Concetti Chiave
- La riforma del 1999 ha introdotto l'elezione diretta del presidente regionale e della giunta, abolendo il precedente sistema di nomina da parte del consiglio regionale.
- Il rapporto tra il presidente regionale e il consiglio è regolato dallo statuto regionale, che deve rispettare la Costituzione italiana e le leggi fondamentali dello Stato.
- Una mozione di sfiducia contro il presidente regionale comporta lo scioglimento del consiglio regionale, come stabilito dall'articolo 126 della Costituzione.
- Gli statuti regionali post-1999 prevedono l'elezione diretta del presidente, ma alcune regioni hanno adottato questa riforma solo successivamente, come la Basilicata nel 2016.
- Nonostante l'autonomia regionale nel determinare il sistema elettorale, gli statuti devono conformarsi alle leggi fondamentali statali, come indicato dalla legge 165 del 2004.
Elezione del presidente regionale
Come sancito dall’articolo 123 della Costituzione italiana, lo statuto, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento di ciascuna regione.
All’interno di ogni regione, la Costituzione dimanda allo statuto il compito di disciplinare specifiche materie. Ciò vuol dire che una legge ordinaria della regione non può abrogare o modificare una disposizione interna allo statuto.
In seguito alla riforma del 1999, la Costituzione prevede che ogni regione, nel proprio statuto, scelga la propria forma di governo. Con l’espressione «forma di governo» si individua il rapporto che intercorre tra gli organi titolari dell’indirizzo politico a livello regionale e a livello statale. Essi sono l’assemblea popolare eletta, il governo (che esercita il potere esecutivo) e, a livello statale, il capo dello Stato.
Prima della riforma del 1999, la giunta e il presidente della regione erano individuati dai consigli regionali. Tra il presidente della regione e il consiglio si instaurava dunque un rapporto di fiducia: qualora subentrassero problematiche o divergenze, il consiglio regionale poteva sfiduciare il presidente e la giunta.
tale sistema, però, subì una radicale modifica in seguito alla riforma del 1999. In tal senso era già stata importante la riforma del 1993, la quale stabiliva che il sindaco e i consiglieri comunali non dovessero essere più eletti dal consiglio regionale, bensì tramite l’elezione diretta.
Seguendo il modello configurato nel 1993, la riforma del 1999 sancì che il presidente regionale e la giunta non dovessero essere più individuati dal consiglio regionale, bensì eletti a suffragio universale. L’articolo 126 della Costituzione, infatti, dispone che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio.
La sfiducia del presidente regionale da parte del consiglio, dunque, determina il contestuale scioglimento dell’intero consiglio regionale. Le stesse conseguenze, però, scaturiscono da altri fattori, quali la morte, le dimissioni, o il sopraggiungere di disagevoli condizioni di salute del presidente.
Tutti gli statuti regionali adottati a partire dal 1999, in sintesi, prevedono l’elezione diretta del presidente della regione e implicano le conseguenze sopra indicate per l’intero corpo regionale.
L’articolo 122, infine, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.
La riforma del 1999 non è stata subito integrata da tutte le regioni. Molte l’hanno approvata nel 2006 o 2007 e, addirittura, la Basilicata lo ha fatto solo nel 2016. Prima dell’approvazione, dunque, nelle regioni non ancora conformi al nuovo statuto vigevano gli statuti precedenti.
Prima del 1999, la legge dello Stato prevedeva una modalità di elezione dei consiglieri regionali uguale per tutte le regioni. In seguito alla riforma, però, il primo comma dell’articolo 122 sancisce che ogni regione può scegliere autonomamente il proprio assetto interno.
Il sistema elettorale, però, non è rimesso esclusivamente alla potestà delle regioni: la legge 165 del 2004 ha stabilito che ogni statuto deve rispettare le leggi fondamentali sancite con legge dello Stato.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo dello statuto regionale secondo la Costituzione italiana?
- Come è cambiato il sistema di elezione del presidente regionale dopo la riforma del 1999?
- Quali sono le conseguenze della sfiducia del presidente regionale da parte del consiglio?
- Come si è evoluta l'adozione della riforma del 1999 nelle diverse regioni italiane?
- Quali limitazioni esistono per le regioni nella scelta del loro sistema elettorale?
Lo statuto regionale, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento di ciascuna regione, e una legge ordinaria della regione non può abrogare o modificare una disposizione interna allo statuto.
Dopo la riforma del 1999, il presidente regionale e la giunta sono eletti a suffragio universale e diretto, anziché essere individuati dal consiglio regionale, seguendo il modello configurato nel 1993 per i sindaci e i consiglieri comunali.
La sfiducia del presidente regionale da parte del consiglio comporta il contestuale scioglimento dell'intero consiglio regionale, e lo stesso accade in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del presidente.
L'adozione della riforma del 1999 non è stata immediata in tutte le regioni; molte l'hanno approvata nel 2006 o 2007, mentre la Basilicata lo ha fatto solo nel 2016, mantenendo nel frattempo gli statuti precedenti.
Sebbene ogni regione possa scegliere autonomamente il proprio assetto interno, il sistema elettorale deve rispettare le leggi fondamentali sancite con legge dello Stato, come stabilito dalla legge 165 del 2004.