Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La giurisprudenza italiana ha qualificato i riders come lavoratori autonomi ma eterorganizzati, seguendo la linea della Corte d'Appello di Torino.
  • La Corte di Cassazione ha stabilito che questa forma di lavoro non rappresenta un nuovo tipo intermedio, ma una specifica forma giuridica eterorganizzata.
  • Il legislatore ha modificato l'art. 2.1 d.lgs. 81/2015, applicandolo anche alle prestazioni tramite piattaforme digitali, tipiche della gig economy.
  • La normativa non amplia la nozione di lavoro subordinato, ma estende la disciplina del lavoro subordinato ai collaboratori autonomi eterorganizzati.
  • Esiste una differenza tra la denominazione legale del contratto e le modalità di applicazione nel rapporto di lavoro effettivo.

Indice

  1. Giurisprudenza e riders
  2. Intervento del legislatore
  3. Ibridismo e normativa

Giurisprudenza e riders

La giurisprudenza del lavoro si è recentemente interessata alla qualificazione giuridica dei riders (Tribunale di Torino, Corte d’Appello di Torino e Corte di Cassazione). Quest’ultima, in particolare, ha avallato la soluzione proposta dalla Corte d’Appello di Torino, riconoscendo che i riders sono lavoratori autonomi ma eterorganizzati: sono, pertanto, inquadrabili nella disciplina prevista dall’art. 2.1 d.lgs. 81/2015. Il punto che la Cassazione non condivide rispetto alla costruzione adottata dalla Corte d’Appello attiene al fatto che tale forma di impiego non costituisce un nuovo tipo di lavoro che si colloca in una posizione intermedia fra autonomia e subordinazione; si configura, invece, come forma giuridica eterorganizzata.

Intervento del legislatore

Nel frattempo, è intervenuto anche il legislatore, modificando l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015, stabilendo che la relativa disciplina si applica anche con riferimento alle prestazioni svolte tramite piattaforme digitali (gig economy). Si tratta dunque di una forma di collaborazione autonoma: il legislatore ha voluto precisare che i lavoratori di tali piattaforme possono essere inquadrati in tale forma di lavoro qualora sussistano determinate caratteristiche: prestazione prevalentemente personale, continuativa ed eterorganizzata. (dal committente)

Ibridismo e normativa

L’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 81/2015 ha introdotto un ibridismo: la riscrittura della collaborazione eterorganizzata non ha ampliato la fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.; esso si è limitato ad estendere ai collaboratori autonomi eterorganizzati l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

La Corte di Cassazione ha precisato che il tipo legale è quello dell’autonomia, sebbene si applichi la disciplina ex art. 2094. La corte ha pertanto definito l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015 una norma di disciplina: essa, infatti, non crea una nuova fattispecie lavorativa, ma si limita a estendere una disciplina già esistente a una specifica forma di lavoro.

Si crea così una difformità fra il nomen iuris attribuito al contratto e le effettive modalità di applicazione che interessano il rapporto lavorativo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la qualificazione giuridica dei riders secondo la Corte di Cassazione?
  2. La Corte di Cassazione ha riconosciuto i riders come lavoratori autonomi ma eterorganizzati, inquadrabili nella disciplina prevista dall’art. 2.1 d.lgs. 81/2015, senza creare una nuova tipologia di lavoro.

  3. Come ha modificato il legislatore l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015 in relazione ai lavoratori delle piattaforme digitali?
  4. Il legislatore ha stabilito che la disciplina si applica anche alle prestazioni svolte tramite piattaforme digitali, precisando che i lavoratori possono essere inquadrati come collaboratori autonomi eterorganizzati se la prestazione è prevalentemente personale, continuativa ed eterorganizzata.

  5. Qual è la differenza tra il tipo legale e la disciplina applicata ai collaboratori autonomi eterorganizzati?
  6. Il tipo legale è quello dell’autonomia, ma si applica la disciplina del lavoro subordinato ex art. 2094, creando una difformità tra il nomen iuris del contratto e le modalità di applicazione nel rapporto lavorativo.

Domande e risposte

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