Matte529
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Concetti Chiave

  • Le società cooperative sono definite società mutualistiche, regolamentate dal Libro V del codice civile e da leggi speciali, con uno scopo mutualistico riconosciuto dalla costituzione.
  • Le cooperative possono assumere diverse forme, operando in vari settori come consumo, credito, produzione e lavoro, agricolo, edilizio, e sociale.
  • La disciplina giuridica delle cooperative prevede che siano soggette a norme simili a quelle delle società per azioni, con requisiti specifici per la loro costituzione e gestione, come l'iscrizione nel registro delle imprese.
  • La ripartizione degli utili nelle cooperative è regolata e può avvenire solo se il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento è adeguato, con modalità specifiche di distribuzione tra i soci.
  • Le cooperative hanno una struttura organizzativa tradizionale con organi sociali come l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, ciascuno con ruoli e responsabilità definiti.

Indice

  1. Le società cooperative
  2. Disciplina giuridica delle cooperative
  3. Organi sociali

Le società cooperative

Le società cooperative assieme alle mutua assicuratrici sono regolate dal Libro V del codice civile e da leggi speciali. Esse si definiscono società mutualistiche perché hanno in comune lo scopo mutualistico perseguito che costituisce l’elemento essenziale per la loro legittima esistenza.
Il fenomeno cooperativo è previsto dalla costituzione dall’art.45 che riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
Esistono numerosi tipi di cooperative che operano in vari settori:

1) Cooperative di consumo;
2) Cooperative di credito;
3) Cooperative di produzione e lavoro;
4) Cooperative agricole;
5) Cooperative edilizie;
6) Cooperative sociali.
La società cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 cc)
Da questa definizione ci sono 3 elementi fondamentali che caratterizzano la cooperativa:

1) Forma Societaria;
2) Scopo mutualistico;
3) Variabilità del capitale.

• Attribuire la forma societaria alle cooperative pone fine alle dispute che in passato si erano avute sulla natura giuridica della cooperativa stessa.
• Per la nozione di mutualità si può fare riferimento al codice civile da cui si ricava che lo scopo mutualistico consiste nella possibilità di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato.
• La variabilità del capitale sociale sta ad indicare che il capitale della cooperativa non essendo fissato in un ammontare prestabilito, aumenta o diminuisce in ragione dell’entrata o dell’uscita dei soci senza che ciò determini la necessità di modificare l’atto costitutivo con una delibera dell’assemblea.

Disciplina giuridica delle cooperative

Alle società cooperative si applicano le disposizioni che si applicano sulla società per azioni.
Alle medesime società possono essere applicate anche le norme che si applicano alle società a responsabilità limitata a condizione che:
• La società abbia un numero di soci cooperatori inferiore a 20;
• L’attivo dello stato patrimoniale non sia superiore a
La denominazione sociale può essere deformata in qualunque modo purchè contenga l’indicazione di cooperativa. Tutte le cooperative sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (la società acquista la personalità giuridica) e all’albo delle società cooperative. L’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità. L’atto deve contenere tutte le indicazioni presenti nel codice civile art.2521 tra cui:
• Oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci o le condizioni per l’ammissione dei medesimi;
• Lo statuto che contiene le norme relative al funzionamento della società e che è parte integrante dell’atto costitutivo anche se è redatto separatamente;
• I regolamenti disciplinano i rapporti tra i soci e la società e fissano i criteri riguardanti lo svolgimento dell’attività mutualistica;
• Quota capitale sottoscritta da ciascun socio, diversamente eseguita e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale.
Per quanto riguarda il numero dei soci, per costituire una società cooperativa è necessario che questi siano almeno 9.
Il principio della variabilità del capitale sociale prevede che il medesimo non sia determinato in un ammontare prestabilito perché può modificarsi a causa della variazione del numero dei soci. A tale principio è connesso il principio della porta aperta in base al quale è consentito l’ingresso a nuovi soci senza alcun limite numerico, previo accertamento dei requisiti. L’art. 25128 c.c. specifica questo principio e contempla:
• Dell’aspirante socio ad essere ammesso alla cooperativa al fine di beneficiare del vantaggio mutualistico.
L’ammissione di un nuovo socio non richiede la modifica dell’atto costitutivo e compete agli amministratori, su domanda dell’interessato, i medesimi sono tenuti ad illustrare nella relazione del bilancio le ragioni delle decisioni assunte in riferimento all’ammissione di nuovi soci. In caso di rigetto il consiglio di amministrazione ha l’obbligo di motivazione entro 60 giorni da comunicarsi agli interessati. Lo scioglimento delle società cooperative può avvenire:
1) Nei casi previsti dal codice civile per le società di capitali;
2) Per atto dell’autorità di vigilanza nel caso in cui la cooperativa non sia in grado di conseguire lo scopo sociale ovvero per due anni consecutivi non abbia depositato il bilancio né compiuto gli atti di gestione.
In caso di insolvenza è disposta la liquidazione coatta amministrativa con decreto dell’autorità governativa che esercita il controllo sulle cooperative, salvo che la stessa non eserciti un’attività commerciale, in forza della quale è soggetta al fallimento.
Ripartizione degli utili

Gli utili sono la parte di attivo che deriva dall’attività di scambio. L’atto costitutivo può prevedere che la società cooperativa svolga la propria attività anche con i terzi e in tal caso indica le modalità di ripartizione e la percentuale massima di utili ripartibili tra i soci cooperatori. Per la loro distribuzione esiste un limite legale secondo il quale l’utile di bilancio può essere ripartito solo se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad ¼. Ci sono due modalità di distribuzione degli utili:
1) Il socio chiede e poi paga la prestazione della società ottenendo un nuovo risparmio di spesa;
2) Al socio viene praticato lo stesso prezzo rispetto a quello praticato ai terzi sul mercato. In un momento successivo la cooperativa distribuisce allo stesso delle somme di denaro equivalenti alla differenza tra i prezzi praticati e costi sostenuti.

Organi sociali

La maggior parte delle società cooperative ha una struttura organizzativa tradizionale costituita da:
• Assemblea dei soci che è l’organo deliberativo che approva il bilancio e nomina gli amministratori;
• Consiglio di amministrazione che si occupa della gestione della società;
• Collegio sindacale che è l’organo di controllo della società.
L’organo deliberativo formato dall’assemblea dei soci ha il compito di decidere su alcune materie rilevanti come l’approvazione del bilancio, nomina gli amministratori e sindaci e modifiche del contratto sociale. Si distingue tra:
• Assemblea generale alla quale partecipano tutti i soci;
• Assemblea speciale nella quale il diritto di voto e l’intervento sono riservati solo a certi soci;
• Assemblee separate solo se l’atto costitutivo lo prevede.
Il diritto di voto è esercitabile tramite assemblea, è stabilito a favore di chi risulta iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un voto a prescindere dalla quota o dal numero di azioni possedute. L’atto costitutivo può prevedere che il voto sia espresso per corrispondenza.
L’organo amministrativo può essere costituito da una pluralità di amministratori che costituiscono il consiglio di amministrazione o da un amministratore pubblico, a tale organo è stata affidata la gestione della società.
La nomina degli amministratori è di competenza dell’assemblea fatta eccezione per quelli nominati nell’atto costitutivo o dallo Stato. La maggioranza degli amministratori deve essere rappresentata dai soci cooperatori. Nella società cooperativa opera l’organo di controllo costituito dal collegio sindacale che ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
La cooperativa è soggetta ad una serie di controlli esterni di natura amministrativa che consistono in:
• Autorizzazioni;
• Vigilanza;
• Altre forme sulla gestione prevista da leggi speciali.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di società cooperativa secondo il codice civile?
  2. La società cooperativa è definita come una società a capitale variabile con scopo mutualistico, regolata dal Libro V del codice civile e da leggi speciali.

  3. Quali sono i principali tipi di cooperative esistenti?
  4. Esistono vari tipi di cooperative, tra cui cooperative di consumo, di credito, di produzione e lavoro, agricole, edilizie e sociali.

  5. Quali sono i requisiti per la costituzione di una società cooperativa?
  6. Per costituire una società cooperativa, è necessario avere almeno 9 soci, e l'atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico, contenendo tutte le indicazioni previste dal codice civile.

  7. Come avviene la ripartizione degli utili in una società cooperativa?
  8. Gli utili possono essere ripartiti solo se il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo è superiore a ¼, e ci sono due modalità di distribuzione: risparmio di spesa per il socio o distribuzione di somme di denaro.

  9. Quali sono gli organi sociali di una società cooperativa e le loro funzioni?
  10. Gli organi sociali includono l'assemblea dei soci, che approva il bilancio e nomina gli amministratori, il consiglio di amministrazione, che gestisce la società, e il collegio sindacale, che controlla l'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo.

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