Concetti Chiave
- Le liste nei collegi plurinominali delle elezioni italiane devono contenere da due a quattro candidati, permettendo candidature in più collegi fino a cinque.
- È vietato candidarsi in più di un collegio uninominale, ma è possibile farlo contemporaneamente in un collegio uninominale e in più collegi plurinominali.
- Norme specifiche garantiscono il riequilibrio della rappresentanza di genere, imponendo un'alternanza di genere nelle liste e limiti alla predominanza di un sesso come capolista.
- Sulla scheda elettorale, i candidati nei collegi uninominali sono accompagnati dai simboli delle liste collegate e dai candidati delle liste nei collegi plurinominali.
- Il voto è valido se tracciato sul simbolo della lista o sul nome del candidato uninominale collegato; il voto disgiunto non è ammesso.
Formazione delle liste nelle elezioni parlamentari
Nell’ambito delle elezioni del Parlamento italiano, le liste nei collegi plurinominali sono formate da un minimo di due a un massimo di quattro candidati (sono quindi liste molto corte). È possibile essere candidati in una stessa lista in più collegi plurinominali, fino a un massimo di cinque. Non si può invece essere candidati in più di un collegio uninominale. Ci si può candidare contestualmente in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali (fino a cinque).
Sono previste norme per il riequilibrio della rappresentanza di genere.
Sulla scheda elettorale sono riportati i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, al di sotto del nome di ciascun candidato, il simbolo della lista o i simboli delle liste ad esso collegate, affiancate dall’elenco dei candidati di ciascuna lista nel collegio plurinominale (da due a quattro).
L’elettore esprime il voto:
- tracciando un segno sul simbolo, il che costituisce un voto valido a favore sia della lista prescelta sia del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata;
- tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, il che costituisce un voto valido a favore sia di questo candidato sia della lista ad esso collegata; se il candidato uninominale è collegato a più liste, il voto è ripartito pro-quota fra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio;
- tracciando un segno sia sul candidato uninominale sia sulla lista o su una delle liste collegate. È invece nullo il voto espresso tracciando un segno sul candidato uninominale e un segno su una lista non collegata al candidato prescelto: in altre parole, non è ammesso il voto disgiunto.
Domande da interrogazione
- Come vengono formate le liste nei collegi plurinominali durante le elezioni parlamentari italiane?
- Quali sono le norme per il riequilibrio della rappresentanza di genere nelle liste elettorali?
- Come si esprime correttamente il voto sulla scheda elettorale?
Le liste nei collegi plurinominali sono composte da un minimo di due a un massimo di quattro candidati. È possibile candidarsi in più collegi plurinominali fino a un massimo di cinque, ma non in più di un collegio uninominale.
Le norme prevedono che i candidati siano collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% sia nei collegi uninominali che nella posizione di capolista nei collegi plurinominali.
L'elettore può esprimere il voto tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del candidato nel collegio uninominale. Il voto è valido per entrambi. Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero segnare un candidato uninominale e una lista non collegata.