Concetti Chiave
- Il contratto collettivo è esigibile ed efficace per tutti gli aderenti all'associazione sindacale, imponendo l'osservanza da parte del datore di lavoro.
- Le clausole di tregua e di raffreddamento, pur non previste dalla legge, sono inserite dai sindacati e applicabili a tutte le componenti lavorative.
- Lo Statuto dei lavoratori prevede sanzioni per la violazione delle clausole di tregua e raffreddamento, definendo l'ambito del CCNL.
- La contrattazione collettiva aziendale è gestita dalle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali, con contratti approvati a maggioranza semplice.
- I contratti aziendali possono includere clausole di tregua e sanzioni per i datori di lavoro che non le rispettano, con possibilità di referendum confermativo.
Indice
Efficacia del contratto collettivo
Il rispetto della procedura negoziale comporta l’esigibilità e l’efficacia del contratto collettivo nei confronti di tutti gli aderenti all’associazione sindacale di categoria.
Una volta sottoscritto, il CCNL è efficace ed esigibile. Il concetto di esigibilità fa riferimento al fatto che il datore di lavoro ne pretende l’osservanza; l’efficacia, invece, attiene alla capacità del contratto di produrre effetti giuridici nei confronti delle parti, cioè dei sottoscriventi.
Clausole di garanzia
Il contratto collettivo può contenere due clausole di garanzia: clausola di tregua e di raffreddamento. Si tratta di espressioni informali, cioè non previste dalla legge bensì meramente dagli enti sindacali. Esse sono applicabili nei confronti di tutte le componenti in ambito lavoristico, dunque non solo a coloro che aderiscono direttamente al contratto collettivo.
Il titolo terzo dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) prevede determinate sanzioni applicabili in seguito alla violazione delle clausole di tregua e di raffreddamento. In generale, la procedura negoziale mira a definire in modo esatto l’ambito di efficacia de CCNL.
Titolarità della contrattazione collettiva
la titolarità della contrattazione collettiva aziendale appartiene alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e aziendali (RSA). L’art. 19 dello Statuto lascia spazio a entrambe le associazioni, la cui coesistenza è poco incentivata. I contratti collettivi stipulati a livello aziendale sono stipulati previa approvazione a maggioranza semplice da parte degli aderenti alle associazioni sindacali.
Le organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al contratto possono richiedere la verifica dell’approvazione tramite la sottoesposizione ai lavoratori di un referendum confermativo, richiesto nella sola ipotesi in cui non vi siano le RSU o qualora l’assetto sindacale appaia frammentato.
Anche i contratti collettivi a livello aziendale possono prevedere delle clausole di tregua e delle sanzioni per il datore di lavoro che non le rispetti.