Concetti Chiave
- Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere redatto in forma scritta e specificare mansioni e inquadramento, ma non i nomi dei lavoratori.
- L'utilizzatore è obbligato a comunicare il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori e a rimborsare i costi retributivi e previdenziali al somministratore.
- I lavoratori somministrati hanno il diritto di conoscere le informazioni contrattuali e la durata della missione, che devono essere comunicate per iscritto.
- La fase preassuntiva deve rispettare la correttezza, vietando indagini discriminatorie su dati personali e sensibili.
- La legge vieta di esigere compensi dal lavoratore per l'attività di procacciamento di lavoro, pena la cancellazione dell'agenzia dall'albo.
Forma del contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, requisito richiesto ad substantiam. Esso, inoltre, deve indicare il numero, le mansioni è l'inquadramento dei lavoratori da somministrare, ma non i nominativi dei medesimi.
In seguito alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori somministrati.
Egli è inoltre tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei somministrati. Questi ultimi hanno il diritto di conoscere le informazioni contenute nel contratto, la Data di inizio e la durata prevedibile della missione presso l'utilizzatore. Questi dati devono essergli comunicati per iscritto dal somministratore al momento della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero dell’invio in missione presso l’utilizzatore.La disciplina sulla somministrazione, inoltre, dedica particolare attenzione alla fase preassuntiva, che deve essere gestita all’insegna della correttezza. L’agenzia ha il divieto di effettuare indagini volte a favorire un trattamento discriminatorio, cioè finalizzate a carpire dati sensibili e strettamente personali (convinzioni politiche, credo religioso, orientamento sessuale, ecc.). La violazione di questo precetto determina la sospensione dell’autorizazione e, in caso di recidiva, la sua revoca definitiva.
Il diritto del lavoro si fonda sul principio di gratuità dell’attività di procacciamento di lavoro: coerentemente a tale criterio, la legge vieta ai soggetti accreditati alla somministrazione di esigere compensi dal lavoratore. Alla violazione consegue la cancellazione dell’agenzia dall’albo istituito presso il Ministero del lavoro.