Concetti Chiave
- La persona giuridica è un'entità organizzata di persone e beni con uno scopo riconosciuto legalmente come soggetto di diritto.
- Le associazioni e le fondazioni sono tipi di persone giuridiche, differenziate principalmente dallo scopo e dalla struttura patrimoniale.
- Il patrimonio delle persone giuridiche è separato da quello dei singoli membri, garantendo una personalità giuridica distinta.
- Le persone giuridiche agiscono attraverso organi fisici come amministratori e assemblee, ma non hanno diritti personali legati a un corpo fisico.
- I comitati puntano a obiettivi altruistici con un fondo destinato irrevocabilmente allo scopo, distinguendosi per l'autonomia patrimoniale imperfetta.
Indice
Definizione di persona giuridica
La persona giuridica è un complesso organizzato di persone e di beni rivolto ad uno scopo al quale la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto.
Sono persone giuridiche:
• Associazioni, in esse lo scopo è di natura non prevalentemente economico (es.: culturale, sportivo);
• Fondazioni, un fondatore o un comitato promotore conferiscono il patrimonio iniziale e fissano lo scopo da perseguire.Sono elementi costitutivi della persona giuridica la pluralità di persone, il patrimonio, lo scopo e il riconoscimento. In particolare, il riconoscimento rappresenta il momento finale del processo di formazione dell’ente.
Caratteristiche delle persone giuridiche
Caratteristiche della persona giuridica:
- il patrimonio della persona giuridica è nettamente distinto da quello dei singoli componenti. Le persone giuridiche hanno una personalità giuridica affine a quella delle persone giuridiche.
- Capacità giuridica: illimitata e generale, salvo le limitazioni dovute alla particolare natura.
- Diritti personali: la persone giuridica è priva di tutti quei diritti che presuppongono un organismo fisico.
- Le persone giuridiche hanno capacità di agire, tuttavia esse formano ed esprimono la loro volontà attraverso le persone fisiche che agiscono come organi: amministratori e assemblea.
- • Fondo comune, contributi degli associati e beni acquistati;
• Autonomia patrimoniale imperfetta, delle obbligazioni contratte dall’associazione sono responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Associazioni non riconosciute e comitati
Le associazioni non riconosciute sono quelle associazioni che pur presentando tutti i caratteri delle persone giuridiche (patrimonio, persone, scopo) non hanno richiesto o ottenuto il riconoscimento.
I comitati sono organizzazione di persone che si propongono di raggiungere uno scopo altruistico.
Le caratteristiche:
• Fondo, costituito per pubbliche sottoscrizioni;
• Autonomia patrimoniale imperfetta, il fondo non appartiene né agli oblatori né ai membri del comitato, ma è irrevocabilmente destinato allo scopo.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di persona giuridica secondo il testo?
- Quali sono le caratteristiche principali delle persone giuridiche?
- Cosa distingue le associazioni non riconosciute dai comitati?
La persona giuridica è un complesso organizzato di persone e beni rivolto a uno scopo, riconosciuto dalla legge come soggetto di diritto.
Le persone giuridiche hanno un patrimonio distinto dai singoli componenti, capacità giuridica illimitata, e agiscono attraverso persone fisiche come amministratori e assemblea.
Le associazioni non riconosciute non hanno ottenuto il riconoscimento legale, mentre i comitati sono organizzazioni con uno scopo altruistico e un fondo destinato irrevocabilmente allo scopo.