Concetti Chiave
- Il contratto di lavoro a termine può essere acausale per una durata massima di 12 mesi, senza necessità di giustificazioni dal datore di lavoro.
- È possibile estendere il contratto fino a 24 mesi in presenza di specifiche condizioni, come esigenze temporanee o incrementi di attività.
- Il contratto deve essere redatto per iscritto; in mancanza, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
- I contratti a termine non superiori a dodici giorni non richiedono forma scritta.
- Le start-up innovative sono esenti dai limiti legali sui contratti a termine per quattro anni dalla loro costituzione.
Indice
Contratto a termine e durata
L’articolo 19 del d.lgs. 81/2015 prevede che «al contratto di lavoro subordinato può essere posto un termine, purché nel rispetto di un limite di durata di 12 mesi». Entro il suddetto limite il contratto è acausale, cioè non necessita dell'indicazione di ragioni giustificatrici da parte del datore di lavoro.
Condizioni per estendere il termine
Al contratto può essere apposto un termine di durata superiore (massimo 24 mesi) in presenza di almeno una fra le specifiche condizioni indicate dalla legge (art. 19 d.lgs. 81/2015):
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, dovute ad esempio dalla necessità di sostituire un lavoratore assente;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Requisiti di forma e conseguenze
Il contratto, inoltre, Deve soddisfare determinati requisiti di forma: se il termine non risulta da un atto scritto, la sua apposizione è priva di effetto; ne consegue la trasformazione a tempo indeterminato.
Il requisito della forma, dunque, è prescritto ad substantiam. Il datore è tenuto a consegnare al lavoratore una copia del contratto entro cinque giorni dall’inizio della prestazione.
La forma scritta non è richiesta solo per i rapporti a termine di durata puramente occasionale, cioè non superiore a dodici giorni.
Se la causale indicata è ritenuta dal giudice difforme o non veritiera, si produce la trasformazione del contratto. Quest'ultima decorre a partire dal superamento del termine di dodici mesi.
Proroghe e deroghe per start-up
In specifiche condizioni, inoltre, il contratto di lavoro a termine può essere oggetto di proroghe, sulla base di modalità attuative stabilite dalla legge. I limiti legali previsti non si applicano alle imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società. Tale disposizione, contenuta nell’articolo 25 (commi 2 e 3) della legge 179/2012, costituisce un’effettiva deroga della fattispecie.
Domande da interrogazione
- Qual è la durata massima di un contratto a termine senza necessità di giustificazione?
- In quali condizioni è possibile estendere la durata di un contratto a termine oltre i 12 mesi?
- Quali sono le conseguenze se un contratto a termine non rispetta i requisiti di forma?
La durata massima di un contratto a termine senza necessità di giustificazione è di 12 mesi, come previsto dall'articolo 19 del d.lgs. 81/2015.
È possibile estendere la durata di un contratto a termine fino a un massimo di 24 mesi in presenza di esigenze temporanee e oggettive, come la sostituzione di un lavoratore assente, o per incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria.
Se un contratto a termine non rispetta i requisiti di forma, come la mancanza di un atto scritto, la sua apposizione è priva di effetto e il contratto si trasforma a tempo indeterminato.