Concetti Chiave
- Il contratto vincola solo le parti coinvolte, non producendo effetti sui terzi, salvo eccezioni specifiche.
- Clausole di trasmissibilità ai propri eredi permettono effetti sui terzi, come nei contratti impersonali.
- I contratti trasferiscono diritti reali modificando situazioni giuridiche preesistenti, influenzando anche i terzi.
- Contratti con effetti obbligatori possono attribuire diritti opponibili ai terzi, come nella prelazione legale.
- Il difensore agisce come alter ego della parte nel processo, compiendo atti legali e fornendo assistenza legale.
Effetti del contratto sui terzi
Secondo una regola generale, il contratto non produce effetti verso i terzi.
Il contratto vincola le parti ma, per regola generale, non produce effetti nei confronti dei terzi. È il c.d. effetto negativo dell’autonomia contrattuale.
In concreto sono numerosi i casi in cui il contratto produce effetti nei confronti dei terzi: ad esempio, è frequente che le parti si obblighino per sé e per i propri eredi. Una simile clausola può essere apposta ai c.d. contratti impersonali, che sono appunto trasmissibili agli eredi; se la parte è inadempiente, i suoi eredi potranno essere chiamati a rispondere dei danni derivanti dal suo inadempimento.
Contratti e diritti dei terzi
La costituzione di un rapporto giuridico-patrimoniale ha effetto sui terzi in diversi casi:
- contratti costitutivi o traslativi di diritti → il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale produce una modificazione delle situazioni giuridiche preesistenti che è rilevante anche per i terzi. Ad esempio, se Tizio vende un bene a Caio ciò implicherà che i creditori di Tizio non potranno più rivalersi su quel bene;
- contratti con effetti obbligatori che attribuiscono diritti opponibili ai terzi → ne è un esempio la prelazione legale, che attribuisce all’avente diritto la facoltà di riscattare la cosa presso il terzo acquirente.
Analisi → la parte può difendersi da sola in pochi casi espressamente previsti dalla legge:
-davanti al giudice di pace per controversie dal valore fino a €1100
-se il giudice di pace espressamente autorizza
-nel rito del lavoro in 1° grado quando il valore della causa non eccede €129,11 (art. 417 c.p.c.)
-se si tratta di persona che ha qualità necessaria per esercitare ufficio di difensore per procura (art. 86 c.p.c.).
Ruolo e funzioni del difensore
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Il difensore è alter ego della parte nel processo, salve le situazioni in cui la parte può o deve disporre di propri diritti.
2 funzioni del difensore:
1) compimento degli atti processuali dinanzi al giudice in rappresentanza della parte (procuratore)
2) studio del caso e assistenza alla parte (avvocato)
Le due funzioni, procuratore e avvocato, possono essere cumulate nella stessa persona; la legge professionale non le distingue più.
Domande da interrogazione
- Qual è la regola generale riguardo agli effetti del contratto sui terzi?
- In quali casi un contratto può produrre effetti sui terzi?
- Quali sono le situazioni in cui una parte può difendersi da sola in giudizio?
- Quali sono le funzioni del difensore nel processo?
La regola generale è che il contratto non produce effetti verso i terzi, vincolando solo le parti coinvolte.
Un contratto può produrre effetti sui terzi in casi come contratti costitutivi o traslativi di diritti e contratti con effetti obbligatori che attribuiscono diritti opponibili ai terzi, come la prelazione legale.
Una parte può difendersi da sola in giudizio in casi specifici come controversie di valore fino a €1100 davanti al giudice di pace, se autorizzata dal giudice di pace, nel rito del lavoro in 1° grado per cause di valore non eccedente €129,11, o se ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore per procura.
Le funzioni del difensore nel processo sono il compimento degli atti processuali dinanzi al giudice in rappresentanza della parte (procuratore) e lo studio del caso e assistenza alla parte (avvocato). Queste funzioni possono essere cumulate nella stessa persona.