Concetti Chiave
- I contratti collettivi contengono clausole normative e obbligatorie, con i primi che impongono vincoli normativi e i secondi che riguardano relazioni sindacali.
- Le clausole obbligatorie permettono la stipula di contratti individuali e includono impegni come le "clausole di pace" per evitare conflitti sindacali.
- Esistono anche clausole miste che combinano caratteristiche normative e obbligatorie, utilizzate frequentemente nei contratti collettivi.
- I contratti collettivi possono includere clausole di natura diversa, come disposizioni politiche, non strettamente giuridiche.
- La violazione delle clausole normative può essere contestata in tribunale, mentre le violazioni obbligatorie coinvolgono l'azione sindacale tramite lo statuto dei lavoratori.
Indice
Distinzione tra clausole nei contratti collettivi
Nell’analizzare i contratti collettivi bisogna distinguere le clausole prescrittive, che prevedono vincoli normativi per i soggetti rappresentati dalle associazioni sindacali che hanno dato vita al contratto da quelle obbligatorie, che riguardano le relazioni sindacali instaurate dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Clausole obbligatorie e relazioni sindacali
Della parte obbligatoria fanno parte le clausole che ammettono la possibilità di stipulare contratti individuali fra i contratti sulla base del contenuto del CCNL. In questo ambito rientrano anche clausole sull’esercizio dello sciopero, ad esempio le cosiddette «clausole di pace o tregua sindacale»: esse prevedono l’impegno delle parti collettive a non promuovere azioni di conflitto sindacale per l’intera durata del contratto collettivo.
Clausole miste e autonomia contrattuale
Alle clausole normative e obbligatorie se ne affianca un tertium genus: si tratta delle clausole miste o i ibride, che presentano caratteristiche normative e obbligatorie insieme.
Questi tre tipi di clausole sono le più utilizzate: i contratti collettivi, tuttavia, in quanto atti di autonomia privata, possono prevedere clausole di natura e con efficacia diversa. In alcuni momenti storici i contratti collettivi hanno dato spazio a disposizioni di carattere diverso, quindi né normativo né obbligatorio. Si trattava di contratti introdotti da lunghi preamboli concernenti impegni non giuridici, bensì politici.
La violazione delle clausole normative può essere impugnata dinanzi al giudice; invece, la violazione della parte obbligatoria del contratto collettivo implica l’intervento dei sindacati, i quali possono agire servendosi dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori, che prevede la disciplina applicabile nei confronti di comportamenti ritenuti antisindacali.