Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto di lavoro a termine può essere acausale per una durata massima di 12 mesi, senza necessità di giustificazioni dal datore di lavoro.
  • È possibile estendere il contratto fino a 24 mesi in presenza di specifiche condizioni, come esigenze temporanee o incrementi di attività.
  • Il contratto deve essere redatto per iscritto; in mancanza, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
  • I contratti a termine non superiori a dodici giorni non richiedono forma scritta.
  • Le start-up innovative sono esenti dai limiti legali sui contratti a termine per quattro anni dalla loro costituzione.

Forma e contenuto del contratto di lavoro a termine

L’articolo 19 del d.lgs. 81/2015 prevede che «al contratto di lavoro subordinato può essere posto un termine, purché nel rispetto di un limite di durata di 12 mesi». Entro il suddetto limite il contratto è acausale, cioè non necessita dell'indicazione di ragioni giustificatrici da parte del datore di lavoro.
Al contratto può essere apposto un termine di durata superiore (massimo 24 mesi) in presenza di almeno una fra le specifiche condizioni indicate dalla legge (art.

19 d.lgs. 81/2015):
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, dovute ad esempio dalla necessità di sostituire un lavoratore assente;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Il contratto, inoltre, Deve soddisfare determinati requisiti di forma: se il termine non risulta da un atto scritto, la sua apposizione è priva di effetto; ne consegue la trasformazione a tempo indeterminato.
Il requisito della forma, dunque, è prescritto ad substantiam. Il datore è tenuto a consegnare al lavoratore una copia del contratto entro cinque giorni dall’inizio della prestazione.

La forma scritta non è richiesta solo per i rapporti a termine di durata puramente occasionale, cioè non superiore a dodici giorni.
Se la causale indicata è ritenuta dal giudice difforme o non veritiera, si produce la trasformazione del contratto. Quest'ultima decorre a partire dal superamento del termine di dodici mesi.
In specifiche condizioni, inoltre, il contratto di lavoro a termine può essere oggetto di proroghe, sulla base di modalità attuative stabilite dalla legge. I limiti legali previsti non si applicano alle imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società. Tale disposizione, contenuta nell’articolo 25 (commi 2 e 3) della legge 179/2012, costituisce un’effettiva deroga della fattispecie.

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