Concetti Chiave
- Le leggi formali non sempre innovano l'ordinamento giuridico, come visto nei casi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e delle leggi di bilancio pre-2012.
- Le leggi provvedimento, che fungono da atti amministrativi, sollevano problematiche legate all'eguaglianza, separazione dei poteri e tutela giurisdizionale.
- La Corte costituzionale ha riconosciuto l'ammissibilità delle leggi provvedimento, pur richiedendo una valutazione della loro legittimità costituzionale.
- Le leggi provvedimento non sono ammesse quando la Costituzione prevede esplicitamente la necessità di leggi generali, come nei casi degli articoli 16, 21 e 33.
- Il principio di eguaglianza e la separazione dei poteri sono centrali nel valutare la costituzionalità delle leggi provvedimento.
Dissociazione fra forma e contenuti della legge
Le leggi – come tutti gli atti normativi in genere – hanno come contenuto norme generali e astratte destinate ad alimentare, innovandolo, l’ordinamento giuridico. Tuttavia, vi sono casi in cui si verifica una dissociazione fra la forma (la legge) e i suoi contenuti. È il caso, ad esempio, delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Altrettanto valeva, fino alla riforma costituzionale del 2012, per la legge di bilancio che, pur avendo la forma della legge, in base al vecchio testo dell’art. 81 Cost. non poteva introdurre disposizioni innovative, essendo funzionale solo all’indirizzo e al controllo del Parlamento nei confronti del governo.
Per questo genere di leggi (che non innovano) si parla di leggi in senso (solo) formale.
Frequente, inoltre, è il caso di leggi il cui contenuto, anziché norme generali e astratte, sono veri e propri atti amministrativi: il cui contenuto, in altre parole, non è il prevedere la disciplina di comportamenti futuri, ma il provvedere immediatamente alla cura di un determinato interesse. Si parla di leggi provvedimento.
Esse pongono vari problemi: in relazione al principio di eguaglianza davanti alla legge (art. 3 Cost.), alla separazione della funzione legislativa e della funzione esecutiva-amministrativa (artt. 70 e 97 Cost.), al diritto alla tutela giurisdizionale contro provvedimenti che, in quanto atti formalmente legislativi, non possono essere impugnati direttamente dal cittadino (artt. 24 e 113 Cost.). Ciò nonostante, l’ammissibilità delle leggi provvedimento è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale sulla base del presupposto che non esiste nel nostro ordinamento una riserva di amministrazione a favore del governo, ma di queste deve essere comunque valutata la legittimità costituzionale relativamente al loro specifico contenuto (v. sent. 137/2009).
Leggi provvedimento devono ritenersi escluse in tutti i casi nei quali la Costituzione richiede espressamente leggi generali: così all’art. 16, secondo cui limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno possono essere stabilite dalla legge «in via generale per motivi di sanità e di sicurezza»; all’art. 21, laddove in materia di libertà di stampa si prevede che la legge possa «stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica»; all’art. 33, che assegna alla Repubblica il compito di dettare «le norme generali sull’istruzione».
Domande da interrogazione
- Cosa si intende per dissociazione fra forma e contenuti della legge?
- Quali problemi pongono le leggi provvedimento?
- In quali casi le leggi provvedimento sono escluse dalla Costituzione?
La dissociazione fra forma e contenuti della legge si verifica quando una legge, pur avendo la forma di un atto normativo, non introduce norme generali e astratte, ma può avere contenuti diversi, come nel caso delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali o delle leggi di bilancio prima della riforma del 2012.
Le leggi provvedimento pongono problemi in relazione al principio di eguaglianza, alla separazione delle funzioni legislative ed esecutive-amministrative, e al diritto alla tutela giurisdizionale, poiché, essendo atti formalmente legislativi, non possono essere impugnati direttamente dai cittadini.
Le leggi provvedimento sono escluse nei casi in cui la Costituzione richiede espressamente leggi generali, come per le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di stampa, e le norme generali sull'istruzione.