Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'Articolo 67 della Costituzione italiana stabilisce l'assenza di vincolo di mandato per i parlamentari, generando dibattiti giuridici e politici.
  • La Corte costituzionale ha definito un "nesso funzionale" tra attività parlamentare e dichiarazioni esterne, limitando l'insindacabilità.
  • Le prerogative parlamentari sono considerate funzionali all'autonomia delle Camere, non privilegi personali, secondo la Corte.
  • La legge 140/2003 distingue tra intercettazioni dirette e indirette dei parlamentari, creando complessità giuridiche.
  • Le intercettazioni indirette, riguardanti comunicazioni di parlamentari in procedimenti di terzi, hanno sollevato questioni giurisprudenziali rilevanti.

Indice

  1. Assenza di vincolo di mandato
  2. Nesso funzionale e insindacabilità
  3. Intercettazioni e giurisprudenza

Assenza di vincolo di mandato

La Costituzione prevede l’assenza di alcun vincolo di mandato per i parlamentari, per ciò che attiene all’esercizio delle proprie funzioni. L’espressione è stata più volte oggetto di dibattiti e controversie in ambito giurisprudenziale e parlamentare. In particolare, la tendenza esegetica delle due Camere è stata sempre estensiva: ciò ha provocato numerosi conflitti di attribuzione fra magistratura e Camere che sono sfociati in una giurisprudenza restrittiva da parte della Corte costituzionale (a partire dalle sentt. 10 e 11/2000).

Nesso funzionale e insindacabilità

Secondo questa giurisprudenza, deve esistere un «nesso funzionale» fra attività parlamentare e cose dette o scritte fuori dalle Camere (dunque insindacabilità in relazione ad esse):

questo si realizza solo quando quelle cose costituiscano la riproduzione sostanziale di atti parlamentari tipici. Nel caso in cui la Corte giudichi che così non sia, essa annulla la deliberazione di insindacabilità della Camera o del Senato e così permette che il processo riprenda. Secondo la Corte, le prerogative dei membri del Parlamento non sono un privilegio personale, ma sono funzionali alla tutela dell’autonomia e della libertà di ciascuna camera (sent. 120/2004).

Intercettazioni e giurisprudenza

In attuazione dell’art. 68.3 Cost., il quale prevede che l’autorità giudiziaria debba richiedere specifica autorizzazione alla camera di appartenenza, la l. 140/2003 (approvata a dieci anni dalla riforma di quell’articolo della Costituzione) ha distinto fra intercettazioni dirette , volte cioè a sottoporre a controllo utenze nella disponibilità del parlamentare nel corso di procedimenti penali che lo riguardino (art. 4), e intercettazioni indirette, riferite a comunicazioni del parlamentare nell’ambito di procedimenti riguardanti terze persone le cui utenze siano state messe sotto controllo (art. 6).

Sono queste ultime che hanno affaticato la giurisprudenza: le intercettazioni dirette sono difficilmente ipotizzabili, risultando ovviamente di poca utilità dopo una pubblica discussione sull’opportunità o meno di concedere la richiesta di autorizzazione (si sarebbe potuto sancire sic et simpliciter il divieto di intercettare i parlamentari).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato dell'assenza di vincolo di mandato per i parlamentari secondo l'Articolo 67 della Costituzione italiana?
  2. L'assenza di vincolo di mandato significa che i parlamentari non sono obbligati a seguire istruzioni o direttive esterne nell'esercizio delle loro funzioni, garantendo così la loro autonomia e libertà.

  3. Come la Corte costituzionale italiana interpreta il concetto di insindacabilità delle attività parlamentari?
  4. La Corte costituzionale richiede un "nesso funzionale" tra l'attività parlamentare e le dichiarazioni fatte fuori dalle Camere, riconoscendo l'insindacabilità solo quando queste costituiscono una riproduzione sostanziale di atti parlamentari tipici.

  5. Quali sono le differenze tra intercettazioni dirette e indirette secondo la legge 140/2003?
  6. Le intercettazioni dirette riguardano il controllo delle utenze a disposizione del parlamentare in procedimenti penali che lo coinvolgono, mentre le intercettazioni indirette si riferiscono a comunicazioni del parlamentare in procedimenti riguardanti terze persone le cui utenze sono sotto controllo.

Domande e risposte

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