Concetti Chiave
- Il contratto può essere sciolto per mutuo consenso o cause legali, con effetti retroattivi tra le parti, salvo esecuzione continua o periodica.
- La risoluzione per inadempimento avviene se una parte non adempie a obbligazioni sostanziali, con possibilità per l'altra parte di chiedere adempimento o risoluzione.
- La clausola penale e la caparra confirmatoria fungono da garanzie contrattuali per il risarcimento in caso di inadempimento.
- La risoluzione per impossibilità sopravvenuta è automatica quando un fatto non imputabile a una parte rende impossibile una prestazione.
- La vendita implica trasferimento di proprietà dietro pagamento, con obblighi di consegna e garanzia contro evizione e vizi da parte del venditore.
Indice
- Scioglimento del contratto
- Mutuo consenso e clausole
- Risoluzione per inadempimento
- Effetti della risoluzione
- Contratti plurilaterali e inadempimento
- Clausola risolutiva espressa
- Clausola penale e caparra
- Impossibilità sopravvenuta
- Eccessiva onerosità
- Vendita e trasferimento di proprietà
- Vendita di cose future e altrui
- Evizione e garanzia
- Garanzia per vizi
- Contratti con consumatori
- Vendita con patto di riscatto
- Vendita a rate con riserva
- Locazione e obblighi del locatore
- Comodato e obblighi del comodatario
- Mutuo e obblighi del mutuatario
- Mandato e obblighi del mandatario
- Transazione e arbitrato
- Promessa unilaterale e gestione
- Arricchimento ingiustificato
Scioglimento del contratto
Il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1372).
Si parla di scioglimento o risoluzione del contratto quando gli effetti del contratto vengono a cessare per cause che non riguardano il titolo ma chi ineriscono allo svolgimento del rapporto contrattuale.Mutuo consenso e clausole
Il mutuo consenso non è altro che un altro accordo della parti di sciogliere il contratto.
Il contratto può contenere clausole che ne prevedono lo scioglimento come la condizione risolutiva o la clausola risolutiva espressa (vedi par. successivo). Stessa funzione ha nei contratti di durata la clausola di recessione per una delle parti. Casi di scioglimenti previsti dalla legge sono quelli in cui è previsto un potere di recesso, o di revoca o rinuncia.
Risoluzione per inadempimento
La risoluzione del contratto (1453 e ss.) è un modo di scioglimento che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, ovvero di scambio in cui la prestazione di ciascun contraente ha causa nella prestazione dell’altro. Sono tre i casi di risoluzione contemplati dal Capo XIV del Titolo II:
- inadempimento (1453 e ss.)
- impossibilità sopravvenuta (1463 e ss.)
- eccessiva onerosità (1467 e ss.)
Effetti della risoluzione
Gli effetti dello scioglimento sono comuni alle tre ipotesi: lo risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, a meno che il contratto non fosse ad esecuzione continuata o periodica (locazione). La risoluzione è in opponibile ai terzi e quindi non pregiudica i diritti da loro acquistati (indipendentemente da buona o malafede, titolo oneroso o gratuito, poiché il contratto è nato validamente).
Contratti plurilaterali e inadempimento
Per quanto riguarda il contratto plurilaterale la formula è molto simile a quella dell’annullamento e della nullità: il venir meno del rapporto verso uno dei contraenti non determina la risoluzione dell’intero contratto salvo che la partecipazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1459).
Quando una delle parti è inadempiente l’altra parte può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1453). Quindi l’adempimento di una parte attribuisce all’altra il diritto potestativo di risolvere il contratto.
Ma la reazione deve essere proporzionata ai fatti: il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (1455). E’ richiesto quindi che il rapporto sinallagmatico non sia più funzionale.
La scelta dell’adempimento è reversibile: anche dopo aver promosso il giudizio per la condanna dell’altra parte, l’attore può richiedere la risoluzione. La risoluzione è invece irreversibile.
Clausola risolutiva espressa
Clausola risolutiva espressa: i contraenti possono prevedere espressamente nel contratto che l’inadempimento di una o più obbligazioni precisamente indicate sia causa di risoluzione. In tal caso la risoluzione opera di diritto, senza la necessità di alcun procedimento.
Il diritto di determinare la risoluzione di può esercitare in due modi:
- con domanda giudiziale: chiedere al giudice di risolvere il contratto ed eventualmente condannare l’altra parte a restituire la prestazione ricevuta, oltre al risarcimento del danno (1453)
- in via extragiudiziale: ottenere l’adempimento attraverso una diffida ad adempiere, cioè un atto scritto con cui si intima la parte ad adempiere entro un termine, non inferiore ai 15 giorni, con dichiarazione che scaduto il detto termine il contratto si considera risoluto.
In ogni caso la parte inadempiente dovrà risarcire il danno.
Clausola penale e caparra
Si ha clausola penale quando il contratto prevede che, se una certa prestazione non sarà adempiuta, la parte inadempiente debba senz’altro pagare una certa somma (1382). E’ intesa quindi come una liquidazione anticipata del danno, tanto che il creditore non può pretendere un risarcimento maggiore. AL contempo il debitore è protetto contro una penale eccessiva: il giudice può inoltre disporre una riduzione della penale.
La caparra confirmatoria è una somma di denaro o una quantità di cose fungibili che viene versata da una parte all’altra alla conclusione del contratto, a conferma della serietà dell’impegno, e in acconto sul prezzo o sulla prestazione pattuita (1385). Se chi ha versato la caparra non adempie, l’altra parte ha il diritto di recedere dal contratto trattenendo la caparra. Se chi ha ricevuto la caparra non adempie, l’altra parte può recedere esigendo il doppio della somma data in anticipo.
Impossibilità sopravvenuta
L’impossibilità sopravvenuta libera il debitore quando sia dovuta a un fatto a lui non imputabile (1256). In un contratto a prestazioni corrispettive questo implica il venir meno di una delle prestazioni. Perciò questo tipo di impossibilità provoca automaticamente la risoluzione del contratto, senza bisogno di alcuna azione. La parte liberata per effetto dell’impossibilità non può più pretendere la prestazione dell’altra, e se l’ha già ricevuta (prestazione non dovuta) dovrà restituirla, causa l’effetto retroattivo della risoluzione.
In caso di impossibilità parziale l’altra parte può decidere se chiedere una riduzione della prestazione da lui dovuta o recedere dal contratto. Anche l’impossibilità temporanea può determinare lo scioglimento del rapporto, poiché in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura della prestazione il creditore può non essere più interessato a riceverla. Estinta l’obbligazione il contratto si scioglie.
Eccessiva onerosità
Il sinallagma in un rapporto si può alterare anche nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, una prestazione diventa eccessivamente onerosa rispetto all’altra. La questione non si pone nei contratti ad esecuzione immediata, ma nei contratti ad esecuzione differita oppure ad esecuzione periodica e continuata (1467). La legge considera come causa di risoluzione solo l’onerosità indotta dal verificarsi da avvenimenti straordinari e imprevedibili, poiché è rischio dei contraenti regolare i loro rapporti sulla base degli accadimenti ordinari: la sopravvenuta onerosità deve superare quindi la normale alea del contratto.
La risoluzione per eccessiva onerosità è esclusa per i contratti aleatori.
La parte contro cui è domandata la risoluzione può offrire di modificare le condizioni del contratto secondo equità (1467).
L’eccessiva onerosità in un contratto unilaterale non libera il debitore, ma gli dà il diritto di una riduzione della prestazione tanto da ridurla ad equità.
Vendita e trasferimento di proprietà
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (1470). Le prestazioni essenziali sono da parte del venditore il trasferimento del diritto (di proprietà, di credito, di brevetto ecc…) e da parte del compratore il pagamento del prezzo.
La vendita è sempre destinata a produrre un effetto traslativo, ma non sempre questo effetto è immediato. Il diritto si trasferisce al momento della conclusione del contratto, se la vendita ha per oggetto cose determinate, diritti reali su cose altrui o altri diritti (principio consensualistico). L’effetto traslativo non è immediato se riguarda cose determinate solo nel genere (1378): la proprietà si trasmette in questo caso solo con l’individuazione.
Vendita di cose future e altrui
Anche per vendita di cose future, vendita di cose altrui e vendita con riserva della proprietà l’efficacia reale non è immediata: è per questo che il venditore, oltre alle normali obbligazioni, deve assumere l’obbligazione di procurare al compratore l’acquisto della proprietà (vendita obbligatoria o a effetti obbligatori).
Le obbligazioni del compratore sono di pagare il prezzo nel tempo e nel luogo fissati (1498), corrispondere eventuali interessi se il prezzo non fosse immediatamente esigibile, e pagare le spese della vendita (se non diversamente pattuito, 1475).
Il venditore è obbligato:
a) a consegnare la cosa al compratore (vendita ad effetti reali)
b) a fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto (vendita ad effetti obbligatori)
c) a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa
L’obbligo di consegna si adempie trasferendo il possesso della cosa, in modo effettivo o simbolico. La consegna deve comprendere pertinenze, accessori, frutti maturati dopo la vendita, titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa (1477). L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna (1177).
Vendita di cosa futura è ad esempio la vendita di un appartamento in un edificio da costruire; la proprietà passa solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (1472): il venditore è obbligato a fare quanto necessario perché la cosa venga ad esistenza. La vendita può avvenire con carattere aleatorio e quindi il compratore corre il rischio che la cosa non venga ad esistenza, dovendo comunque pagare il prezzo, o con carattere commutativo dove se la cosa non viene ad esistenza il contratto è inefficace.
Si ha vendita di cosa altrui (1478 e ss.) se una persona vende una cosa di cui non è proprietario. Ha la funzione di favorire la circolazione dei beni perché consente di anticipare la vendita procurare il capitale necessario ad acquistare. E’ la prassi nei commerci imprenditoriali (vendita su commessa). Il contratto produce effetti obbligatori immediati, tra questi l’obbligo per il venditore di procurare l’acquisto della proprietà.
Se il compratore era a conoscenza dell’altruità della cosa, la vendita di cosa altrui si regola come un comune contratto obbligatorio; se il compratore ignorava la situazione può richiedere la risoluzione del contratto senza aspettare l’inadempimento, perché ha comperato senza saperlo da chi non era proprietario (1479)
Evizione e garanzia
Si ha evizione quando un terzo fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto reale sulla cosa venduta e, vincendo, sottrae la cosa al compratore o ne limita il godimento. L’evizione si realizza per effetto di un’azione di rivendicazione del terzo contro il compratore (che ne abbia il possesso) o per un’azione confessoria. Se al tempo della vendita il compratore ignorava il pericolo di rivendica, è autorizzato a sospendere il pagamento del prezzo (1481). Se il compratore subisce l’evizione totale, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno (1483,1479). Se la cosa è parzialmente evitta (1484) il contratto si risolve o il prezzo si riduce.
La garanzia per evizione è un effetto naturale del contratto di compravendita e si applica anche se le parti non lo prevedono (i contraenti sono liberi di escluderla). La garanzia non è prevista per i contratti aleatori.
Garanzia per vizi
La garanzia per i vizi della cosa venduta protegge il compratore contro i vizi materiali della cosa, che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (1490). La garanzia riguarda vizi occulti (che il compratore non poteva facilmente conoscere) e vizi conoscibili (se il venditore ha dichiarato la cosa esente da vizi). Anche la garanzia per vizi è un effetto naturale.
L’effetto della garanzia è quello di consentire al compratore la scelta fra la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento dei danno derivati dai vizi, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il compratore decade dal diritto se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta: fatta la denuncia c’è un anno di tempo dalla consegna per esercitare il diritto (1495).
Nel caso di mancanza di qualità promesse ovvero essenziali per l’uso cui la cosa è destinata il compratore può richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno.
Contratti con consumatori
La disciplina dettata dagli art. 1490 e ss. (valida per i professionisti) viene meno nel caso di contratti conclusi dal consumatore (inteso come persona fisica, destinatario finale dell’attività produttiva di beni e servizi), che sono regolati dagli art. 1519 bis-nonies, riguardo vendita e garanzia di beni di consumo. Per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile anche da assemblare.
Nel caso il consumatore rilevi un difetto di conformità al momento della consegna del bene (che non è detto coincida con quello del trasferimento di proprietà) potrà in alternativa e senza spese a suo carico:
- richiedere il ripristino del bene per renderlo conforme al contratto di vendita (riparazione)
- richiedere la sostituzione
Se la riparazione è troppo onerosa o impossibile il consumatore dovrà accontentarsi della sostituzione, o viceversa. Se entrambe le soluzioni sono impossibili o troppo onerose il consumatore potrà optare per una riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto. Se il difetto è di lieve entità non è riconosciuto al consumatore il diritto alla risoluzione (1455). Il venditore ha responsabilità su eventuali difetti di conformità entro due anni dalla consegna.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto prevede che il venditore si riservi di riacquistare la proprietà della cosa (diritto potestativo) mediante:
a) dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un termine fissato (1503), non maggiore di 2 anni per la vendita di mobili e di 5 per la vendita di immobili
b) restituzione del prezzo pagato e rimborso per spese e riparazioni. Ogni patto che preveda la restituzione di una somma superiore è nullo per la parte eccedente.
Con il patto di retrovendita il compratore e il venditore (o uno solo dei due) assumono l’obbligo di contrarre una nuova compravendita, che faccia riacquistare al venditore la proprietà della cosa venduta. Non è un diritto potestativo, è più assimilabile ad un contratto preliminare.
Vendita a rate con riserva
La vendita a rate con riserva di proprietà (1523 e ss.) è così caratterizzata:
- concluso il contratto la proprietà non passa immediatamente al compratore, ma rimane al venditore fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo
- la cosa viene però consegnata al compratore che ne acquista il godimento
- il rischio per il perimento fortuito della cosa è a carico del detentore
- l’inadempimento del compratore determina la risoluzione del contratto; il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non è causa di risoluzione (1525). La risoluzione determina l’obbligo del venditore a restituire le rate, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Non tutte le vendite a rate sono con riserva di proprietà.
Locazione e obblighi del locatore
La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (il conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (1571).
Gli obblighi del locatore sono: consegna della cosa in buono stato, manutenzione in buono stato locativo, garanzia del pacifico godimento.
L’obbligo di consegna in buono stato non è adempiuto se la cosa è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso. Il conduttore può chiedere la risoluzione o una diminuzione del prezzo. In questo caso la presunzione di buona fede del locatore non si presume: se non prova di aver ignorato l’esistenza dei vizi dovrà rispondere dei danni.
L’obbligo di manutenzione impone al locatore di eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1576).
L’obbligo di garanzia riguardano le molestie provocate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa e perciò limitano il godimento del conduttore. Il locatore non garantisce per altri tipi di molestie (vicini rumorosi).
La prestazione fondamentale del conduttore è il pagamento del corrispettivo (1571), oltre a prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto (1587). A locazione finita il bene deve essere restituito nello stato iniziale, salvo deterioramento o consumo dall’uso svolto come da contratto (1590). Il conduttore ha inoltre l’obbligo di custodia ed anche la facoltà di dare in sublocazione la cosa (ma non di cedere il contratto senza il consenso del locatore).
Il limite massimo alla locazione è di 30 anni (1573); la mancata disdetta del contratto vale come rinnovazione tacita (1597).
Comodato e obblighi del comodatario
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (1803). E’ quindi una concessione gratuita dell’uso di una cosa: se non fosse gratuita si tratterebbe di locazione. L’oggetto del comodato è una cosa infungibile e si suppone inconsumabile.
Il comodato è un contratto reale, che si conclude con la consegna della cosa.
L’obbligo del comodatario è di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di non servirsene che per l’uso determinato dal contratto. In caso di inadempienza il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, nonché il risarcimento del danno (1804).
Il comodatario risponde della perdita o della distruzione dovuta a sua negligenza.
Mutuo e obblighi del mutuatario
La funzione del mutuo è quella di ottenere la disponibilità di una certa somma di denaro o di altre cose fungibili, con l’obbligo di restituire altrettanto della stessa specie e qualità (1813). Il mutuo è dunque un prestito di consumo. Il mutuo è un contratto reale che si perfezione con la consegna della cosa. Chi ha solo promesso di dare a mutuo, può rifiutare l’adempimento se nel frattempo le condizioni patrimoniali del contraente sono divenute tali da non garantire la restituzione (1822).
Le obbligazioni che nascono dal mutuo sono di restituire la somma e pagare gli interessi al mutuante (salvo per i mutui gratuiti). Il mancato pagamento dà diritto al mutuante di chiedere la risoluzione del contratto, anche per una sola rata di restituzione.
Mandato e obblighi del mandatario
E’ il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante) (1703). L’oggetto della prestazione è quindi compiere uno o più atti giuridici e un elemento essenziale del contratto è la fiducia tra mandante e mandatario. Per una giusta causa, come la mancanza di fiducia, il mandante ha il potere di revoca del mandato.
Il mandato è il contratto con cui il mandatario si obbliga al compimento di atti giuridici per conto del mandante, e il mandante assume i seguenti obblighi:
- fornire i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
- rimborsare le spese e le anticipazioni
- risarcire eventuali danni che derivino al mandatario dall’esecuzione del mandato
Il mandatario agisce perciò in proprio nome e acquista diritti e obblighi che non influiscono nella sfera giuridica del mandante, come invece avviene nella rappresentanza. Per i beni immobili c’è quindi un obbligo per il mandatario di trasferire i diritti al mandante; per i beni mobili la legge attribuisce al mandante soltanto l’azione di rivendicazione, considerandolo proprietario dei beni anche senza il ritrasferimento (1706). Il mandatario è inoltre obbligato a eseguire il mandato con la diligenza di un buon padre di famiglia, valutata con maggior rigore se il mandato è gratuito: deve attenersi alle istruzioni ricevute dal mandante e informarlo di ogni novità rilevante per il mandato. Infine ha il dovere di custodia delle cose che riceve per conto del mandante.
Il mandatario può estinguere il mandato, ma se è senza giusta causa dovrà risarcire il danno (1727)
Transazione e arbitrato
E’ un particolare tipo di contratto che svolge la funzione di porre fine a una lite già incominciata fra le parti o di prevenire una lite che può sorgere tra loro, tramite reciproche concessioni (1965). E’ necessario quindi che le parti sostengano un reciproco sacrificio per appianare la controversia. Non può transigere un minore e i genitori che devono chiedere l’autorizzazione a del giudice tutelare (320). E’ nulla una transazione che abbia ad oggetto diritti indisponibili (relativi allo stato delle persone, diritti tutelati da norme inderogabili – lavoratore) o che riguardi un contratto illecito.
La transazione richiede la forma scritta se riguarda diritti reali su beni immobili o se deve essere usata come prova in giudizio. Chiusa la transazione le parti non possono riaprire la controversia davanti al giudice, ma può essere annullata per errori di fatto sulla questione come la nullità del titolo a cui si riferisce, la falsità di documenti, l’esistenza di una sentenza passata, l’esistenza di documenti scoperti a posteriori ecc..
E’ l’accordo con cui le parti di una controversia si obbligano a far decidere da arbitri la lite tra loro insorta. Deve riguardare diritti disponibili e controversie già insorte (anche se nei contratti può essere inserita la clausola compromissoria che riguarda le eventuali controversie che potrebbero sorgere)
Promessa unilaterale e gestione
La promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge.
Promessa di pagamento e ricognizione del debito sono due dichiarazioni unilaterali, fonti di obbligazioni (anche se l’obbligazione in realtà preesisteva) con cui il dichiarante promette di pagare o si riconosce debitore di una determinata somma. La dichiarazione ha la funzione di dispensare il creditore dall’onere di provare il diritto di credito.
La promessa al pubblico è una fonte di obbligazione ed è una dichiarazione unilaterale rivolta al pubblico con cui una persona promette una prestazione a favore di chi si trova in una determinata situazione o compia una certa azione (1989) (ricompensa per chi dà notizie di uno scomparso, bando per il premio letterario ecc..)
La promessa è vincolante non appena è resa pubblica (giornali, annunci, manifesti ecc..). E’ possibile una revoca per giusta causa (che deve essere resa pubblica nella stessa modalità della promessa), ma non se situazione o azione previste si sono verificate.
L’art. 2028 prevede che una persona, senza esservi obbligata, assuma la gestione di un affare altrui, e dispone che questa persona sia tenuta a continuare a condurre a termine la gestione finchè l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
Un requisito è quindi l’impossibilità dell’interessato a provvedere (lontananza, malattia, incapacità temporanea di intendere o di volere), oltre al fatto che la gestione deve utilmente iniziare e non contro il divieto dell’interessato.
Il gestore è praticamente soggetto alle obbligazioni del mandato, con attenuazione della responsabilità per danni, in considerazione alle circostanze che lo hanno indotto a ingerirsi (2030). L’interessato dovrà rimborsare le spese necessarie o utili.
Arricchimento ingiustificato
Ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato, la giusta causa dell’attribuzione patrimoniale. Se questa manca si ha arricchimento a spese altrui, che il diritto non ammette.
Pagamento dell’indebito si riferisce genericamente a quei casi in cui viene eseguita una prestazione non dovuta. L’art. 2033 e ss. Distinguono:
- indebito oggettivo: eseguo un pagamento non dovuto da nessuno
- indebito oggettivo: eseguo un pagamento dovuto da altri
Si ha indebito oggettivo se avviene un pagamento a favore di chi non ha il diritto di riceverlo (pago un debito già estinto, o derivante da un contratto nullo, pago Tizio quando il creditore è Caio – se Tizio è creditore apparente dovrà restituire i soldi a Caio)
Si ha indebito soggettivo se si paga per errore un debito altrui. Se l’errore è inescusabile prevale la tutela dell’affidamento del creditore e il debito si ritiene estinto. Il creditore non deve restituire e chi ha pagato subentra nei diritti del creditore (2036).
In entrambi i casi nasce per il percepente l’obbligo di restituzione dell’equivalente che ha ricevuto o la stessa cosa che ha ricevuto se determinata.
La restituzione non è prevista nei seguenti casi:
- quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (2034, obbligazioni naturali)
- tutte le prestazioni avvenute all’interno di una famiglia di fatto
- prestazione contraria al buon costume (2035) come pagare un funzionario comunale per far passare avanti la mia pratica
Arricchimento ingiustificato
Se una persona, senza una causa che lo giustifichi, si arricchisce a spese di un’altra, è tenuta a indennizzare chi si è impoverito, nei limiti dell’arricchimento (2041). Arricchimento e impoverimento devono essere correlati affinché nasca l’obbligazione, che ha ad oggetto un indennizzo e non un risarcimento, poiché la fattispecie non costituisce un illecito (fidanzato in previsione del matrimonio compie lavori a sue spese sulla casa di proprietà della fidanzata. Se si rompe il fidanzamento può chiedere un indennizzo pari alla minor somma tra le spese e l’aumento di valore dell’immobile).
Domande da interrogazione
- Quali sono le cause principali di risoluzione del contratto secondo il testo?
- Cosa comporta la clausola penale in un contratto?
- In che modo si può esercitare il diritto di risoluzione per inadempimento?
- Quali sono gli obblighi principali del venditore in un contratto di vendita?
- Qual è la funzione del contratto di transazione?
Le cause principali di risoluzione del contratto sono l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità.
La clausola penale prevede che, in caso di inadempimento, la parte inadempiente debba pagare una somma prestabilita, fungendo da liquidazione anticipata del danno.
Il diritto di risoluzione per inadempimento può essere esercitato tramite domanda giudiziale o in via extragiudiziale attraverso una diffida ad adempiere.
Gli obblighi principali del venditore sono consegnare la cosa, far acquisire la proprietà o il diritto al compratore, e garantire contro l'evizione e i vizi della cosa.
La funzione del contratto di transazione è di porre fine a una lite già iniziata o di prevenire una lite futura tramite reciproche concessioni tra le parti.