze legislative:
Materie di competenza esclusive dello Stato.
Materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni.
Materie di competenza specifica delle regioni.
Le leggi regionali vengono approvate dal consiglio regionale e promulgati dal presidente regionale, entrano in
vigore dopo 15gg dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
3. Province, enti locali da intermedi tra comuni e regioni. Sono formati da:
Consiglio provinciale.
Presidente della provincia.
Giunta provinciale.
A fianco alle province ci sono le città metropolitane .
4. Comuni, in Italia esistono:
Comuni di piccole o piccolissime dimensioni.