Concetti Chiave
- L'Italia è una repubblica parlamentare con separazione dei poteri tra Parlamento, Governo e Magistratura, garantendo rappresentanza politica attraverso partiti.
- Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale sono organi di garanzia costituzionale per il buon funzionamento degli altri organi dello Stato.
- Il sistema elettorale italiano attuale, il Rosatellum, è un sistema misto che combina elementi maggioritari e proporzionali, con una soglia di sbarramento per i partiti.
- Il Parlamento italiano è un organo bicamerale composto da Camera dei deputati e Senato, con identici poteri e un sistema di bicameralismo perfetto.
- La legislazione ordinaria e costituzionale segue procedure specifiche, con particolare rilevanza per l'iniziativa del Governo e la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.
Indice
- Forma di governo ed elezioni
- Organi di garanzia costituzionale
- Regime parlamentare
- Partiti
- Elezioni
- Sistemi elettorali
- Legge elettorale italiana
- Sistema misto
- La soglia di sbarramento
- Le “quote rosa”
- Il voto degli italiani all’estero
- Il Parlamento
- Legislatura
- La regola della maggioranza
- I gruppi parlamentari
- Le commissioni parlamentari
- Le immunità parlamentari
- La legislazione ordinaria
- Legislazione costituzionale
Forma di governo ed elezioni
Forma di statoElementi costitutivi dello Stato:
popolo;
territorio;
sovranità
Forma di governo
Rapporti tra gli organi costituenti:
Parlamento;
Governo;
Magistratura;
Presidente della Repubblica;
Corte costituzionale.
L’Italia è una repubblica parlamentare (art. 1 Cost.) e la sua forma di governo è caratterizzata dai seguenti elementi:
separazione dei poteri;
rappresentanza politica;
regime parlamentare;
partiti politici.
Separazione dei poteri
Parlamento: potere legislativo
Governo: potere esecutivo
Magistratura: potere giudiziario
Organi di garanzia costituzionale
Presidente della Repubblica: rappresenta l’unità nazionale e garantisce il buon funzionamento degli altri organi.Corte costituzionale: reprime le violazioni della Costituzione.
Rappresentanza politica
La democrazia può essere:
diretta: i cittadini si esprimono in prima persona votando;
rappresentativa: i cittadini eleggono rappresentanti che li rappresenteranno.
Noi siamo una democrazia rappresentativa:
“la legge è deliberata in Parlamento e il Parlamento è composto da persone elette dai cittadini”
Ciò che collega i cittadini e il Parlamento sono:
le elezioni;
i partiti politici.
Abbiamo uno strumento di democrazia diretta, ossia il referendum abrogativo (art. 75 Cost.), con il quale i cittadini votano per mantenere o abrogare leggi in vigore.
Regime parlamentare
Il regime parlamentare indica la presenza di un Parlamento e del collegamento tra il Parlamento e il governo, il rapporto di fiducia.Il Governo deve avere l’appoggio politico della maggioranza parlamentare, altrimenti deve dimettersi.
Partiti
I partiti sono associazioni, non riconosciute dallo Stato, di cittadini, i quali si propongono di partecipare direttamente alla vita politica. Loro fanno la lista dei candidati.
Elezioni
Ci sono regole elettorali che riguardano due aspetti:il diritto di voto;
il sistema elettorale.
Secondo la costituzione (art. 48) il voto è:
universale;
personale;
uguale;
libero;
segreto.
Universalità: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni).
Personalità: l’elettore deve essere identificato nel momento del voto, quindi deve presentarsi al seggio munito di un documento di identificazione e con la tessera elettorale.
Uguaglianza: il voto di ciascuno vale quanto quello di tutti gli altri (anche quello del Presidente della Repubblica).
Libertà e segretezza: non dev’essere possibile come ciascun elettore ha votato e ciò è una garanzia di libertà dalle pressioni esterne.
Sistemi elettorali
I sistemi elettorali sono meccanismi che servono per trasformare i voti in seggi.Dopo che gli elettori hanno espresso il proprio voto, bisogna assegnare i seggi tra quanti abbiano ottenuto voti. Vi sono molti metodi, quindi distinguiamo due tipi di sistemi elettorali:
maggioritari: attribuiscono i seggi solo a coloro che hanno vinto le elezioni (quelli con più voti);
proporzionali: ogni partito otterrà i seggi quanto in proporzione ha ottenuto i voti.
Legge elettorale italiana
La legge elettorale è il sistema che si utilizza per “trasformare i voti in seggi”.L’attuale italiana si chiama Rosatellum (dal nome del parlamentare che l’ha creata: Ettore Rosato), entrata in vigore nel 2017.
Sistema misto
Le camere vengono elette tramite un sistema misto:⅓ dei deputati e dei senatori è eletto con un sistema maggioritario uninominale (ogni partito e ogni coalizione presentano un solo candidato e vince quello che ha ottenuto più voti);
⅔ dei deputati sono eletti con un sistema proporzionale.
La soglia di sbarramento
Nella quota proporzionale è prevista la cosiddetta soglia di sbarramento:il 3% su base nazionale, per i partiti che si presentano in maniera autonoma;
il 10% per le coalizioni.
Le “quote rosa”
Per favorire la presenza femminile nelle istituzioni, la legge elettorale garantisce una quota di candidature riservata alle donne (art. 51, c. 1 Cost.)
Il voto degli italiani all’estero
Gli italiani all’estero hanno il diritto di votare per le elezioni italiane inviando la scheda elettorale alle ambasciate. Sei senatori e dodici deputati provengono dalla Circoscrizione estero (art. 49, c. 3 Cost) e sono eletti con un sistema proporzionale.
Il Parlamento
Le camere: il Parlamento esercita il potere legislativo, cioè il potere di fare le leggi.Esso è un organo bicamerale, cioè composto da due “Camere”:
Camera dei deputati: 400 deputati (Montecitorio);
Senato della Repubblica: 200 senatori (Palazzo Madama).
Esse hanno identici poteri e possiamo quindi parlare di bicameralismo perfetto.
Vi sono lo stesso piccole differenze:
i componenti della Camera dei deputati sono il doppio dei senatori;
per essere eletti deputati bisogna avere almeno 25 anni, per essere eletti come senatori bisogna averne almeno 40;
il Senato è composto anche da membri non elettivi (ex Presidenti della Repubblica e 5 senatori a vita).
Le camere a volte si riuniscono in seduta comune:
elezione del Presidente della Repubblica;
elezione di ⅓ dei membri della Corte costituzionale;
elezione di ⅓ dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.
Ogni Camera ha un Presidente (art. 63 Cost.), eletto dalla stessa Camera di appartenenza. Egli:
dirige i lavori parlamentari;
risolve i dubbi interpretativi.
Deve essere quindi un organo di garanzia.
Legislatura
La legislatura è il periodo di tempo compreso tra un’elezione politica e la successiva. La durata normale sarebbe 5 anni, ma a volte capita uno scioglimento anticipato delle Camere. Ciò avviene quando il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento prima della scadenza naturale.
La regola della maggioranza
Le Camere decidono a maggioranza. Ciò comporta che si formino delle minoranze (opposizioni).Troviamo tre tipi di maggioranza:
maggioranza semplice: il voto della metà più uno dei presenti;
maggioranza assoluta: il voto della metà più uno dei componenti;
maggioranza qualificata: il voto maggiore della metà più uno dei componenti.
Il voto parlamentare può essere:
segreto: voto che si esprime mettendo una pallina bianca o nera nell’urna o su schede anonime;
palese: voto per appello nominale.
I gruppi parlamentari
I gruppi parlamentari sono proiezioni dei partiti in Parlamento e raggruppano i Deputati e i Senatori dello stesso partito.I membri del Parlamento non sono legati a vincoli di fedeltà, quindi rappresentano la nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.) Ciò significa che possono cambiare i piani, non mantenere le promesse per le quali gli elettori e i partiti li hanno votati, senza subire sanzioni.
Le commissioni parlamentari
Le commissioni parlamentari trattano ciascuna una materia specifica (industria, giustizia ecc.) e sono composte dai parlamentari di tutti i gruppi. Partecipano a livello legislativo e controllano le attività del Governo.Le commissioni si dicono permanenti perché durano per tutta la legislatura.
Le immunità parlamentari
Le immunità parlamentari sono delle garanzie di cui godono i parlamentari e servono a far svolgere loro le proprie funzioni in piena libertà.Esse sono:
l'insindacabilità: non possono essere perseguiti per opinioni espresse o per i voti dati;
l'inviolabilità: riguarda i reati comuni, compiuti in quanto privati cittadini (fuori dall’esercizio delle loro funzioni).
Per poter limitare la loro libertà occorre un’autorizzazione da parte della Camera a cui appartengono, altrimenti non possono essere arrestati o subire misure che possano limitare la loro libertà personale (perquisizioni, intercettazioni ecc.).
La legislazione ordinaria
Il procedimento legislativo:La funzione legislativa spetta alle Camere (art.70 Cost.).
Per approvare una legge occorre il voto favorevole sia della Camera dei deputati sia del Senato.
L’approvazione di una legge avviene con un complesso procedimento: l’iter legislativo.
Iniziativa: è la proposta di una legge che può essere proposta da:
i singoli parlamentari;
le Regioni;
50.000 elettori;
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
il Governo.
La massima importanza è data all’iniziativa del Governo (disegni di legge)
Discussione e approvazione: la proposta viene inviata alle commissioni parlamentari per un esame preliminare (le commissioni hanno funzione referente).
L’approvazione avviene articolo per articolo e poi con un voto finale sull’intera legge. Possono essere presentati emendamenti (proposte di modifica).
Promulgazione e pubblicazione: la legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione (controllo di regolarità e di costituzionalità). Se individua dei difetti la può rispedire alle Camere (potere di veto sospensivo) chiedendo un riesame. Se le camere la riapprovano, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla (art. 74 Cost.). Il testo viene poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni.
Legislazione costituzionale
Il procedimento “aggravato”.Nel potere legislativo vi sono anche le:
leggi di revisione costituzionale: possono modificare la Costituzione;
leggi costituzionali: possono integrare la Costituzione.
Il procedimento per queste leggi è aggravato (reso più difficile):
dev’essere approvata due volte da ciascuna camera;
devono passare tre mesi tra la prima e la seconda approvazione;
le prime richiedono la maggioranza semplice, le ultime la maggioranza assoluta;
la legge infine verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ma non entra in vigore, si chiede infatti un referendum popolare (se la maggioranza delle due Camere ha raggiunto i ⅔, non si può fare e la legge viene dichiarata approvata).
Vi sono dei limiti, cioè ci sono articoli inviolabili:
forma di Governo Repubblicana (art. 139 Cost.);
principio democratico (art. 1 Cost.);
diritti della persona umana.
Referendum abrogativo
Siamo una democrazia indiretta, ma nel nostro sistema esistono anche forme di democrazia diretta, come il referendum abrogativo.
Esso dev’essere richiesto da almeno 500.000 elettori o da cinque Consigli Regionali. Serve per abrogare (abolire) una legge e possono votare tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni).
Ci sono dei limiti:
il referendum non può essere richiesto su tutte le leggi.
L’art. 75 della Cost. esclude:
le leggi in materia penale;
le leggi tributarie;
le leggi di bilancio;
le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?
- Qual è la forma di governo dell'Italia?
- Quali sono i poteri esercitati dai tre organi costituenti?
- Quali sono gli organi di garanzia costituzionale in Italia?
- Quali sono i principi del voto secondo la Costituzione italiana?
I tre elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità.
L'Italia è una repubblica parlamentare.
Il Parlamento esercita il potere legislativo, il Governo il potere esecutivo e la Magistratura il potere giudiziario.
Gli organi di garanzia costituzionale sono il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale.
Il voto secondo la Costituzione italiana è universale, personale, uguale, libero e segreto.