Concetti Chiave
- Il diritto di sciopero è un diritto individuale, garantendo a tutti i lavoratori la possibilità di esercitarlo, anche senza un sindacato.
- La proclamazione dello sciopero non richiede un termine dilatorio, eccetto in casi specifici come i servizi pubblici essenziali, dove è obbligatorio un preavviso di 10 giorni.
- In Italia, non c'è distinzione tra sciopero spontaneo e organizzato, grazie alla titolarità individuale del diritto di sciopero.
- Lo sciopero deve rispettare limiti interni, legati all'interpretazione dell'art. 40 Cost., e limiti esterni, che influenzano le modalità di esercizio.
- Interpretazioni passate dell'art. 40 Cost. consideravano illeciti scioperi articolati, per il rischio di danni alla produttività aziendale.
Titolarità individuale e limiti del diritto di sciopero
La titolarità individuale del diritto di sciopero ne garantisce a tutti i lavoratori l’esercizio concreto. Spesso lo sciopero è proclamato da un’organizzazione sindacale, ma non si tratta di un requisito essenziale. In teoria anche un gruppo spontaneo di lavoratori può assumere l’iniziativa, proclamando l’astensione dal lavoro. Nella pratica, dato che lo sciopero deve essere collettivo e concordato, spesso si preferisce affidare la proclamazione al sindacato.
Fra la proclamazione e lo sciopero non deve intercorrere un termine dilatorio, tranne nel caso in cui esso non sia prescritto dalla legge.
Alcuni ordinamenti diversi da quello italiano distinguono fra sciopero spontaneo o selvaggio, cioè promosso da un gruppo di lavoratori, e sciopero organizzato, quindi proclamato da un ente sindacale. Questa differenza non è rilevante per il nostro ordinamento giuridico proprio per via della titolarità individuale del diritto di sciopero. Quest’ultimo, inoltre, deve rispettare determinati limiti:
- limiti interni, che ne condizionano l’estensione;
- limiti esterni, che ne influenzano le modalità di esercizio.
I limiti interni dipendono dal modo in cui si sceglie di interpretare l’art. 40 Cost. In passato i giudici tendevano a darne un’interpretazione restrittiva: erano ammesse solo le astensioni concertate e complete dal lavoro effettuate dai dipendenti di un’impresa al fine di tutelare un proprio interesse collettivo economico-professionale. Gli scioperi articolati (a singhiozzo, a scacchiera, ecc.) erano considerati illeciti perché potevano provocare un danno alla produttività dell’azienda.