Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere licenziato senza un giustificato motivo, garantendo il diritto a non subire licenziamenti arbitrari.
  • L'art. 18 della legge 300/1970 obbligava alla reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati in aziende con più di quindici dipendenti, ma questa norma è stata modificata dal Jobs Act.
  • Il Jobs Act ha introdotto il contratto a tutele crescenti, che limita la reintegrazione al posto di lavoro a pochi casi specifici e prevede indennizzi monetari per licenziamenti economici.
  • I diritti sociali collegati al lavoro includono il diritto a una retribuzione giusta e sufficiente, proporzionata al lavoro svolto e capace di garantire una vita dignitosa.
  • Il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite è garantito, e i lavoratori non possono rinunciarvi, secondo la Costituzione italiana.

Divieto di licenziamento ingiustificato

Sulla base di quanto stabilito dal dettato costituzionale, nessuno può essere licenziato senza un giustificato motivo. Ciò vuol dire che, nella fase risolutiva del rapporto di lavoro, ogni dipendente gode del diritto a non essere licenziato in modo arbitrario (v. sent. 331/1988). Ciò implica che il licenziamento non possa verificarsi se non in presenza di una «giusta causa» o un «giustificato motivo» (l. 604/1966).

L’art. 18 della l. 300/1970 prevede l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal giudice, del lavoratore illegittimamente licenziato nell’azienda con più di quindici dipendenti. Quest’ultima disposizione, tuttavia, non si applica più ai rapporti di lavoro disciplinati dalla l. 183/2014 (e dai successivi decreti legislativi: cosiddetto Jobs Act). Essa ha introdotto il «contratto a tutele crescenti» in relazione all’anzianità di servizio, escludendo in caso di licenziamento illegittimo la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro tranne per alcuni specifici casi di licenziamento disciplinare e per i licenziamenti discriminatori.

Per i licenziamenti economici, invece, la reintegrazione viene sostituita con un indennizzo monetario pari a un certo numero di mensilità dell’ultima retribuzione (v. d.lgs. 23/2015). In questo modo il legislatore ha superato, per i nuovi assunti, la disposizione dell’art. 18 della l. 300/1970.
Vi sono altri diritti sociali legati al diritto al lavoro (artt. 35-38 Cost.), che costituiscono una specificazione del più generale diritto di cui all’art. 4 e si riferiscono in via principale, se non esclusiva, al lavoro subordinato. L’art. 36.1 garantisce il diritto del lavoratore a una giusta retribuzione, ossia «proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro» e comunque «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»: diritto che si articola quindi in due momenti distinti, l’adeguatezza della retribuzione rispetto alle prestazioni svolte e la congruità della stessa per vivere una vita dignitosa (v. sent. 36/1980). Vi è poi il diritto al riposo settimanale e alle ferie (art. 36.3), entrambi retribuiti e ai quali il lavoratore non può rinunciare (v. sentt. 76/1962 e 452/1991).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni necessarie per un licenziamento legittimo secondo la legge italiana?
  2. Un licenziamento è considerato legittimo solo in presenza di una «giusta causa» o un «giustificato motivo», come stabilito dalla l. 604/1966.

  3. Cosa prevede l'art. 18 della l. 300/1970 per i lavoratori illegittimamente licenziati?
  4. L'art. 18 della l. 300/1970 prevede l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro per i lavoratori illegittimamente licenziati in aziende con più di quindici dipendenti, ma questa disposizione non si applica ai rapporti di lavoro disciplinati dalla l. 183/2014.

  5. Quali diritti sociali sono garantiti ai lavoratori secondo la Costituzione italiana?
  6. La Costituzione italiana garantisce ai lavoratori il diritto a una giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie retribuite, come specificato negli artt. 35-38 e art. 36.1.

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