Concetti Chiave
- Le commissioni parlamentari si dividono in permanenti e d'inchiesta, ognuna con ruoli specifici nell'iter legislativo.
- Le commissioni permanenti sono create autonomamente da ciascuna camera e sono fondamentali per il processo legislativo.
- Le commissioni d'inchiesta sono istituite dall'articolo 82 della Costituzione per indagare su materie di pubblico interesse.
- Esistono commissioni d'inchiesta monocamerali e bicamerali, con queste ultime istituite tramite legge e aventi durata oltre il mandato bicamerale.
- Il Parlamento può avviare inchieste su vari ambiti, come economico e sociale, grazie alla flessibilità della clausola costituzionale.
Commissioni parlamentari
All’interno del Parlamento si distinguono due diverse tipologie di commissioni: le commissioni permanenti, create autonomamente da ciascuna camera, che svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’iter legislativo (commissione in sede referente, redigente o legislative) e commissioni d’inchiesta, la cui istituzione è preposta e regolata dall’articolo 82 della Costituzione, il quale sancisce che «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria». Ogni camera, considerata nella sua singolarità, può dunque istituire commissioni d’inchiesta monocamerali. Nel corso della storia giurisprudenziale italiana, però, si è dato vita anche a commissioni d’inchiesta bicamerali, i cui membri sono egualmente divisi fra deputati e senatori. L’atto con cui le commisti di inchiesta bicamerali sono istituite è una legge. Le commissioni monocamerali rimangono vigenti fino al termine del mandato della camera; le commissioni d’inchiesta bicamerali, sorte tramite l’iniziativa legislativa, hanno un’efficacia più duratura in quanto possono restare vigenti anche in seguito al termine del mandato bicamerale.
La clausola che la Costituzione pone all’ambito di intervento delle commissioni d’inchiesta è molto flessibile: lo stesso articolo 82, infatti, dispone che «ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse». Tale clausola non allude a casi e contesti specifici; il Parlamento, dunque, ha la facoltà di intervenire in diversi ambiti, da quello economico a quello sociale. Le commissioni di inchiesta, dunque, hanno la facoltà di condurre inchieste su temi di grande impatto o di grande rilevanza sociale e pubblica, al fine di sottoporre tali argomenti in modo organico al Parlamento.