Concetti Chiave
- Il contratto a termine può essere prorogato previo consenso scritto del lavoratore, acausalmente entro i primi 12 mesi.
- La proroga è possibile se il contratto iniziale è inferiore a 24 mesi, con un massimo di quattro proroghe prima della trasformazione a tempo indeterminato.
- Il rinnovo del contratto a termine richiede una giustificazione specifica e un intervallo di 10 o 20 giorni tra i contratti, basato sulla durata del precedente contratto.
- Alla scadenza del contratto, il lavoratore riceve una maggiorazione contributiva giornaliera del 20% fino al decimo giorno e del 40% per i giorni successivi.
- Il contratto si trasforma a tempo indeterminato se prosegue oltre 30 giorni per contratti inferiori a sei mesi, o oltre 50 giorni per contratti superiori.
Indice
Proroga del contratto
Previo consenso del lavoratore, inoltre, il termine del contratto può essere prorogato prima della scadenza (mediante forma scritta). Anche in questo caso, entro i primi 12 mesi la proroga è acausale, cioè rimessa alla discrezionalità delle parti. Successivamente essa è ritenuta lecita soltanto in presenza delle esigenze oggettive sopraindicate.
Limiti e condizioni della proroga
La prorogabilità del contratto è possibile a condizione che la durata iniziale dello stesso fosse inferiore a 24 mesi. Sono ammesse non più di quattro proroghe: il superamento di tale termine implica la trasformazione del contratto a tempo indeterminato a partire dalla decorrenza della quinta proroga.
Rinnovo del contratto a termine
Mentre la proroga estende la validità del contratto originariamente stipulato, il rinnovo rappresenta un nuovo e distinto contratto.
Il rinnovo del contratto a termine deve essere giustificato da una delle esigenze indicate dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015,. Diversamente dalla proroga, l'atto deve farne riferimento anche qualora la durata iniziale del contratto fosse inferiore a dodici mesi, a pena di trasformazione.
Intervalli tra contratti e flessibilità
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a rispettare un determinato intervallo temporale tra un contratto e l'altro: il rinnovo è valido solo se dalla cessazione del precedente contratto a termine sono trascorsi 10 o 20 giorni, a seconda che la durata del contratto fosse inferiore o superiore a sei mesi.
Trasformazione e tolleranza del contratto
In generale, alla scadenza del termine contrattualmente previsto, il rapporto di lavoro a tempo determinato non si trasforma immediatamente in indeterminato: la legge ammette una certa flessibilità. Scaduto il termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione contributiva per ogni giorno di continuazione del lavoro, il cui importo è del 20% fino al decimo, e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Tuttavia, la tolleranza prevede un limite perentorio e invalicabile:
- nel caso di contratto inferiore a sei mesi, se il rapporto di lavoro si protrae oltre il trentesimo giorno, lo stesso si considera a tempo indeterminato alla scadenza del predetto termine;
- se il contratto è di durata superiore a sei mesi, la trasformazione scatta al cinquantesimo giorno.
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni per la proroga di un contratto a termine?
- Quali sono i requisiti per il rinnovo di un contratto a termine?
- Cosa accade se un contratto a termine si prolunga oltre la scadenza prevista?
La proroga è possibile previo consenso del lavoratore e deve avvenire prima della scadenza del contratto, in forma scritta. Nei primi 12 mesi, la proroga è acausale, mentre successivamente è lecita solo per esigenze oggettive. La durata iniziale del contratto deve essere inferiore a 24 mesi e sono ammesse fino a quattro proroghe.
Il rinnovo deve essere giustificato da esigenze specifiche indicate dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015, anche se la durata iniziale del contratto è inferiore a dodici mesi. Inoltre, deve esserci un intervallo di 10 o 20 giorni tra la cessazione del contratto precedente e il rinnovo, a seconda della durata del contratto.
Alla scadenza del termine, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione contributiva del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il contratto è inferiore a sei mesi e si prolunga oltre il trentesimo giorno, diventa a tempo indeterminato; se superiore a sei mesi, la trasformazione avviene al cinquantesimo giorno.