Concetti Chiave
- The concept of a business is derived from the definitions of "azienda" (a set of assets organized by an entrepreneur) and "imprenditore" (an individual who operates an organized economic activity) as defined in the Italian Civil Code.
- An entrepreneur is someone who professionally conducts an organized economic activity, aimed at producing and exchanging goods or services, with a systematic or habitual nature.
- The concept of a company involves both static (azienda) and dynamic (impresa) aspects, with types of companies categorized as large, medium, small, or agricultural, each subject to different regulations and legal obligations.
- Copyright protects creative works in various fields, granting authors both economic and moral rights, while invention rights apply to industrial applications, requiring a patent for economic rights.
- Unfair competition involves actions that denigrate competitors' products, breach professional integrity, or cause consumer confusion, with legal consequences including damages and cessation of such practices.
Indice
- Definizione di azienda e impresa
- Vicende e cessione dell'azienda
- Definizione di imprenditore
- Tipologie di impresa
- Registro delle imprese
- Collaboratori dell'imprenditore
- Diritto d'autore e d'invenzione
- Concorrenza sleale
- Impresa collettiva e contratto di società
- Debiti e responsabilità nelle società
- Società semplice e amministrazione
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Caratteristiche della società per azioni
- Costituzione e azioni della s.p.a.
- Diritti e valore delle azioni
- Obbligazioni e modelli organizzativi
- Modello ordinario della s.p.a.
- Modello dualistico della s.p.a.
- Modello monistico della s.p.a.
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
Definizione di azienda e impresa
Il concetto di impresa non ci viene fornito dal codice civile, ma lo si ricava dal concetto di azienda e dal concetto di imprenditore entrambi definiti dal codice civile.
Azienda (Art. 2555)
L’azienda è quel complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Gli elementi che compongono l’azienda sono 3:
1. L’elemento materiale o corporale costituito da beni mobili e immobili. Questi ultimi sono quei beni che non possono essere trasferiti da un luogo all’altro in quanto viene meno la loro destinazione economica. I beni mobili sono quelli che si possono trasferire senza che venga meno la loro destinazione economica.
2. L’elemento immateriale o incorporale viene costituito da:
a. Ditta: denominazione commerciale sotto la quale l’imprenditore esercita la sua impresa
b. Insegna: tutto ciò che contraddistingue i locali in cui l’impresa opera
c. Marchio: tutto ciò che è idoneo a individuare i prodotti ed i servizi immessi sul mercato dall’imprenditore per contraddistinguerli dalla concorrenza. Detto marchio è il marchio di fabbrica, è opposto dal produttore e non va confuso con il marchio di commercio, che è opposto dal rivenditore, il quale può aggiungere il proprio marchio, ma non può sopprimere quello del produttore.
3. Avviamento: è la capacità di profitto dell’azienda cioè l’attitudine a produrre un reddito. L’avviamento non va confuso con la clientela, perché quest’ultima è l’effetto o conseguenza dell’avviamento.
Vicende e cessione dell'azienda
Le vicende dell’azienda
L’azienda è un complesso unitario di beni (essa è infatti un insieme di beni che formano un’unità: l’azienda). Il fatto che l’azienda sia un complesso di beni non significa che i singoli beni, i quali compongono l’azienda, perdano la loro individualità giuridica e fisica; non perdendo la loro individualità giuridica, possono essere oggetto di atti separati, cioè i singoli beni che compongono l’azienda possono essere trasferiti singolarmente senza che necessariamente debba essere trasferita anche l’azienda.
Nel caso di cessione dell’azienda, nel suo insieme di beni, detta cessione produce effetti particolari noti come vicende dell’azienda. Tali effetti sono:
1. Obbligo di dover concludere in forma scritta il contratto di cessione.
2. Il contratto deve essere annotato nel registro delle imprese
3. Divieto di concorrenza: l’alienante è tenuto ad astenersi, per un periodo di 5 anni, da iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione e altre circostanze, sia idoneo a sviare la clientela dell’azienda venduta.
4. Successione dei contratti: l’acquirente subentra in tutti i contratti o rapporti attivi e passivi che facevano capo all’azienda ceduta, con esclusione dei contratti di natura personale.
5. Successione dei crediti: l’acquirente subentra in tutti i crediti inerenti all’azienda.
6. Successione dei debiti: si verifica l’accollo cumulativo dei debiti inerenti all’esercizio dell’impresa e risultanti dai libri contabili. L’accollo cumulativo dei debiti permette al creditore, al fine di recuperare il suo denaro, di rivolgersi prima al nuovo imprenditore e, successivamente, se questi non paga, al vecchio imprenditore il quale, una volta pagato, avrà la possibilità di rivolgersi all’acquirente dell’azienda per ottenere il rimborso di quanto da lui anticipato al creditore.
Definizione di imprenditore
Imprenditore medio- grande (Art. 2082)
L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
1. Attività professionale: si tratta di un’attività sistematica (attività svolta a intervalli regolari di tempo) o di un’attività abituale cioè continuativa. Non è da considerarsi professionale un’attività svolta occasionalmente.
2. Attività economica: attività diretta a produrre ricchezze (beni e servizi)
3. Attività organizzata: avvalersi del lavoro altrui oppure avvalersi di proprio capitali (denaro e beni strumentali)
4. Scambio di beni e servizi: per scambio di beni e servizi si intende che i beni prodotti devono essere tutti immessi nel mercato (ne segue che chi produce beni esclusivamente a proprio uso e consumo non è considerato imprenditore).
Essendo l’azienda lo strumento principale dell’attività dell’imprenditore ed essendo l’imprenditore il soggetto principale della produzione, cioè colui che si assume il rischio dell’attività che egli stesso organizza, ne deriva che l’impresa è l’attività economica svolta dall’imprenditore.
Azienda e impresa sono il duplice aspetto di uno stesso fenomeno:
1. L’azienda rappresenta l’aspetto statico, cioè non varia nel medio-breve periodo
2. L’impresa rappresenta l’aspetto dinamico, cioè varia nel medio-breve periodo
Tipologie di impresa
Tipi di impresa
Le imprese possono essere suddivise in due diverse categorie soggette diversamente alle normative:
1. Impresa grande e media: è quella impresa a capo della quale vi è l’imprenditore grande e medio (art. 2082)
2. Impresa piccola e agricola: è quell’impresa a capo della quale vi è il piccolo imprenditore; è piccolo imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata con il lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia, al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi, quindi è da considerarsi piccolo imprenditore il commerciante, l’artigiano ed il coltivatore diretto. (art.2083)
Distinzioni
Le imprese possono essere distinte in:
1. Grande e media impresa commerciale sono soggette a fallimento; la piccola impresa commerciale e l’impresa agricola, invece, non falliscono.
2. Grande e media impresa commerciale sono tenute ai libri contabili; la piccola impresa commerciale e l’impresa agricola, invece, non sono tenute ai libri contabili.
3. Grande e medio impresa commerciale devono iscriversi al registro delle imprese; la piccola impresa commerciale e l’impresa agricola, invece, non sono tenute ad iscriversi nel registro delle imprese:
Distinzione tra impresa commerciale e agricola
Impresa commerciale è quella impresa che ha per oggetto un’attività industriale (produzione di beni o servizi) o ha per oggetto circolazione di beni per trasporto per terra, per aria, per mare, o attività bancaria o assicurativa, o attività ausiliare a queste indicate.
Impresa agricola è quella impresa che ha come oggetto la coltivazione di un fondo, o la silvicoltura o l’allevamento di bestiame o attività ad essa connesse concernenti la trasformazione e/o l’alienazione dei prodotti che ne derivano, purché rientrino nel normale esercizio dell’agricoltura.
Registro delle imprese
Registro delle imprese
Il registro delle imprese ha lo scopo di tutelare i terzi dal quale possono avere precise informazioni.
Il registro delle imprese riguarda tutte le medie e grandi imprese commerciali perché queste svolgono un’attività che si fonda prevalentemente sul credito. Dovendo intrecciare rapporti commerciali con un grande numero di persone, nasce quindi la necessità di realizzare una forma di pubblicità legale che consenta di tutelare i terzi, cioè coloro che vengono a contatto con l’impresa commerciale.
Il fine di tale registro è quello di realizzare una forma di pubblicità legale dichiarativa, rendendo noti ai terzi i fatti dell’impresa commerciale.
Questa pubblicità si realizza attraverso il registro pubblico delle imprese che viene tenuto presso la Camera di Commercio, che ha luogo dove ha sede l’impresa. In esso vengono annotati tutti i fatti, gli atti e le vicende relative all’azienda stessa, la cui presa di conoscenza da parte del terzo permette a quest’ultimo di stabilire se sia conveniente o meno concludere affari con l’impresa stessa.
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività l’imprenditore deve provvedere all’iscrizione dell’impresa nel registro; la mancata iscrizione comporta, se l’impresa nasce sotto forma di società di persone, l’applicazione di una sanzione pecuniaria e, se fallisce, non può avvalersi di certi privilegi.
Tale iscrizione ha pubblicità di natura dichiarativa.
Non mancano però così in cui l’iscrizione ha anche natura costitutiva (società di capitali) cioè le società nascono solo dopo essere state scritte al registro.
Tutto ciò che vi è scritto nel registro si presume noto ai terzi e non è ammessa la prova contraria da parte del terzo.
Tutto ciò che non è scritto si presume non conosciuto dai terzi, ma è ammessa la prova contraria da parte dell’imprenditore.
Nel registro delle imprese devono essere indicati oltre al nome dell’impresa e dell’imprenditore, la sede, l’oggetto, i collaboratori, i poteri ed i limiti di quest’ultimi, nonché gli atti di trasferimento dell’impresa.
Collaboratori dell'imprenditore
Collaboratori dell’imprenditore
I collaboratori dell’imprenditore si suddividono in:
1. Collaboratori subordinati:
a. Institore: è colui che è preposto dall’imprenditore all’esercizio dell’impresa o di una sua sede secondaria o di una filiale. Egli può compiere tutti gli atti relativi all’esercizio a cui è preposto, ma non può compiere gli atti che vanno al di là dello scopo per cui è preposto: non può mutare l’oggetto della produzione, non può vendere i beni costituenti l’azienda né concederli in garanzia. I poteri dell’institore nascono da una procura institoria (la procura è l’atto con cui si conferisce ad una persona il potere di rappresentarla).
b. Procuratore: è colui che, pur non essendo preposto dall’imprenditore all’esercizio dell’impresa, ha il potere di compiere atti pertinenti a tale esercizio. Si differisce dall’institore perché, oltre a non essere preposto dall’imprenditore, difetta dell’autonomia decisionale tipica dell’institore.
c. Commesso: è colui che gode di mansioni più modeste e con potere di rappresentanza molto limitati che finiscono con il ridursi a semplici atti di esecuzione.
2. Collaboratori autonomi
a. Mediatore: è colui che mette in relazione due o più persone per la conclusione di un affare senza essere legato ad esse da un vincolo di dipendenza. Solo se l’affare si conclude avrà diritto ad una provvigione posta a carico di entrambe le parti; nulla vieta che la provvigione che viene posta a carico di una sola parte.
b. Agente: è colui che è legato all’imprenditore da un contratto di agenzia in forza del quale assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di affari per conto dell’imprenditore in una zona determinata con diritto ed obbligo d’esclusiva dietro un compenso che prende il nome di provvigione. L’agente si differisce dal mediatore in quanto quest’ultimo svolge la sua attività in modo occasionale. Si differisce altresì dal procacciatore d’affari in quanto anche quest’ultimo promuove la conclusione d’affari per conto dell’imprenditore, ma non ha stabilità d’incarico e non opera in una zona determinata e non gode del diritto ed obbligo d’esclusiva.
c. Spedizioniere: è legato all’imprenditore da un contratto di spedizione; per effetto di ciò lo spedizioniere si obbliga a concludere in nome proprio, ma per conto dell’imprenditore, un contratto di trasporto oltre a compiere le operazioni accessorie: la presa a domicilio, l’imballaggio, l’assicurazione, etc. Non va confuso con il vettore in quanto quest’ultimo è colui che trasporta la merce da un luogo all’altro.
d. Commissionario: è colui che è legato all’imprenditore da un contratto di commissione e per effetto di ciò è colui che si obbliga ad acquistare o vendere beni in nome proprio ma per conto dell’imprenditore. Gli effetti giuridici dell’attività del commissionario non ricadono direttamente nella sfera dell’imprenditore, ma in quella del commissionario; è colui che acquista e diventa proprietario e si obbliga a pagare il prezzo.
e. Concessionario: è colui che ha il diritto di esclusiva sull’acquisto di determinati beni dell’imprenditore al fine di rivenderle in una zona determinata, garantendo i prodotti e curando il servizio di assistenza. Il concessionario differisce dal commissionario in quanto il primo vende e compra in nome proprio e per conto proprio, mentre il commissionario vende e compra in nome proprio ma per conto dell’imprenditore.
Diritto d'autore e d'invenzione
Sono oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia (tutte le opere non industriali).
Il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera, senza che occorra alcun brevetto. Esso ha un duplice aspetto:
1. Patrimoniale: consiste nel diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo. Il diritto patrimoniale d’autore è trasferibile; assai frequente è il contratto di edizione mediante il quale l’autore trasferisce a un imprenditore (editore) il diritto di pubblicare e utilizzare economicamente l’opera, per un dato numero di edizioni o per un termine che non può eccedere i venti anni, dietro corrispettivo fisso o proporzionato agli incassi delle vendite.
2. Morale: appartiene ai diritti della persona e, come tale, è inalienabile; comprende:
a. Diritto di inedito: spetta esclusivamente all’autore decidere se pubblicare l’opera oppure no
b. Diritto di essere riconosciuto autore dell’opera
c. Diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera
d. Diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di diffondere
Sono oggetto del diritto d’invenzione le creazioni dell’ingegno atto ad avere una applicazione industriale. Il diritto d’invenzione, come quello d’autore, ha un duplice aspetto:
1. Patrimoniale: consiste nel diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di trarne profitto e sorge con il brevetto; il diritto è trasferibile.
2. Morale: consiste nel diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione; il diritto è intrasmissibile.
Concorrenza sleale
Si realizza ogni qualvolta si compiano:
1. Atti idonei a creare denigrazione dei prodotti altrui.
2. Atti non conformi alla correttezza professionale (spionaggio industriale).
3. Il fare uso di nomi o segni distintivi già legittimamente usati da altrui in modo da creare così confusione tra i consumatori.
In caso di concorrenza sleale il giudice condannerà:
1. Risarcimento del danno
2. Distruzione di tutti i prodotti realizzati in regime di concorrenza
3. Astenersi del continuare la concorrenza
Impresa collettiva e contratto di società
L’IMPRESA COLLETTIVA
Non va confusa con l’impresa individuale in quanto la prima è quella che ha come imprenditore una società, mentre la seconda una persona fisica
IL CONTRATTO DI SOCIETA’
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Conferiscono beni e servizi
Non si può far parte di una società se non si apporta un’utilità. Il bene può essere in denaro oppure in natura.
Per l’esercizio in comune
Il governo della società è affidato ai soci.
Debiti e responsabilità nelle società
DEBITI DELLA SOCIETA’
Le società di persone si caratterizzano perché godono di autonomia patrimoniale imperfetta il che vuol dire che dei debiti della società risponde oltre al capitale della società anche il patrimonio personale dei singoli soci.
Le società di capitale si caratterizzano perché godono di autonomia patrimoniale perfetta il che vuol dire che dei debiti della società risponde solamente il capitale sociale.
SOCIETA’ DI PERSONE
Società semplice e amministrazione
SOCIETA’ SEMPLICE (S.S.P)
La società semplice può essere creata soltanto per l’esercizio di attività non commerciali.
La costituzione
Per la costituzione della società semplice basta un contratto sociale verbale.
La forma scritta dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata è richiesta solo se tra i conferimenti figurano beni immobili.
Se, al contrario, viene conferito soltanto il denaro, la forma del contratto sociale è liberamente scelta dalle parti.
Capitale e patrimonio sociale
La somma dei valori dei beni conferiti costituisce il capitale sociale.
La responsabilità dei soci
Per le obbligazioni sociali, i soci hanno una responsabilità solidale e illimitata (i soci rispondono con tutto il loro patrimonio personale presente e futuro).
Il socio chiamato a pagare il debito ha la possibilità di:
1. Opporre il beneficium escussionis, cioè rifiutarsi legittimamente di pagare a condizione che indichi al creditore l’elenco dei beni della società su cui andarsi a soddisfare.
2. Pagare e poi rivalersi sul capitale della società ristorandosi di quanto anticipato.
L’amministrazione della società
Amministrare significa compiere gli atti di gestione necessari per conseguire gli scopi sociali e dare esecuzione alle delibere delle assemblee dei soci.
In materia di amministrazione vale la regola, nel silenzio dei soci, dell’amministrazione disgiuntiva (l’amministrazione spetta a ciascun socio). Gli altri soci possono opporsi prima che l’atto sia portato a compimento. I soci possono optare per un tipo diverso di amministrazione:
1. Amministratore unico
2. Amministrazione congiuntiva: con il consenso di tutti
3. Amministrazione maggioritaria: l’atto può essere compiuto solo se approvato dalla maggioranza dei soci
Lo scioglimento del singolo rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio può verificarsi per:
1. Morte: quando un socio viene a mancare, gli eredi non hanno diritto all’ingresso nel rapporto sociale al posto del defunto a meno che non vi sia il consenso dei soci rimasti; compete tuttavia il diritto alla quota sociale
2. Recesso: se la società è a tempo indeterminato si può recedere in qualsiasi momento previo preavviso di almeno tre mesi; se la società è a tempo determinato il socio può recedere solo per giusta causa (infermità del socio, etc,.) mediante domanda giudiziale.
3. Esclusione: con delibera della maggioranza dei soci si ha quando il socio compie gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale oppure viene dichiarato incapace d’agire.
4. Estromissione: opera automaticamente in caso di fallimento del socio o in caso in cui il creditore particolare del socio chieda la liquidazione della quota sociale.
L’estinzione
L’estinzione della società prevede tre fasi:
1. Scioglimento della società: il rapporto sociale si scioglie se si verifica uno dei seguenti eventi
a. Decorso il termine
b. Conseguimento dell’oggetto sociale
c. Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale
d. Volontà dei soci
e. Mancanza di pluralità dei soci (per 6 mesi)
f. Altre cause previste dal contratto sociale
2. Liquidazione: al verificarsi di una delle cause di scioglimento la società viene posta in liquidazione, che si realizza in quattro fasi
a. Nomina dei liquidatori con il consenso di tutti i soci; in caso contrario spetta al tribunale
b. Passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori
c. Liquidazione cioè individuare tutti i debiti della società, individuazione di tutti i beni sociali attraverso un inventario, vendita dei beni e trasformazione in liquidità
d. Pagamento dei creditori sociali
3. Estinzione: si verifica nel momento in cui vengono pagati gli ultimi creditori sociali e i soldi rimanenti in avanzo vengono ripartiti tra i soci, qualora vi dovessero essere avanzi.
Società in nome collettivo
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.)
La società in nome collettivo può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciali; nel primo caso dovrà pertanto osservare le normative fissate per l’impresa commerciale.
La costituzione
La società in nome collettivo si costituisce mediante la stipulazione del contratto sociale che deve contenere in forma scritta:
1. Generalità dei soci
2. Ragione sociale (nome della società)
3. Nome degli amministratori
4. Sede sociale
5. Oggetto sociale
6. Conferimenti
Atto costitutivo
L’atto costitutivo deve essere stipulato mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto pubblico.
E’ irregolare la società in nome collettivo non iscritta presso il registro delle imprese; in tal caso si considera come fosse una società semplice.
La responsabilità dei soci
La responsabilità dei soci è la stessa della società semplice, cioè tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; non vi è però l’onere del beneficium escussionis.
In caso di fallimento della società i soci falliscono personalmente e, perciò, subiscono in prima persona le limitazioni che la legge fallimentare prevede per i falliti.
Sia nella s.s.p. sia nella s.n.c., al momento della costituzione della società, i soci possono inserire nel contratto sociale il “patto limitativo di responsabilità” secondo il quale, dei debiti della società, risponderà solo quel socio che ha assunto il debito sociale.
Il patto che limita la responsabilità nei confronti dei terzi nella s.n.c. è inefficacie.
A differenza della s.s.p. è il creditore sociale che deve provare l’insufficienza del patrimonio della società per soddisfare il suo interesse.
Il creditore particolare del socio può soddisfare il suo credito oltre che attraverso i beni personali del socio, anche mediante gli utili che gli spettano e successivamente sulla quota sociale del socio.
Nella società semplice il creditore particolare del socio può in ogni momento chiedere e ottenere la liquidazione della quota sociale; nella società in nome collettivo, invece, il creditore particolare non può chiedere la liquidazione della quota fino a quando la società è in vita.
Estinzione della società
La società in nome collettivo può sciogliersi, oltre che per le cause di scioglimento previste per la società semplice, anche per la dichiarazione di fallimento della società, qualora essa abbia per oggetto l’esercizio di un’impresa commerciale. La s.n.c. si estingue con la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Società in accomandita semplice
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S)
Anche la s.a.s. è una società che può svolgere attività commerciale ed è una società di persone nella quale, però, sono previste due categorie di soci:
1. I soci accomandatari: sono quelli che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali in quanto solo a costoro compete il potere di amministrare la società e di rappresentarla.
La quota del socio accomandatario può essere ceduta a terzi solo se c’è il consenso unanime degli altri soci.
2. I soci accomandanti: non possono amministrare la società né rappresentarla.
I soci accomandanti non rispondono con il patrimonio personale.
Il socio accomandante risponde con il patrimonio personale dei debiti della società qualora voglia che il suo nome compaia nella denominazione sociale o compia atti di gestione a lui vietati.
Nella s.a.s. la legge impone che nel nome della società compaia almeno il nome di un socio accomandatario.
Se il socio accomandante contravviene a questo dovere di non ingerenza nella gestione perche compie atti per i quali non è autorizzato, allora incorre in due sanzioni:
a. Perde il beneficio della responsabilità limitata e fallisce se fallisce la società.
b. Può essere escluso dalla società.
La quota del socio accomandante può essere ceduta a terzi anche se non c’è l’accordo unanime de tutti gli altri soci; l’unico limite che la legge pone al riguardo è che ci sia il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
Lo scioglimento della società
Un’ulteriore causa di scioglimento della società, da aggiungere a quelle già indicate nella s.s.p. e nella s.n.c., è quella dell’estinzione di una delle due categorie di soci.
Quando, cioè, rimangono soltanto soci accomandatari o solo accomandanti e se entro sei mesi non ne venga ripristinata la giusta composizione. L’estinzione avviene con la cancellazione dal registro delle imprese.
Caratteristiche della società per azioni
SOCIETA’ PER AZIONI
CARATTERI DELLA S.P.A
La società per azioni è una società di capitali con:
1. Autonomia patrimoniale perfetta.
2. Il capitale sociale è rappresentato da azioni.
3. Pa la costituzione è necessario l’atto pubblico.
LA NUOVA DISCIPLINA
La riforma del diritto societario, entrata in vigore nel 2004, evidenzia la distinzione tra:
1. Società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio: gli azionisti sono direttamente interessati alla gestione della società.
2. Società che fanno riscorso al mercato del capitale di rischio: emettono azioni molto diffuse tra il pubblico; i soci non sono interessati alla gestione della società e acquistano i titoli sono come impiego del risparmio.
La s.p.a. unipersonale
Un altro novità importante introdotta dalla riforma del diritto societario riguarda la possibilità di costituire una società per azioni anche da parte di un solo socio.
LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEI SOCI
I soci rispondono per le obbligazioni sociali solo con la quota da loro conferita.
Bisogna distinguere pertanto tra:
1. Capitale sottoscritto: è quello che il socio si obbliga a versare alla società diventando suo debitore.
2. Capitale versato: è quello effettivamente consegnato alla società.
La legge, a garanzia dei terzi, stabilisce che, al momento della costituzione della società per azioni, debba essere versato presso un istituto di credito almeno il 25% del capitale sottoscritto.
Nel caso in cui la società venga costituita non mediante contratto ma attraverso un atto unilaterale del fondatore (s.p.a. unipersonale), tutto il capitale sociale sottoscritto deve essere versato al momento della costituzione.
La legge vuole evitare sopravvalutazione dei beni conferiti. Pertanto i conferimenti in natura devono essere valutati da un perito nominato dal tribunale, che deve redigere una relazione giurata dalla quale deve risultare il valore effettivo del bene conferito.
Costituzione e azioni della s.p.a.
LA COSTITUZIONE DELLA S.P.A.
La società per azioni si costituisce mediante contratto sociale, se costituita da due o più soci, o mediante atto unilaterale, se costituita da un unico socio.
Il contratto sociale è l’atto costitutivo di una s.p.a.
Lo statuto è parte integrante del contratto sociale e contiene le regole interne alla società.
Il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro.
Il Codice civile prevede che, una volta stipulato il contratto sociale, si provveda all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Il notaio che redige l’atto costitutivo controlla che sia stato versato il 25% del capitale sottoscritto; questo controllo è chiamato giudizio di omologazione.
Il notaio, una volta effettuato il controllo, deve depositare l’atto costitutivo entro 20 giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese per l’iscrizione.
L’iscrizione nel Registro ha efficacia costitutiva nel senso che, senza di essa, la società non giunge a esistenza.
LE AZIONI
Le azioni:
Sono titoli di credito che conferiscono a chi lo possiede la qualifica di socio e, in quanto tale, la possibilità di poter partecipare alla vita sociale (andare alle assemblee), esercitando il diritto di voto, partecipando agli utili etc..
Sono titoli di partecipazione.
Costituiscono la frazione minima del capitale sociale.
Sono titoli a reddito variabile in quanto non si conosce il rendimento il quale dipende dall’andamento dell’amministrazione della società.
Diritti e valore delle azioni
I DIRITTI ATTRIBUITI DALLE AZIONI
Diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali sono:
1. Diritto agli utili.
2. Diritto alla quota di liquidazione.
3. La società per azioni può trovarsi nella condizioni di dover emettere nuove azioni, che devono essere offerte prioritariamente ai vecchi soci in proporzione alle azioni già possedute.
I diritti amministrativi
I diritti amministrativi sono:
1. Diritto al voto.
2. Diritto di informazione: il diritto di ispezione del libro dei soci e del libro delle delibere dell’assemblea, il diritto di esaminare il bilancio, il diritto di denuncia al collegio sindacale.
IL VALORE DELLE AZIONI
Il valore nominale
Il valore nominale di un’azione si ottiene dividendo il capitale sociale per il numero delle azioni emesse.
Il valore di emissione
Il valore di emissione di un’azione è il prezzo al quale l’azione viene venduta nel momento in cui la società viene costituita.
Il valore di emissione può essere o non essere uguale al valore nominale.
Nel caso in cui i due valori coincidano, si dice che l’azione è emessa alla pari.
La legge ammette anche che le azioni possano essere emessa sopra la pari, ovvero a un valore di emissione superiore al valore nominale, ma vieta l’emissione sotto la pari, cioè a un valore di emissione inferiore al valore nominale.
Il valore di mercato
Il valore di mercato è il prezzo al quale l’azione viene venduta in qualsiasi momento diverso da quello di emissione.
Obbligazioni e modelli organizzativi
LE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni sono titoli di credito che non attribuiscono la qualità di socio, ma solo quella di creditore. Si tratta di titoli che incorporano un diritto alla restituzione del denaro prestato alla società e un diritto alla riscossione di interessi.
I MODELLI ORGANIZZATIVI
GLI ORGANI DELLA S.P.A.
La riforma prevede che le società per azioni possano scegliere fra tre diversi tipi di organizzazione:
1. Modello ordinario.
2. Modello dualistico.
3. Modello monistico.
Modello ordinario della s.p.a.
MODELLO ORDINARIO
Nel modello ordinario di organizzazione abbiamo la presenza di tre organi:
1. L’assemblea dei soci: è l’organo deliberativo cioè con il quale la società manifesta la volontà del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione.
3. Il collegio sindacale: è l’organo di controllo dell’attività degli amministratori.
L’assemblea dei soci
Può riunirsi in:
1. Assemblea ordinaria:
a. Approva il bilancio d’esercizio.
b. Delibera sulla distribuzione degli utili.
c. Nomina e revoca amministratori e sindaci.
2. Assemblea straordinaria:
a. Approva le modifica dell’atto costitutivo o contratto sociale.
b. Nomina i liquidatori.
L’amministrazione
L’amministrazione delle società per azioni può essere affidata:
1. A una sola persona (amministratore unico).
2. A un gruppo di persone (consiglio di amministrazione).
Funzioni e poteri degli amministratori
Gli amministratori hanno il compito di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea e compiere tutti gli atti necessari a conseguire lo scopo sociale.
Gli amministratori
Gli amministratori possono essere soci o anche non soci, e rimangono in carica tre anni.
La nomina degli amministratori va iscritta ne Registro delle imprese.
Essi rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale quando, venendo a meno ai doveri delle loro cariche, hanno dissipato il patrimonio sociale.
Il collegio sindacale
È l’organo di controllo degli amministratori; è composto da non meno di tre membri effettivi e due supplenti.
Il collegio sindacale rimane in carica fino a tre anni e sono nominati dall’assemblea dei soci riunita in assemblea ordinaria.
I doveri dei sindaci
I sindaci esercitano il controllo di legalità; devono cioè vigilare sull’osservazione della legge e dello statuto.
I sindaci esercitano inoltre il controllo contabile.
Tale controllo consiste nel verificare la regolare tenuta della contabilità durante l’anno e redigere una relazione contenente un giudizio sul bilancio d’esercizio.
I sindaci rispondono anch’essi solidalmente e illimitatamente unitamente agli amministratori allorquando quest’ultimi abbiano depauperato il capitale sociale venendo meno ai loro doveri di amministratori.
Il controllo esterno
Il controllo esterno è affidato a:
1. Il tribunale: i soci possono denunciare al tribunale i fatti dai quali si trae il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.
2. La Consob: si occupa del controllo delle società quotate in borsa.
Modello dualistico della s.p.a.
MODELLO DUALISTICO
Sono presenti i seguenti organi:
1. Assemblea dei soci.
2. Consiglio di gestione.
3. Consiglio di sorveglianza.
Assemblea dei soci
Delibera sulla distribuzione degli utili ma non approva il bilancio, né nomina e revoca gli amministratori.
Di ciò si occupa invece l’organo di controllo chiamato consiglio di sorveglianza.
Le materie di competenza straordinaria, invece, sono le stesse viste per il modello ordinario.
Amministrazione
Dell’amministrazione si occupa un organo chiamato consiglio di gestione.
È composto da almeno due membri, i quali possono essere sia soci sia non soci ma, in ogni caso, non possono essere membri del consiglio di sorveglianza.
Essi inoltre vengono nominati dal consiglio di sorveglianza.
Controllo
Il controllo di legalità è affidato al consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea dei soci
Il consiglio è composto da almeno tre membri, soci o non soci.
Il consiglio svolge i seguenti compiti:
1. Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione.
2. Approva il bilancio d’esercizio.
3. Esercita le funzioni di vigilanza proprie del collegio sindacale.
Modello monistico della s.p.a.
MODELLO MONISTICO
Sono presenti i seguenti organi :
1. Assemblea dei soci.
2. Consiglio di amministrazione.
3. Comitato per il controllo della gestione.
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci ha il compito di:
1. Approvare il bilancio.
2. Decidere la distribuzione degli utili.
3. Nominare e revocare i membri del consiglio di amministrazione
La gestione e il controllo
La gestione è esercitata da un consiglio di amministrazione, il quale nomina, al suo interno, l’organo di controllo, ovvero il comitato per il controllo della gestione.
Il controllo contabile, invece, è assegnato a un revisore contabile oppure a una società di revisione.
Società in accomandita per azioni
LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI
LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A.)
Presenta caratteristiche analoghe sia alla società in accomandita semplice (la distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti) sia alla società per azioni (la caratteristica della divisione del capitale sociale in azioni).
I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
La denominazione sociale della società in accomandita per azioni deve contenere il nome di un socio accomandatario e l’indicazione di s.a.p.a.
Le modificazioni dell’atto costitutivo della società in accomandita per azioni devono essere approvate dall’assemblea straordinaria e da tutti gli accomandatari.
L’atto costitutivo deve indicare il nome degli accomandatari e questi diventano amministratori di diritto.
Società a responsabilità limitata
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (S.R.L.)
La s.r.l. è una società di capitali dotata di personalità giuridica.
Nelle s.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
La s.r.l. unipersonale
La s.r.l. può essere anche unipersonale.
Il socio unico, però, mantiene il beneficio della responsabilità limitata solo se:
1. Versa l’intero capitale conferito
2. Iscrive nel Registro delle imprese i dati che consentono di individuare il socio
La procedura di costituzione
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.
Il capitale sociale deve essere di almeno 10.000 euro.
Se la costituzione è avvenuta mediante contratto (s.r.l. con più soci) deve essere versato in banca il 25% del capitale sottoscritto.
Se invece la costituzione è avvenuta mediante atto unilaterale (s.r.l. con un solo socio) deve essere versato tutto il capitale.
L’atto costitutivo della s.r.l., infine, deve essere iscritto nel Registro delle imprese.
Di tutto ciò si occupa il notaio l’ha redatto, dopo aver controllato che sussistano le condizioni previste dalla legge (omologazione)
Le decisioni
Tutte le decisioni di competenza dei soci vanno prese attraverso l’assemblea.
Il recesso
Possono recere dalla società i soci che non hanno consentito il cambiamento dell’oggetto, alla sua fusione o al trasferimento della sede all’estrero.
L’amministrazione
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati dagli altri soci.
L’atto costitutivo può prevedere uno dei seguenti modelli di amministrazione:
1. Amministrazione affidata a tutti i soci.
2. Amministrazione affidata a non soci.
3. Amministrazione disgiunta
4. Amministrazioni congiunta
Il controllo
Nelle s.r.l. è obbligatorio nominare un collegio sindacale se il capitale sociale è maggiore di 120.000 euro.
Nei casi in cui non c’è un collegio sindacale, ogni socio può esercitare i poteri di controllo sugli amministratori.
Il socio può chiedere notizie e può consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
Se il socio rileva gravi irregolarità nella gestione può chiedere al tribunale la revoca degli amministratori.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di azienda secondo il codice civile?
- Quali sono le principali differenze tra impresa grande e media e impresa piccola e agricola?
- Quali sono i diritti patrimoniali e morali del diritto d'autore?
- Cosa comporta la concorrenza sleale e quali sono le possibili sanzioni?
- Quali sono le caratteristiche principali di una società per azioni (S.p.A.)?
L'azienda è definita come un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, comprendendo elementi materiali, immateriali e l'avviamento.
Le imprese grandi e medie sono soggette a fallimento, devono tenere libri contabili e iscriversi al registro delle imprese, mentre le piccole imprese e quelle agricole non sono soggette a queste obbligazioni.
I diritti patrimoniali includono l'uso economico esclusivo dell'opera, mentre i diritti morali comprendono il diritto di inedito, di essere riconosciuto autore, di opporsi a modifiche e di ritirare l'opera dal commercio.
La concorrenza sleale include atti di denigrazione, spionaggio industriale e uso di segni distintivi altrui, con sanzioni come risarcimento danni, distruzione dei prodotti e cessazione della concorrenza.
Una S.p.A. è caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, capitale sociale rappresentato da azioni, e richiede un atto pubblico per la costituzione.