Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto collettivo è esigibile ed efficace per tutti gli aderenti all'associazione sindacale, imponendo l'osservanza da parte del datore di lavoro.
  • Le clausole di tregua e di raffreddamento, pur non previste dalla legge, sono inserite dai sindacati e applicabili a tutte le componenti lavorative.
  • Lo Statuto dei lavoratori prevede sanzioni per la violazione delle clausole di tregua e raffreddamento, definendo l'ambito del CCNL.
  • La contrattazione collettiva aziendale è gestita dalle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali, con contratti approvati a maggioranza semplice.
  • I contratti aziendali possono includere clausole di tregua e sanzioni per i datori di lavoro che non le rispettano, con possibilità di referendum confermativo.

Indice

  1. Efficacia del contratto collettivo
  2. Clausole di garanzia
  3. Titolarità della contrattazione collettiva

Efficacia del contratto collettivo

Il rispetto della procedura negoziale comporta l’esigibilità e l’efficacia del contratto collettivo nei confronti di tutti gli aderenti all’associazione sindacale di categoria.

Una volta sottoscritto, il CCNL è efficace ed esigibile. Il concetto di esigibilità fa riferimento al fatto che il datore di lavoro ne pretende l’osservanza; l’efficacia, invece, attiene alla capacità del contratto di produrre effetti giuridici nei confronti delle parti, cioè dei sottoscriventi.

Clausole di garanzia

Il contratto collettivo può contenere due clausole di garanzia: clausola di tregua e di raffreddamento. Si tratta di espressioni informali, cioè non previste dalla legge bensì meramente dagli enti sindacali. Esse sono applicabili nei confronti di tutte le componenti in ambito lavoristico, dunque non solo a coloro che aderiscono direttamente al contratto collettivo.

Il titolo terzo dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) prevede determinate sanzioni applicabili in seguito alla violazione delle clausole di tregua e di raffreddamento. In generale, la procedura negoziale mira a definire in modo esatto l’ambito di efficacia de CCNL.

Titolarità della contrattazione collettiva

la titolarità della contrattazione collettiva aziendale appartiene alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e aziendali (RSA). L’art. 19 dello Statuto lascia spazio a entrambe le associazioni, la cui coesistenza è poco incentivata. I contratti collettivi stipulati a livello aziendale sono stipulati previa approvazione a maggioranza semplice da parte degli aderenti alle associazioni sindacali.

Le organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al contratto possono richiedere la verifica dell’approvazione tramite la sottoesposizione ai lavoratori di un referendum confermativo, richiesto nella sola ipotesi in cui non vi siano le RSU o qualora l’assetto sindacale appaia frammentato.

Anche i contratti collettivi a livello aziendale possono prevedere delle clausole di tregua e delle sanzioni per il datore di lavoro che non le rispetti.

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