Concetti Chiave
- Il contratto ha effetto vincolante tra le parti, paragonabile a una legge, e può essere sciolto solo in specifici casi di recesso previsti dalla legge o dal contratto stesso.
- I contratti possono avere effetti istantanei o duraturi nel tempo; alcuni trasferiscono immediatamente diritti di proprietà, mentre altri estendono i loro effetti come nei contratti di lavoro.
- Interpretare un contratto implica comprendere la comune intenzione delle parti, valutando le parole nel contesto e secondo buona fede, per determinare gli effetti dell'accordo.
- L'integrazione del contratto si realizza completando i suoi contenuti attraverso norme dispositive o imperative, estendendo gli effetti anche a conseguenze legali non esplicitamente pattuite.
- Il principio di relatività limita gli effetti del contratto ai soli stipulanti, salvo eccezioni legali come nei contratti a favore di terzi, che coinvolgono soggetti esterni.
Indice
- Il diritto di recesso
- Contratti traslativi e consensualismo
- Interpretazione e integrazione del contratto
- Principio di relatività e contratti a favore di terzi
- Rappresentanza e procura
- Simulazione e uso indiretto del contratto
- Invalidità e scioglimento del contratto
- Nullità e annullabilità del contratto
- Errore, violenza e dolo
- Convalida e conversione del contratto
- Rescissione per iniquità
Il diritto di recesso
Il contratto ha forza di legge fra le parti (1372)
Le parti non possono sciogliersi con decisione unilaterale dagli impegni derivanti dal contratto. Può però essere attribuito dalla legge o dal contratto un diritto di recesso. E’ un diritto potestativo il cui esercizio provoca lo scioglimento del vincolo contrattuale. Ne sono esempi la revoca del mandato da parte del mandante o la rinuncia del mandatario. La facoltà di recedere può richiedere l’esistenza di gravi motivi o di giusta causa (come per il licenziamento).
Il recesso si deve esercitare prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione (1373), tranne che per i contratti di durata, cioè ad esecuzione periodica e continuata (fornitura di elettricità, gas, accesso ad internet, lavoro subordinato…) In questi casi il mancato esercizio del diritto di recesso può costituire rinnovazione tacita del contratto.
Il recesso può essere collegato ad un corrispettivo, in tal caso il recesso ha effetto solo con il pagamento di una data somma di denaro da parte del recedente.
In caso di caparra se chi recede è chi ha versato la caparra la perde (caparra penitenziale); se chi recede è chi ha ricevuto la caparra deve restituirne il doppio. (1386).
La facoltà di recesso riconosciuta al consumatore è un diritto potestativo il cui esercizio non è subordinato ad alcuna giustificazione. Uniche limitazioni a tutela del commerciante sono la comunicazione entro 7/10 giorni lavorativi e l’integrità della merce restituita.
Contratti traslativi e consensualismo
L’art. 1376 definisce i contratti traslativi come quei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto. Sono detti anche ad efficacia reale.
Secondo il principio consensualistico il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Si distinguono contratti ad efficacia istantanea (compravendita, donazione) e contratti di durata, i cui effetti si prolungano nel tempo o perché l’esecuzione è differita (vendita a termine) o perché l’esecuzione è continuata (contratto di lavoro) o periodica.
Interpretazione e integrazione del contratto
Per determinare gli effetti del contratto è necessario valutare il contenuto dell’accordo. Il contenuto dell’accordo si determina anzitutto attraverso l’interpretazione del contratto, ovvero attribuire un significato (1362-1371). Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (1362). La regola base è che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1366). Non si deve dare inoltre peso eccessivo alle parole ma valutarle nel contesto.
Se nonostante tutto alcune clausole del contratto rimangono dubbie si cercherà di attribuirgli un significato tra quelli possibili, secondo un criterio di buona fede. Così si attribuirà un significato che ha qualche effetto piuttosto che un significato che non dà effetti; si considerano gli usi interpretativi del luogo; si attribuisce il significato meno favorevole ha chi ha predisposto la clausola; oppure infine si sceglie il significato che realizza un equo contemperamento degli interessi delle due parti.
Se compiuta l’interpretazione le due manifestazioni non convergono in un accordo, il consenso non si è formato. A questo punto si può procedere con l’accertamento della conclusione del contratto.
Si definisce come integrazione del contratto quel procedimento che, sulla base dell’accordo manifestato dalle parti, ne completa il contenuto o ne determina compiutamente gli effetti. Si può avere integrazione dispositiva (cioè se parti non hanno stipulato diversamente) e integrazione imperativa (si applica anche contro una diversa stipulazione delle parti). L’art 1340 è un esempio di integrazione dispositiva poiché considera inserite nel contratto le clausole d’uso a me che siano non volute dalle parti. E’ imperativa invece quella dell’art. 1339 che prevede che le clausole o i prezzi di beni e servizi, imposti dalle legge siano inseriti di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi (clausole che stabiliscono durata del contratto di locazione inferiore a quella minima sono nulle e sostituite di diritto con quelle imposte).
Inoltre gli effetti del contratto non si limitano a quanto pattuito tra le parti, ma si estendono anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi, l’equità (come nell’ordine). Le norme inderogabili (1339) sono fonte di integrazione anche contro la volontà delle parti (non solo contro il silenzio); non hanno questa forza le norme dispositive, che sono pure fonte di integrazione.
L’integrazione nei contratti innominati (atipici) avviene per analogia con casi simili; in mancanza di analogie il giudice terrà conto degli usi e infine all’equità.
Anche il criterio di buona fede è uno strumento di integrazione del contratto (1375).
Principio di relatività e contratti a favore di terzi
Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge (1372). Principio di relatività degli effetti del contratto. Il senso è che il contratto non può produrre effetti diretti nella sfera giuridica dei terzi. Ma indirettamente anche i terzi vengono coinvolti.
Una eccezione al principio di relatività si profila nel contratto a favore di terzi (1411 e ss.). E’ il contratto con cui una parte, promettente, si obbliga nei confronti dell’altra, stipulante, a eseguire una prestazione a favore di un terzo (contratto di assicurazione sulla vita, stipulata dall’assicurato e in caso di sua morte la prestazione è a favore di un familiare).
La cessione di contratto consiste a sua volta in un contratto tra un cedente e un cessionario. E’ un rapporto a prestazioni corrispettive che richiede il consenso dell’altra parte, del contraente ceduto (1406).
Si parla di subcontratto quando non si ha una sostituzione nel primo contratto, ma si costituisce una nuova situazione, derivata da quella esistente, tra una delle parti ed un terzo (subappalto, subaffitto) Occorre stabilire se il contratto originario permetta tale operazione o se sia necessario il consenso dell’altra parte.
Rappresentanza e procura
Il rappresentante, usando del suo potere di sostituirsi al rappresentato, manifesta una volontà e forma un accordo che produce effetti nella sfera giuridica di quest’ultimo (che non è un terzo, ma parte sostanziale del contratto). Ecco perché rappresentanza (e procura che ne è strumento) sono disciplinati nel Capo dedicato agli effetti del contratto.
La procura è un atto unilaterale rivolto ai terzi, costitutivo del potere di rappresentanza. L’art. 1392 stabilisce che la forma richiesta è quella prescritta per l’atto che il rappresentante dovrà compiere.
La capacità d’agire richiesta per l’atto deve essere del rappresentato, parte sostanziale. La parte formale è il rappresentante che deve manifestare volontà di contrarre e deve essere capace di intendere e di volere in misura proporzionata alla natura e all’entità dell’atto (1389). La parte formale risponde di eventuali errori o comportamenti di male fede nella stipulazione del contratto, a meno che non si limitasse a trasmettere la volontà altrui (nuncio, messo, 1391).
Il rappresentante può agire solo nei limiti della procura e nell’interesse del rappresentato. Se il rappresentante eccede i limiti della procura o ne è del tutto sprovvisto (falso procuratore, 1398) siamo nel caso di eccesso dal potere dove solo la ratifica può determinare l’efficacia del contratto nei confronti del rappresentato. Ratifica che può essere espressa (dichiarazione che abbia la forma della procura) o tacita (semplice esecuzione del contratto). Per mancanza di ratifica il contratto è inefficace e il rappresentante deve rispondere della sua responsabilità precontrattuale, dovendo risarcire i danni all’altra parte.
La procura è revocabile ma la revoca va portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Simulazione e uso indiretto del contratto
E’ il caso in cui le parti, nel concludere il contratto, siano d’accordo per escludere che esso abbia a produrre effetti tra di loro: intendono far apparire che un contratto è stato da loro concluso, ma non intendono che regoli effettivamente il loro rapporto (1414 e ss.)
La simulazione richiede la stipulazione di un contratto e un accordo in base al quale quel contratto è solo apparente (accordo simulatorio). Inoltre si può stipulare un secondo accordo a concludere un contratto vero che le parti vogliono mantenere nascosto (contratto dissimulato) dietro lo schermo di quello apparente. In questi casi si parla di simulazione relativa (simulazione assoluta dove non c’è un contratto dissimulato).
Se lo scopo non è lecito la simulazione è fraudolenta; se il contratto dissimulato è in sé lecito è nullo.
L’uso indiretto del contratto si propone che certi risultati vengano raggiunti indirettamente, cioè usando un contratto con uno schema causale diverso, che consente però di raggiungere per via traversa il risultato voluto o un risultato equivalente (donazione indiretta mediante vendita a prezzo simbolico). L’uso indiretto non è simulazione poiché le parti non si accordano per concludere in apparenza un contratto destinato a non aver effetto.
Un caso di uso indiretto del contratto è la fiducia: un contratto che ha l’effetto di trasferire la proprietà viene accompagnato da un patto con cui si impone all’acquirente di conservare il bene per restituirlo all’alienante o ad altra persona. Uno scopo potrebbe essere quello di mutuo a garanzia reale: gli vendo l’immobile e quando gli restituisco i soldi mi rende l’immobile. Questo patto è al limite dell’illiceità perché come sappiamo i patti commissori sono vietati.
Invalidità e scioglimento del contratto
Il contratto crea un vincolo che lega le parti fintanto che il regolamento contrattuale ha per loro forza di legge. Il vincolo contrattuale può tuttavia:
- non formarsi perché manca uno dei requisiti essenziali del contratto
- formarsi in modo fragile, perché i requisiti del contratto sono presenti ma difettosi
- formarsi ma rompersi successivamente per fatti sopravvenuti
Nei primi due casi si parla di invalidità del contratto poiché il vincolo viene meno per un difetto originario del contratto, nel terzo caso si parla di scioglimento.
Un contratto è valido se:
- si è formato in modo conforme a quanto prescrive la legge (con requisiti e senza difetti)
- è idoneo a produrre effetti (stabili e resistenti)
Un contratto è invalido se:
- si è formato in modo difforme rispetto a quanto prescrive la legge
- è inidoneo a produrre effetti (nullo) o non è idoneo a produrre effetti stabili (annullabile)
Quindi un contratto invalido può essere efficace (il contratto annullabile finché non viene annullato) e un contratto valido può essere inefficace (perché sottoposto a termine o a condizione).
Lo scioglimento del vincolo contrattuale fa venir meno gli effetti del contratto e può avvenire per:
- concorde volontà fra le parti
- recesso di una delle parti nei casi stabiliti dalla legge o previsti dal contratto
- risoluzione del contratto (1453, per inadempimento, onerosità eccessiva sopravvenuta, impossibilità sopravvenuta)
Nullità e annullabilità del contratto
Si parla di nullità quando il legislatore valuta il contratto come assolutamente inidoneo a produrre effetti. Dispone quindi che non produca alcun effetto sin dall’origine e che questa inidoneità non abbia rimedio, poiché radicata.
Si parla di annullabilità quando si ritiene opportuno disporre che il contratto produca effetti, ma viene dato a una delle parti il potere di far annullare il contratto e i suoi effetti. La situazione è perciò sanabile per volontà della parte che ha il potere di far cadere il contratto, anche se gli effetti prodotti sono fragili.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente (1418). Più precisamente la nullità consegue a:
- mancanza di uno dei requisiti essenziali
- illiceità del contratto (illiceità della causa, dell’oggetto, del motivo -1345-, della condizione)
- altri casi stabiliti dalla legge
La nullità non ha bisogno di essere stabilita di volta in volta, poiché ha un fondamento generale e si produce ogni volta che tale situazione si realizza.
Il codice prevede singole e tassative cause di annullamento (1425 e ss.)
Come già detto la mancanza di un elemento essenziale porta alla nullità del contratto.
Accordo: può mancare l’accordo, dal punto di vista dei soggetti, o perché un soggetto manchi del tutto o quando uno dei contraenti difetti di capacità giuridica. Dal punto di vista delle volontà manca l’accordo se manca una dichiarazione di volontà attendibile (contratto concluso per scherzo o stipulato per effetto di violenza). Da non confondere la mancanza di accordo come causa di nullità dalla mancanza radicale che non porta nemmeno alla conclusione del contratto (dissenso palese).
Causa: ad esempio assicurazione contro rischio inesistente (1895)
Oggetto: mancanza, oggetto impossibile o inesistente
Forma: solo se è richiesta per la validità dell’atto (1350) e non solo per la prova (1967)
Il contratto è illecito quando è illecito uno dei suoi elementi essenziali (causa, oggetto) oppure quando sono illeciti il motivo comune ad entrambe le parti o la condizione. Illecito significa contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Ha carattere imperativo la norma che è inderogabile dall’autonomia privata perché è posta a tutela dell’interesse pubblico, in prima fila le norme costituzionali. Per ordine pubblico si intendono i principi non espressamente citati nelle norme (altrimenti sarebbero norme imperative), ma che si ricavano da tutto il sistema e non possono essere derogati dalla volontà privata.
Per buon costume si intendono i valori della moralità corrente. Quanto al motivo la norma dell’art. 1345 dispone che un contratto è illecito se le parti sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
L’art. 1344 estende l’illiceità della causa anche a quei contratti che costituiscono mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Le parti si accordano in modo da raggiungere risultati pratici equivalenti a situazioni espressamente vietate dalla legge (vendita con patto di riscatto per eludere il divieto di patto commissorio, 2744). Si parla in questi casi di frode alla legge.
L’art. 1425 prevede l’annullabilità del contratto per incapacità legale di una delle parti. E quindi si intende il minore, l’interdetto nonché l’inabilitato e il minore emancipato per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’assistenza del curatore. La capacità di fatto non ha quindi rilevanza.
Lo stesso articolo prevede l’annullabilità per incapacità di intendere e di volere (naturale), rinviando all’art. 428 il quale prevede che un atto giuridico sia annullabile quando sussistano due presupposti:
- l’autore dell’atto sia stato, per qualunque causa anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento della conclusione del contratto
- dall’atto derivi un grave pregiudizio per l’incapace, il che può risultare dalla malafede dell’altro contraente.
Nel caso di incapacità naturale di una parte e buonafede dell’altro contraente viene tutelata la posizione di quest’ultimo, quindi il contratto non si considera annullabile; nel caso di incapacità legale il contratto viene considerato annullabile perché l’ignoranza dell’altro contraente non è giustificabile.
L’art. 1426 dispone che un contratto concluso da un minore che si faccia credere maggiorenne non è annullabile; norma a protezione dell’altra parte anche perché il minore dimostra di essere sufficientemente furbo da poter contrarre.
Errore, violenza e dolo
L’art. 1427 parla di consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. La parte si trova legata a un contratto al quale non avrebbe consentito se non si fosse verificato un suo errore, o l’altrui violenza, o il dolo della controparte.
L’errore viene inteso come falsa rappresentazione della realtà. Ci sono due diversi tipi di errore:
- errore-vizio (che vizia la formazione della volontà) o errore-motivo (che determina a contrarre)
- errore ostativo, errore in cui si inciampa nella manifestazione della volontà (decido di offrire 120€ per un oggetto, ma la segretaria scrive 220€ per errore e io firmo la proposta senza accorgermene). In casi c’è divergenza tra volontà e dichiarazione.
In entrambi i casi l’errore deve essere essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.
L’errore essenziale è un concetto che implica due elementi:
- che l’errore sia determinante per il consenso
- che riguardi certe circostanze previste dall’art. 1429 che sono:
1. errore sulla natura (credo di comprare a rate, invece ricevo in locazione) o sull’oggetto (credo di essere ingaggiato come attore, invece sono ingaggiato come modello) del contratto
2. errore sull’identità dell’oggetto della prestazione (credo di aver comprato l’appartamento visto con il mediatore, invece è un altro) o sulla qualità dell’oggetto (olio di semi anziché extravergine). L’errore di calcolo rende il contratto soggetto a rettifica, ma non annullabile (1430)
3. errore sull’identità o sulla qualità dell’altro contraente. Prevale per i contratti che si basano sulla fiducia nella persona (mandato, società ecc..) e quindi l’errore di identità è rilevante. Come nel caso in cui stipulo un pagamento a lunga scadenza, l’identità del debitore è rilevante, vista la sua solvibilità.
4. errore di diritto che sia stato ragione unica o principale del contratto. L’ignoranza di una norma giuridica mi permette di annullare un contratto, ma non di sottrarmi all’applicazione della legge.
In generale i motivi erronei per cui viene stipulato un contratto non sono rilevanti; questo è a tutela della controparte che non è tenuta ad informarsi sulle particolari ragioni per cui il partner si è deciso al contratto.
L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (1428, 1431).
L’annullabilità per errore non può essere richiesta dalla parte in errore se l’altra offre tempestivamente di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la prima intendeva concludere.
Per violenza morale si intende la minaccia portata dall’altra parte o anche da un terzo (1434) per estorcere il consenso al contratto (1427). La minaccia deve avere alcune caratteristiche:
- deve essere tale da fare impressione ad una persona sensata (in base ad età, sesso, condizioni della persona)
- deve riguardare un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del minacciato
E’ ingiusto quel male che lede un interesse giuridicamente protetto e che non trova giustificazione in una norma giuridica. Non sono causa di annullamento del contratto timore personale (non indotto da minacce) e timore reverenziale verso una persona (1437). Se però una parte si approfitta del timore dell’altra si ha violazione del dovere di correttezza nelle trattative.
Per dolo si intende il raggiro usato da uno dei contraenti per carpire il consenso, cioè indurre l’altra parte a contrarre. Il dolo deve essere determinante, nel senso che senza i raggiri l’altra parte non avrebbe contratto; se il raggiro ha solo indotto la parte ingannata a contrarre a condizioni diverse (dolo incidente) il contratto è valido, il contraente in malafede risponde dei danni (1440).
Se l’autore dei raggiri è un terzo il contratto è annullabile solo se la controparte ne era a conoscenza e ne ha tratto vantaggio.
Convalida e conversione del contratto
Di regola la nullità è assoluta, cioè può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio (1421), mentre l’annullabilità è relativa e può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita la legge (1441)
Nel caso di annullabilità, la parte che la può richiedere può fare richiesta di convalida del contratto con un atto unilaterale. La convalida può essere tacita se viene eseguito volontariamente il contratto nonostante si fosse a conoscenza del vizio. Per la nullità non è ammessa convalida perché il vizio è radicato e perché la situazione supera l’interesse del singolo individuo.
E’ prevista la conversione di un contratto nullo in un altro contratto di cui abbia i requisiti per produrre effetti (1424). Ci deve essere interesse delle parti in relazione allo scopo del nuovo contratto. Vi casi in cui è la legge a disporre la conversione, come nel caso dei contratti di mezzadria che non possono essere rinnovati, ma vengono convertiti in contratti d’affitto.
L’azione di nullità non si prescrive, mentre l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni a partire dalla cessazione dell’incapacità legale, della violenza o dalla scoperta dell’errore o del dolo. Dopo questo periodo gli effetti diventano definitivi.
Nel caso in cui solo alcune clausole sia affette da nullità si considera nullo tutto il contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza dette clausole (1419), a meno che le clausole nulle non siano sostituite di diritto da norma imperative.
In un contratto plurilaterale se nullità o annullabilità colpiscono una parte può essere considerato nullo l’intero contratto se questa parte è considerata essenziale; dipende quindi dalla situazione.
Rescissione per iniquità
Per contratto iniquo si intende contratto ingiusto. Dal punto di vista dell’invalidità del contratto, l’iniquità non ha grande rilievo poiché ogni soggetto capace di agire è considerato di per sé in grado di valutare i propri interessi e di decidere in proposito. Il diritto privato non può essere troppo rigido nei confronti delle iniquità altrimenti questo andrebbe a discapito del massiccio e veloce traffico contrattuale che caratterizza la vita economica. Un limitato rimedio all’iniquità dello scambio è offerto dalla rescissione, solo nei casi in cui vi sia il presupposto dell’approfittamento dello stato di pericolo o di bisogno in cui si trovi una delle parti. E’ rescindibile il contratto con cui una parte abbia assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447) (il padrone di una barca che chiede 5000€ per uscire in mare a salvare una persona che sta annegando). Lo stato di pericolo è preesistente quindi si distingue dalla violenza, causa di annullamento.
E’ rescindibile anche il contratto concluso a condizioni inique per stato di bisogno di una parte, del quale l’altra abbia approfittato per trarne vantaggio. Occorre che la lesione ecceda metà del valore che la prestazione della parte danneggiata aveva al momento della conclusione del contratto (1448). Per stato di bisogno si intendo a livello economico
Non è mai rescindibile per causa di lesione un contratto aleatorio.
L’azione di rescissione si prescrive nel breve termine di un anno; il convenuto può evitare la rescissione offrendo di riportare il contratto a equità (1450).
Domande da interrogazione
- Qual è la forza del contratto tra le parti?
- In quali casi è possibile esercitare il diritto di recesso?
- Come si distinguono i diversi tipi di efficacia contrattuale?
- Cosa implica l'integrazione del contratto?
- Quali sono le cause principali di nullità di un contratto?
Il contratto ha forza di legge tra le parti, vincolandole agli impegni presi senza possibilità di scioglimento unilaterale, salvo diritto di recesso previsto dalla legge o dal contratto stesso.
Il diritto di recesso può essere esercitato prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, tranne nei contratti di durata. Può richiedere gravi motivi o giusta causa e, in alcuni casi, è subordinato al pagamento di una somma di denaro.
I contratti si distinguono in ad efficacia istantanea, come compravendita e donazione, e contratti di durata, i cui effetti si prolungano nel tempo, come contratti di lavoro o di fornitura.
L'integrazione del contratto completa il contenuto o ne determina gli effetti, includendo clausole d'uso o norme imperative, estendendo gli effetti anche a conseguenze legali, usi ed equità.
Le cause principali di nullità includono la mancanza di un elemento essenziale, l'illiceità del contratto, e la contrarietà a norme imperative, rendendo il contratto inidoneo a produrre effetti.