Concetti Chiave
- La legge 196/2009 sottolinea il ruolo del Governo nel controllo dei conti pubblici, delegando al MEF e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato compiti di monitoraggio e intervento.
- Il MEF è designato come responsabile del monitoraggio delle leggi di spesa pubblica e interviene in caso di mancanza di copertura finanziaria adeguata.
- La legge 243/2012 attribuisce al Governo il compito di verificare i saldi di bilancio rispetto alle regole europee e internazionali, adottando misure necessarie in caso di scostamenti.
- I conti pubblici monitorati includono quelli di tutte le amministrazioni pubbliche, non solo dello Stato, in linea con le normative europee.
- Il "conto consolidato delle PA" rappresenta i bilanci combinati delle amministrazioni pubbliche, cruciali per la gestione finanziaria complessiva.
Indice
Ruolo del governo nel controllo dei conti pubblici
Nella legge 196/2009 sono presenti numerose disposizioni che esaltano il ruolo del Governo come “controllore” della tenuta dei conti pubblici, in particolare attraverso i compiti e le funzioni di monitoraggio e di intervento attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze-MEF, e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- RGS (ad esempio: Titolo IV, “Monitoraggio dei conti pubblici”; art. 17, che individua nel MEF il responsabile del monitoraggio dell’andamento delle leggi di spesa pubblica e degli interventi anche normativi in caso di sopravvenuta mancanza di una loro adeguata copertura finanziaria; art. 8 della legge 243/2012, che affida al Governo il compito di monitorare se i saldi dei bilanci si discostano negativamente da quelli conformi alle regole europee e internazionali e in tal caso ed adottare le misure necessarie ed urgenti per garantire il rientro di questi scostamenti).
Monitoraggio dei conti pubblici e normativa europea
I conti pubblici in questione, peraltro, non sono soltanto quelli dello Stato, ma di tutte le amministrazioni pubbliche, territoriali e non, perché per la normativa europea non contano soltanto i risultati attesi od effettivi della gestione statale del bilancio, ma di tutti i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche (il c.d. “conto consolidato delle PA”).