Concetti Chiave
- I contratti collettivi sono stati creati per uniformare i trattamenti salariali e normativi a livello aziendale e nazionale.
- La depenalizzazione dello sciopero ha permesso ai contratti collettivi di liberalizzare il suo utilizzo, proteggendo i lavoratori dalla risoluzione del contratto per partecipazione.
- Inizialmente, i contratti collettivi erano considerati una somma di contratti individuali, ma questa visione è cambiata, rendendoli vincolanti per entrambe le parti.
- Nonostante la vincolatività, i contratti collettivi non annullavano le clausole difformi nei contratti individuali, avendo solo efficacia obbligatoria.
- La legge ha iniziato a offrire benefici ai contratti stipulati da sindacati registrati, portando a un riconoscimento formale della contrattazione collettiva.
Indice
Origini dei contratti collettivi
Sin dalla loro prima formulazione, i contratti collettivi si sono posti l’obiettivo di uniformare a livello aziendale e nazionale i trattamenti salariali e normativi. I collegi dei probiviri consolidarono l’efficacia ultra partes di tali contratti fra gli stipulanti e, cosa più importante, né sancirono l'inderogabilità da parte dei patti individuali.
Liberalizzazione dello sciopero
Sfruttando la depenalizzazione dello sciopero dichiarata dal Codice Penale, inoltre, i contratti collettivi ne liberalizzarono il ricorso: i rappresentanti sindacali dei lavoratori sostenevano che la partecipazione dell’operaio a uno sciopero sospendesse il rapporto di lavoro e, pertanto, che non potesse mai costituire una causa di risoluzione.
Difficoltà di applicazione
Tuttavia, imporre l’efficacia dei contratti collettivi alla pattuizione individuale era molto difficile: la maggior parte dei datori di lavoro considerava il contratto collettivo come un contratto di lavoro cumulativo, cioè una somma di tanti contratti individuali.
Nei primi decenni del XX secolo, però, questa percezione mutò: i contratti collettivi cominciarono ad essere ritenuti vincolanti per entrambe le parti; il contenuto dei patti individuali non poteva derogare alle disposizioni contenute nei contratti collettivi. L’efficacia, però, era meramente obbligatoria, cioè limitata alla vincolatività: essa non comportava l’efficacia reale, non era quindi in grado di produrre la nullità delle clausole difformi del contratto individuale.
Benefici legali e riconoscimento
Gradualmente, la legge riservò particolari benefici ai concordati stipulati dalle associazioni sindacali registrate. Aderendo al concordato collettivo, datori di lavoro e lavoratori si sarebbero impegnati a non derogare gli standard minimi economici e normativi in essi previsti. In seguito alla presentazione di numerose proposte e controproposte parlamentari, la contrattazione collettiva ottenne un primo riconoscimento formale.