Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I principi contabili generali del bilancio includono universalità, veridicità e attendibilità, come stabilito dalla legge 196/2009.
  • Il principio di universalità richiede che il bilancio finanziario includa tutte le spese e le entrate, garantendo unicità e ufficialità.
  • La riforma Curti ha introdotto l'unicità del bilancio, sostituendo documenti separati per ogni sezione dello stato di previsione.
  • I principi dell'art. 24 della legge 196/2009 sono derogabili poiché non derivano da una fonte costituzionale, ma la deroga è complessa.
  • Eventuali gestioni fuori bilancio, o contabilità speciali, sono eccezioni ai principi di unità, universalità e integrità.

Indice

  1. Principi contabili generali
  2. Universalità e unicità del bilancio
  3. Derogabilità dei principi contabili

Principi contabili generali

La formulazione dei principi contabili generali è contenuta nel primo allegato inserito nella legge 196/2009. Fra questi, i più importanti sono il principio di universalità, veridicità e attendibilità.
Il bilancio è attendibile se le previsioni in esso contenute sono il frutto di analisi approfondite e aspettative ragionevoli. L’art. 24 della legge 196/2009 disciplina in modo esplicito il riconoscimento dei principi di unità, universalità e integrità del bilancio. Tali criteri costituiscono profili attuativi dell’articolo 81 della Costituzione italiana.

Universalità e unicità del bilancio

Il principio di universalità risponde alla necessità che il bilancio finanziario dell’ente pubblico rilevi, in linea teorica, tutte le spese in entrata e in uscita. Tale concetto è connesso all’esigenza di unicità: il bilancio deve costituire l’unica voce ufficiale in materia di contabilità. Sin dal 1962, esiste per questo un’unica legge di bilancio che autorizza tutte le spese di debito e credito effettuate dai singoli ministeri: tutte le entrate dello stato devono essere registrate.

Viceversa, fino agli inizi degli anni sessanta dello scorso secolo esisteva un documento per ogni sezione cui lo stato di previsione si riferiva. L’unicità fu garantita dalla riforma Curti.

Derogabilità dei principi contabili

I principi stabiliti dall’art. 24 della legge 196/2009 sono derogabili. Essi, infatti, non sono contenuti in una legge costituzionale e, soprattutto, non sono espressione di una norma di attuazione costituzionale. Si tratta dunque di una fonte abrogabile.

Sebbene la legge 196 non sia assicurata da alcun vincolo formale, essa si autoqualifica come fonte necessaria per garantire i principi su cui si fonda il bilancio finanziario e, pertanto, la sua deroga è sostanzialmente complessa da realizzare. Nello stesso articolo 24 si afferma che «sulla base dei criteri di unità, universalità e integrità, eventuali gestioni fuori bilancio (dette contabilità speciali) costituiscono un’eccezione».

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