Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I lavoratori subordinati e parasubordinati hanno il diritto di sciopero riconosciuto dalla Corte costituzionale sin dagli anni settanta.
  • Una norma del Codice penale del 1930, che vietava la serrata ai lavoratori autonomi, è stata dichiarata illegittima.
  • Per i magistrati, il diritto di sciopero non è riconosciuto, ma possono manifestare liberamente il loro pensiero.
  • Le forze di polizia hanno una prerogativa simile al diritto di sciopero, protetta da specifiche garanzie sindacali.
  • L'articolo 40 della Costituzione non definisce le modalità del diritto di sciopero, lasciandone la regolamentazione alla legge.

Indice

  1. Evoluzione del diritto di sciopero
  2. Sciopero nelle pubbliche amministrazioni
  3. Regolamentazione dello sciopero di polizia e avvocati
  4. Limiti costituzionali e attuazione legislativa

Evoluzione del diritto di sciopero

I lavoratori subordinati sono i naturali destinatari del diritto sindacale. Tuttavia, sin dagli anni settanta dello scorso secolo, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di sciopero anche ai lavoratori parasubordinati.
Essa è stata sollecitata a pronunciarsi in merito alla legittimità di una norma contenuta nel Codice penale del 1930 che disponeva l’illiceità della serrata promossa da lavoratori autonomi esercenti di piccole attività economiche. La Corte ha sancito l’illegittimità di tale norma, riconoscendo l’insussistenza di fattori escludenti la liceità.

Sciopero nelle pubbliche amministrazioni

Ultimamente sono state disposte alcune importanti novità in merito allo sciopero delle pubbliche amministrazioni, con particolare rifermento a militari e magistrati. I secondi, in teoria, non godono del diritto di sciopero: essi, infatti, rappresentano uno dei tre poteri costituzionalmente garantiti, il quale pertanto non può mai venir meno. Possono esercitare il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, com’è ad esempio successo in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. Si tratta tuttavia di una esternalizzazione del pensiero organizzata, non riconducibile propriamente all’articolo 40 del testo costituzionale.

Regolamentazione dello sciopero di polizia e avvocati

Lo sciopero delle forze di polizia è regolato da una legge che riconosce loro una prerogativa affine al diritto di sciopero, anche se non propriamente riconducibile all’articolo 40. La loro libertà sindacale è tutelata da adeguate garanzie, cosicché il ruolo dei suddetti lavoratori sia effettivamente distinguibile. Anche in merito allo sciopero degli avvocati, la giurisprudenza ha negato che si tratta di una piena attuazione dell’articolo 40.

Limiti costituzionali e attuazione legislativa

Dal punto di vista sostanziale, il testo costituzionale non si esprime in merito alle effettive forme di concreta manifestazione del diritto di sciopero: l’art. 40 ne rinvia la determinazione alla legge, alle quali tuttavia il legislatore ha dato minima attuazione.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stata l'evoluzione del diritto di sciopero per i lavoratori parasubordinati?
  2. La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di sciopero ai lavoratori parasubordinati sin dagli anni settanta, dichiarando illegittima una norma del Codice penale del 1930 che ne vietava la serrata.

  3. Quali sono le novità riguardanti lo sciopero nelle pubbliche amministrazioni?
  4. Recentemente, sono state introdotte novità per lo sciopero nelle pubbliche amministrazioni, in particolare per militari e magistrati, i quali non godono del diritto di sciopero ma possono manifestare liberamente il pensiero.

  5. Come viene regolamentato lo sciopero delle forze di polizia e degli avvocati?
  6. Lo sciopero delle forze di polizia è regolato da una legge che offre una prerogativa simile al diritto di sciopero, mentre per gli avvocati la giurisprudenza non riconosce una piena attuazione dell'articolo 40.

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