Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il beneficio disposto a favore di un terzo può essere revocato tramite testamento, anche se il terzo ha espresso l'intenzione di usufruirne, derogando alla disciplina generale.
  • Il contratto a favore di terzi si distingue dal contratto con effetti protettivi per i terzi, non regolato dal Codice civile italiano, dove i terzi beneficiano indirettamente.
  • I terzi possono agire in giudizio contro la parte inadempiente, sfruttando agevolazioni in termini di onere della prova per responsabilità contrattuale.
  • Questo tipo di contratto è spesso applicato nella responsabilità sanitaria, come nei casi di assistenza ospedaliera inadeguata durante il parto.
  • In tali situazioni, il figlio nato con menomazioni può chiedere risarcimento all'ente ospedaliero riconosciuto responsabile del danno.

Art. 1411 Codice Civile

Ai sensi dell’art. 1411 C.C., il beneficio che un soggetto dispone a favore di un terzo può essere revocato per mezzo di una disposizione testamentaria anche se il terzo aveva dichiarato di volerne usufruire. In ciò consiste la deroga rispetto alla disciplina generale: il consenso del beneficiario non è sufficiente a garantire la vincolatività del promittente.
Il contratto a favore dei terzi è distinto dal c.d. contratto con effetti protettivi per i terzi, istituto di matrice tedesca non disciplinato dal Codice civile italiano.

Sono tali i contratti in cui la prestazione è formalmente eseguita a beneficio esclusivo della controparte, ma in realtà incide sulla sfera giuridica di soggetti estranei alla stipulazione. Dunque, questi sono indirettamente destinatari dei benefici derivanti dalla prestazione.
I terzi possono persino agire in giudizio nei confronti della parte inadempiente invocando la responsabilità contrattuale, con le conseguenti agevolazioni sotto il profilo dell’onere della prova.
Questo contratto trova applicazione soprattutto nel campo della responsabilità sanitaria: nello specifico, se la partoriente non riceve un’adeguata assistenza ospedaliera e da ciò scaturisce la nascita di un figlio menomato, la legge riconosce a quest’ultimo il diritto di agire in giudizio nei confronti dell’ente, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato.

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