Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto di lavoro a tempo parziale richiede forma scritta solo per fini di prova, non è nullo se mancante.
  • In caso di mancanza di prova scritta, il lavoratore può ottenere una conversione del contratto in tempo pieno tramite sentenza.
  • Nel contratto part-time, è obbligatorio predeterminare l'orario di lavoro; modifiche richiedono il consenso del lavoratore.
  • Il lavoro supplementare è possibile entro il limite di 40 ore settimanali e può essere soggetto a condizioni stabilite dai contratti collettivi.
  • In assenza di regolamentazione nei CCNL, il datore può richiedere lavoro supplementare fino al 25% delle ore settimanali con retribuzione maggiorata.

Forma e contenuti del contratto a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale richiede la forma scritta solo ad probationem, cioè al fine di darne prova in giudizio. Se il datore non è in grado di fornirla, il contratto non è dichiarato nullo, ma il lavoratore può ottenere dal giudice una sentenza che converta il rapporto intercorso da parziale a tempo pieno.
Per il periodo anteriore alla data della pronuncia, i diritti alla retribuzione e ai contributi previdenziali sono dovuti limitatamente alle prestazioni di fatto rese (a questa somma si aggiunge un importo risarcitorio del danno, calcolato in via equitativa): in pratica, l’accertamento giudiziale del tempo pieno non retroagisce; il lavoratore non può vantare diritti retributivi per il passato. Tale regime sanzionatorio vale anche per l’ipotesi di omessa indicazione, nel contratto scritto, della durata della prestazione lavorativa.

Nel contratto di part-time, inoltre, deve essere predeterminata dall’inizio la collocazione della prestazione di lavoro nel giorno, nella settimana, nel mese o nell’anno. Non è possibile, ad esempio, pattuire un impegno per due ore al giorno a seconda delle esigenze dell’impresa. Una volta stabilita una data collocazione, questa può essere modificata soltanto con il consenso del lavoratore.
Tuttavia esistono modalità di part-time che consentono al lavoratore di pretendere modificazioni in orizzontale o estensioni del suo impegno orario. Le parti possono ricorrere al cosiddetto «lavoro supplementare», cioè a prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma entro il limite dell’orario normale settimanale di quaranta ore, oltre il quale il lavoro diviene straordinario.
Il regime del lavoro supplementare, demandato ai contratti collettivi, può essere richiesto a determinate condizioni: spettanza di una maggiorazione retributiva; carattere obbligatorio dello stesso; massimali temporali di utilizzo. Se i CCNL non disciplinano l’istituto, si applica una norma legale suppletiva o di default in base alla quale il datore può richiedere unilateralmente al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate (con una retribuzione aggiuntiva del 15%). Il rifiuto è ammesso solo se giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, famigliari o di formazione professionale.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la conseguenza se il datore di lavoro non fornisce la forma scritta del contratto a tempo parziale?
  2. Se il datore di lavoro non fornisce la forma scritta del contratto a tempo parziale, il contratto non è dichiarato nullo, ma il lavoratore può ottenere una sentenza che converte il rapporto da parziale a tempo pieno. Tuttavia, i diritti retributivi per il passato non sono riconosciuti.

  3. Come deve essere determinata la collocazione della prestazione lavorativa in un contratto di part-time?
  4. Nel contratto di part-time, la collocazione della prestazione lavorativa deve essere predeterminata dall'inizio nel giorno, nella settimana, nel mese o nell'anno. Non è possibile modificare questa collocazione senza il consenso del lavoratore.

  5. Quali sono le condizioni per il lavoro supplementare in un contratto part-time?
  6. Il lavoro supplementare può essere richiesto a determinate condizioni, come la spettanza di una maggiorazione retributiva e il rispetto di massimali temporali. Se i contratti collettivi non disciplinano l'istituto, si applica una norma legale che consente al datore di richiedere fino al 25% delle ore settimanali concordate con una retribuzione aggiuntiva del 15%.

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