Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • Le controversie tra lavoratori e datori di lavoro possono essere giuridiche o economiche, con le prime risolvibili solo in tribunale e le seconde attraverso trattative sindacali.
  • Il diritto di sciopero si manifesta tramite un'astensione collettiva dal lavoro, sempre organizzata dai rappresentanti sindacali, per difendere interessi economici dei lavoratori.
  • Astensioni individuali o scioperi per cause non economiche, come quelli politici o di solidarietà, non sono considerati legittimi esercizi del diritto di sciopero.
  • Ogni lavoratore ha il diritto potestativo di scioperare senza obbligo, ma esiste un dovere morale di solidarietà verso la categoria in sciopero.
  • La serrata, ovvero la chiusura dei locali da parte del datore di lavoro, è considerata illegittima e una violazione degli obblighi contrattuali secondo lo Statuto dei Lavoratori.

Diritto di sciopero

Fra i lavoratori e i datori di lavoro possono sorgere delle controversie di tipo giuridico o economico. Quelle giuridiche riguardano le modalità di applicazione della normativa che regola il rapporto di lavoro per la cui soluzione l’unica via è ricorrere al giudice del lavoro; invece, le controversie economiche nascono in vista delle modifiche da apportare alla disciplina esistente, per la cui soluzione il giudice non è competente poiché non si tratta di diritti, ma di interessi economici che possono essere fatti valere soltanto dalle parti coinvolte.
Facciamo un esempio. Il lavoratore licenziato senza un giusto motivo e senza l’indennità prevista dal contratto, per quanto gli spessa, deve ricorrere al giudice. Se, invece, i lavoratori richiedono un aumento del salario o una diminuzione delle ore di lavoro, devono ricorrere ad una trattativa sindacale co il datore di lavoro; se quest’ultimo oppone resistenza, i lavoratori posso ricorrere all’arma dello sciopero. Per sciopero si intende ogni astensione collettiva dal lavoro decisa dai legittimi rappresentanti dei lavoratori con l’obiettivo di difendere un interesse economico della categoria. Per questo motivo, la semplice astensione dal lavoro da parte di un solo lavoratore non riconosciuta dalle rappresentanze sindacali non è un esercizio del diritto di sciopero, bensì un’inadempienza contrattuale. Alcuni studiosi ritengono illegittima anche l’astensione dal lavoro per ragioni diverse da quella economica come lo sciopero politico o lo sciopero di solidarietà.

Si ha lo sciopero politico quando lo scopo è di costringere i poteri dello Stato a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una questione politica (per esempio, una protesta con l’approvazione di una legge, come è successo recentemente contro il green pass). Si ha lo sciopero di solidarietà quando per esempio i braccianti agricoli scendono in sciopero per appoggiare una rivendicazione economica dei ferrovieri. Per quanto riguarda la procedura dello sciopero bisogna precisare che soltanto con la sua proclamazione da parte degli organi competenti, nasce in ogni singolo lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro. Tuttavia si tratta di un diritto potestativo, cioè un diritto che può essere o non essere esercitato. In altre parole, nessuno è obbligato a scioperare perché nessuno può essere privato del diritto del lavoro, un diritto che è sancito dalla Costituzione. Bisogna, però precisare che tutti coloro che appartengono ad una determinata categoria per la quale i sindacati hanno proclamato uno sciopero hanno il dovere morale alla solidarietà, partecipando all’astensione per il tempo deciso. L’efficacia della manifestazione dipende dalla sua compattezza e non è leale essere disposti a raccogliere le conseguenze positive della lotta senza esporsi agli stessi rischi (= perdita della paga, per esempio). Il sabotaggio e l’ostruzionismo sono due forme di protesta illegittime. Con il sabotaggio i lavoratori producono danni agli strumenti di lavoro; con l’ostruzionismo, l’attività dell’impresa viene paralizzata con l’osservanza minuziosa ed esagerata delle norme contrattuali o delle disposizioni impartite dal datore di lavoro; viene anche detto sciopero bianco. Allo sciopero dei lavoratori, si contrappone la serrata. Si tratta della chiusura dei locali dell’impresa a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro. Tale forma di difesa deve essere considerata illegittima in quanto non sancita dalla Costituzione. Viene equiparata a una violazione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro, quindi ad un illecito civile antisindacale, previsto nell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra controversie giuridiche ed economiche nel contesto lavorativo?
  2. Le controversie giuridiche riguardano l'applicazione della normativa sul lavoro e richiedono l'intervento del giudice, mentre quelle economiche riguardano interessi economici e si risolvono tramite trattative sindacali.

  3. Quando un lavoratore può esercitare il diritto di sciopero?
  4. Un lavoratore può esercitare il diritto di sciopero solo quando è proclamato dai legittimi rappresentanti sindacali per difendere un interesse economico della categoria.

  5. Quali sono le forme di sciopero considerate illegittime?
  6. Sono considerate illegittime le astensioni dal lavoro per motivi non economici, come lo sciopero politico o di solidarietà, e le forme di protesta come il sabotaggio e l'ostruzionismo.

  7. Che cos'è la serrata e perché è considerata illegittima?
  8. La serrata è la chiusura dei locali dell'impresa da parte del datore di lavoro ed è considerata illegittima perché non sancita dalla Costituzione e viola gli obblighi contrattuali.

  9. Qual è il dovere morale dei lavoratori durante uno sciopero proclamato?
  10. I lavoratori hanno il dovere morale di solidarietà, partecipando all'astensione per il tempo deciso, poiché l'efficacia dello sciopero dipende dalla compattezza della partecipazione.

Domande e risposte

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