Concetti Chiave
- L'articolo 4.1 della Costituzione italiana è una norma precettiva e promozionale che richiede l'intervento dei pubblici poteri per realizzare il diritto al lavoro.
- Non esiste un diritto soggettivo al posto di lavoro garantito dalla Costituzione; piuttosto, si riconosce la libertà di scelta professionale.
- La libertà di scegliere la propria professione è garantita, escludendo però le attività imprenditoriali, che sono tutelate dall'articolo 41.
- È garantita la libertà di non subire limitazioni irrazionali nell'accesso al lavoro, con eccezioni per verifiche di idoneità professionale.
- Il diritto di esercitare un lavoro adeguato alle proprie capacità è riconosciuto, assicurando che le mansioni siano conformi alle abilità del lavoratore.
Natura precettiva e promozionale dell'articolo 4.1
La disposizione dell’articolo 4.1 Cost., come tutte le disposizioni costituzionali, ha natura precettiva, ma poiché richiede l’intervento dei pubblici poteri per rendere effettivo il diritto al lavoro, è anche norma promozionale che li vincola a perseguire una politica di piena o maggiore occupazione. Ma un diritto al posto di lavoro, tutelato in forma di diritto soggettivo, non è configurabile nel nostro ordinamento (v. sent. 45/1965, nella quale si è negato che il diritto al lavoro possa consistere nel «diritto a conseguire un’occupazione e a conservare il posto di lavoro»). La Costituzione garantisce, piuttosto, la libertà di scegliere la propria professione (art. 4.2) e la libertà di iniziativa economica privata (art. 41.1), accogliendo i principi del libero mercato anche in materia di lavoro, pur se attenuati dalla possibilità di intervento pubblico per finalità sociali.
Libertà di scelta professionale
L’articolo 4 del testo Costituzionale afferma: «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».
Accanto all’accezione del diritto al lavoro quale obiettivo che la Repubblica deve perseguire, vi sono altri significati di natura precettiva.
Il primo è rappresentato dalla libertà del cittadino di scegliere l’attività lavorativa o professionale da esercitare. Ciò costituisce una forma di garanzia sia del lavoro autonomo sia di quello subordinato, con esclusione delle attività imprenditoriali (tutelate invece dall’art. 41 Cost.). Essa si sostanzia in due ulteriori posizioni soggettive:
- la libertà di non subire limitazioni irrazionali nell’accesso al lavoro; sono invece ammissibili limiti volti a verificare l’idoneità degli aspiranti a praticare determinate professioni (v. sent. 61/1965);
- la libertà di esercitare un lavoro o una professione adeguati alle proprie capacità, che dovrebbe garantire al cittadino, una volta assunto, la possibilità di esercitare le mansioni corrispondenti alle proprie abilità lavorative (v. sent. 194/1976).
Domande da interrogazione
- Qual è la natura dell'articolo 4.1 della Costituzione?
- La Costituzione italiana garantisce un diritto soggettivo al posto di lavoro?
- Quali libertà sono garantite ai cittadini in relazione alla scelta professionale?
L'articolo 4.1 ha una natura precettiva e promozionale, richiedendo l'intervento dei pubblici poteri per rendere effettivo il diritto al lavoro e perseguire una politica di piena occupazione.
No, la Costituzione non configura un diritto soggettivo al posto di lavoro, ma garantisce la libertà di scegliere la propria professione e l'iniziativa economica privata.
I cittadini hanno la libertà di scegliere l'attività lavorativa o professionale, di non subire limitazioni irrazionali nell'accesso al lavoro, e di esercitare un lavoro adeguato alle proprie capacità.