Concetti Chiave
- Il Trattato di Lisbona ha unificato CE e UE, conferendo all'UE una personalità giuridica unica e introducendo due trattati principali: il TUE come legge fondamentale e il TFUE per le regole istituzionali e del mercato.
- Il Parlamento europeo è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini dell'UE e svolge funzioni legislative, di bilancio e di controllo, con una composizione di 750 membri più il presidente, eletti per un mandato di 5 anni.
- Il Consiglio europeo, composto dai capi di Stato o di governo, dirige le politiche generali dell'UE, con il presidente del Consiglio eletto per due anni e mezzo per coordinare e rappresentare l'UE a livello internazionale.
- La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'UE, propone leggi, gestisce politiche e bilancio, e rappresenta l'UE internazionalmente, composta da 27 commissari designati dai governi degli Stati membri.
- La Banca Centrale Europea (BCE) gestisce la politica monetaria dell'UE, con funzioni di controllo della liquidità e della stabilità finanziaria, sostenuta dalle banche centrali nazionali e sottoposta a obblighi di trasparenza e rendicontazione.
Indice
- Riforma del trattato di Lisbona
- Valori e obiettivi dell'UE
- Istituzioni principali dell'UE
- Competenze dell'UE e degli Stati membri
- Ruolo dei Parlamenti nazionali
- Accesso ai documenti e tutela dei dati
- Parlamento europeo: struttura e funzioni
- Consiglio europeo: composizione e funzioni
- Consiglio dell'UE: struttura e votazioni
- Commissione europea: ruolo e composizione
- Corte di giustizia dell'UE
- Banca Centrale Europea: funzioni e struttura
Riforma del trattato di Lisbona
Le istituzioni dell’UE
Con la riforma introdotta dal trattato di Lisbona cade la distinzione tra CE e EU; infatti l’art.1 par.3 TUE recita che l’UE sostituisce e succede alla CE e le viene attribuita personalità giuridica unica. Si hanno 2 trattati:
- TUE: legge fondamentale
- TFUE: trattato applicativo che fissa le regole di funzionamento delle istituzioni e disciplina il mercato e la politica.
Valori e obiettivi dell'UE
L’art.2 del TUE tratta i valori fondamentali e comuni agli stati membri che sono: “il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione , dalla tolleranza, dalla parità dei sessi e dalla giustizia.
Gli obiettivi dell’UE sono:
- Promuovere la pace
- Offrire ai cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne con la libera circolazione delle persone
- Instaurare un mercato interno
- Combattere l’esclusione sociale e le discriminazioni, promuovendo la giustizia, la parità tra uomini e donne, la solidarietà e la tutela dei diritti dei minori
- Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri
- Rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia del suo patrimonio culturale europeo
- Istituire l’euro
- Contribuire alla pace, allo sviluppo sostenibile della Terra , alla solidarietà, all’eliminazione della povertà, tutela dei diritti umani
Istituzioni principali dell'UE
Ai sensi dell’art. 9 del TUE le istituzioni dell’UE sono:
- Parlamento europeo che esercita una funzione legislativa e di bilancio
- Consiglio europeo che da all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo
- La Commissione europea che ha funzione esecutiva
- La Corte di giustizia che ha funzioni giurisdizionali
- La BCE che con le altre banche centrali conducono la politica monetaria
- La Corte dei Conti che controlla la gestione finanziaria
Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea vengono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive. Secondo l’art. 5 par.2 TUE “l’Unione agisce nei limiti e nelle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi stabiliti”.
Competenze dell'UE e degli Stati membri
La distinzione delle competenze contenuta negli artt. 2 e 6 del TFUE prevede:
- Competenze esclusive: solo l’Unione può adottare atti giuridicamente vincolanti, mentre gli Stati membri possono intervenire solo se sono autorizzati. Queste competenze sono: unione doganale, adozione delle regole di concorrenza necessarie per il funzionamento del mercato interno, politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche del mare per la politica commerciale della pesca, politica commerciale comune.
- Competenze concorrenti: l’Unione e gli Stati membri hanno entrambe la facoltà di adottare atti giuridicamente vincolanti. Queste competenze sono: mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, trasporti, protezione dei consumatori, reti trans europee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sanità pubblica, ricerca dello sviluppo tecnologico.
- Competenze complementari o azioni: l’Unione può intervenire solo per appoggiare l’azione degli Stati membri. Queste competenze sono: tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport e cooperazione amministrativa.
Ruolo dei Parlamenti nazionali
Con il Parlamento di Lisbona i Parlamenti nazionali svolgono ruoli di partecipazione all’attività dell’UE. Essi vengono informati e ricevono i progetti degli atti legislativi che in 2 mesi possono anche essere modificati, chiedere la riesaminazione degli atti, decidendo di modificarlo, mantenerlo o ritirarlo. Inoltre essi partecipano nell’ambito dello spazio della giustizia, libertà e sicurezza. Partecipano alla cooperazione interparlamentare, promuovendo lo scambio di informazioni, organizzando conferenze su temi specifici oppure discutere su argomenti di politica estera e di sicurezza comune.
Accesso ai documenti e tutela dei dati
Il codice di condotta enunciava il principio generale in base al quale il pubblico ha più ampio accesso possibile ai documenti; la richiesta di accesso era sottoposta ad una serie di procedure relative alle varie modalità di richiesta. Le istituzioni potevano negare l’accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione pregiudicava l’interesse pubblico o l’interesse della segretezza. Questo codice venne collocato nell’art. 255di CE, poi modificato in art 15 TFUE che prevede che “qualsiasi cittadino dell’UE ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Si hanno però delle limitazioni riguardo l’interesse pubblico, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, gli obiettivi dell’attività ispettiva, di indagine e di revisione contabile.
La tutela dei dati personali è stata disciplinata con la direttiva 24 ottobre 1995, n95/46/CE che mira a conciliare le esigenze della realizzazione del mercato interno con la protezione della privacy delle persone fisiche, assicurando cioè che i dati personali trasmessi alle istituzioni siano trattati in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti e libertà fondamentali degli interessati. Manca però una specifica disciplina che sarà poi ammessa nel Trattato di Amsterdam che ha aggiunto al Trattato CE l’art. 286, ora art. 16 TFUE, la cui importanza risiede nella volontà di tutelare i dati personali. Venne istituito un organo di controllo, il Garante europeo della protezione dei dati con i compiti di ricevere denunce o ricorsi, vigilare sul trattamento dei dati personali, tenere un registro delle operazioni di trattamento, intervenendo nelle cause di fronte alla Corte di Giustizia dell’UE.
Parlamento europeo: struttura e funzioni
Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è l'assemblea parlamentare dell'Unione europea. Essa svolge una funzione di controllo ed è l'unica istituzione europea ad essere eletta direttamente dai suoi cittadini.
I suoi membri, il cui numero è di norma 750 più il presidente, sono eletti a suffragio universale diretto e restano in carica per un periodo di 5 anni, al termine del quale sono effettuate nuove elezioni; oggi, in seguito all’adesione della Romania e della Bulgaria il numero è salito a 754. Si ha l’obbligo di adozione del sistema elettorale proporzionale: sbarramento non superiore al 5% e tetto massimo di spesa per la campagna elettorale. Il consiglio del 20 settembre ha regolato anche il periodo di svolgimento delle elezioni che si devono svolgere alla scadenza del mandato del Parlamento in tutti gli Stati in un solo giorno, e se il in qualche Stato avviene prima il risultato deve rimanere segreto per non influenzare gli altri elettori. Si ha anche l’incompatibilità tra le varie cariche in particolare tra quella di parlamentare europeo e quella di parlamentare nazionale.
In Italia la procedura elettorale è regolata dalla L.24 gennaio 1979 n. 18. La riforma prevede l’introduzione della soglia di sbarramento pari al 4%. Il territorio italiano viene suddiviso in 5 circoscrizioni ai soli fini delle candidature; con la legge del 1979 si è data la possibilità ai cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’UE di votare nei Paesi di residenza recandosi presso i seggi elettorali nei Consolati italiani.
L’art. 133 cita il regolamento interno e lo svolgimento dei lavori del Parlamento europeo che si articola in:
- Legislature: periodo di durata effettiva del mandato dei parlamentari europei (5 anni)
- Sessioni: di durata annuale
- Tornate: singole riunioni del Parlamento, che di norma sono ogni mese
- Sedute: riunioni quotidiane dell’istituzione
L’ufficio di presidenza è composto, oltre che dal presidente, da 14 vicepresidenti in carica per due anni e mezzo. I questori sono i membri dell’ufficio e svolgono funzioni consultive e sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari riguardanti direttamente i deputati. Esso:
• Adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo
• Disciplina lo svolgimento delle sedute
• Nomina il segretario generale e stabilisce l’organigramma della segreteria
• Decide su richiesta delle commissioni parlamentari di svolgere altrove le riunioni
• Stabilisce il progetto preliminare dello stato di previsione del Parlamento
Gli artt. 165 e ss. Prevedono le modalità di voto.
• Per alzata di mano
• Per appello nominale
• A scrutinio segreto
• Elettronica (quello più usato in quanto più veloce)
Il Parlamento europeo esercita congiuntamente al Consiglio:
1. Funzione legislativa: procedura di codecisione che viene applicata nella maggior parte dei settori d’ intervento dell’UE. Essa viene denominata come procedura legislativa ordinaria e viene introdotta col Trattato di Maastricht
2. Funzione di bilancio: esercitata attraverso l’approvazione del Parlamento del quadro finanziario pluriennale
3. Funzione consultiva: esercitata dal Parlamento che può chiedere, a maggioranza dei suoi membri, alla Commissione di esercitare questa funzione
4. Funzioni di controllo giuridico come la mozione di cesura, sfiducia nei confronti del governo adottata negli ordinamenti nazionali che obbliga i membri della commissione a dismettere le loro funzioni. Si hanno poi le interrogazioni che ciascun parlamentare può porre alla Commissione per assicurare la corretta applicazione del diritto dell’UE nei confronti dei suoi destinatari.
Il Parlamento ha inoltre la possibilità di:
• Costituire una Commissione d’inchiesta che fissa le modalità di nomina e i poteri e ha anche il compito di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione
• Nominare un mediatore, cioè l’organo che riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione. Il mediatore viene eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo e ha un mandato rinnovabile
• Ricevere petizioni su materie di interesse europeo. Una volta ricevuta la petizione il Parlamento la invia ad una commissione specializzata (Commissione per le petizioni) che ha il compito di valutare la richiesta e successivamente verranno prese le considerazioni appropriate.
Consiglio europeo: composizione e funzioni
Il consiglio europeo
Il Consiglio europeo è un’istituzione comunitaria istituita dal summit di Parigi nel dicembre 1974. I vertici sono gli incontri politici tra i capi di stato e di governo. È composto dai capi di stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione (art.15 TUE). L’Alto Rappresentante dell’UE partecipa alle riunioni che avvengono 2 volte ogni 6 mesi. La sua elezione si pronuncia all’unanimità a maggioranza qualificata, mentre per l’adozione del regolamento interno si pronuncia a maggioranza semplice. Il Presidente del Consiglio europeo è stato introdotto dal Trattato di Lisbona. Viene eletto dal Consiglio europeo mediante un’elezione a maggioranza qualificata, con una carica di due anni e mezzo. Egli ha la funzione di:
1. Dirigere in Consiglio in cooperazione col Presidente della Commissione
2. Svolgere la funzione di coesione
3. Rappresentare l’UE all’esterno degli Stati membri quando si parla di sicurezza comune e di questioni esterne.
Gli atti diventano, col Trattato di Lisbona, anche oggetto di controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.
Consiglio dell'UE: struttura e votazioni
Il Consiglio dell’UE
Il Consiglio dell’UE è composto da un rappresentante di ciascuno stato membro. È un organo decisionale, ogni Stato dispone sovranamente del proprio voto, conferendo un mandato imperativo senza durata prestabilita. Il Consiglio è strutturato in modo tale da poter dare voce agli interessi nazionali ad es. FERRARI, BRAVO…
L’Art.16 TUE par 6 prevede due formazioni del Consiglio:
1. Consiglio degli affari generali: esercita lavori di varie formazioni, prepara le riunioni del Consiglio dell’UE in collegamento col Presidente del Consiglio UE e della Commissione. Inoltre è responsabile delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative.
2. Consiglio degli affari esteri: elabora l’azione esterna del’Unione secondo linee strategiche.
La Presidenza del Consiglio viene eletta dal consiglio europeo, tranne i membri del consiglio degli affari esteri, mediante una maggioranza qualificata. Essa è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per sei mesi. La Presidenza ha il compito di convocare il Consiglio e di fissare l'ordine del giorno delle riunioni. Il Paese che esercita la Presidenza, pertanto, assume un ruolo di primo piano, potendo dare maggiore impulso a particolari iniziative politiche piuttosto che ad altre; è per tale motivo che, all’inizio di ogni semestre, il Paese di turno presenta il proprio programma di fronte al Parlamento e alla Commissione.
Le funzioni del Consiglio sono essenzialmente decisionali e consistono nel potere di emanare gli atti normativi più importanti (regolamenti e direttive e politiche economiche), nell’approvare il bilancio dell’UE e nel concludere accordi internazionali. Al Consiglio è tra l’altro riconosciuto il diritto di proporre avanti la Corte di giustizia ricorsi per incompetenza o per violazione delle norme comunitarie. Nel Consiglio siedono i rappresentanti dei governi di ciascuno Stato membro; esso si riunisce normalmente in base alle materie che deve trattare e, per questa ragione, in genere in Consiglio siedono i ministri competenti per materia dei rispettivi Stati membri, spesso accompagnati da delegazioni di esperti in materia
Nei suoi lavori il Consiglio è affiancato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti, noto come COREPER (organismo intergovernativo, i cui membri agiscono su istruzione dei governi ma si collocano all’interno della struttura), il quale opera in due formazioni:
• COREPER I : è responsabile per materie quali ambiente, affari sociali e trasporti
• COREPER II : si occupa delle questioni su cui vi è maggior disaccordo tra gli Stati membri
Le votazioni del Consiglio si differenziano a seconda delle materie in discussione in tre sistemi di votazione:
1. All’unanimità: per politica estera e sicurezza comune, politica fiscale. (tutti favorevoli)
2. A maggioranza semplice
3. A maggioranza qualificata: secondo il Trattato di Lisbona i paesi maggiori hanno un numero di voti più alto rispetto ai paesi minori.
Commissione europea: ruolo e composizione
La commissione (sede a Bruxelles)
La commissione è:
1. Un organo esecutivo: fa applicare i trattati e gli atti
2. Un organo indipendente: i commissari sono nominati a titolo individuale
3. Un organo collegiale: tutte le delibere vengono riferite alla Commissione nel suo complesso
4. Un organo a tempo pieno: si riunisce almeno una volta a settimana.
Il suo ruolo consiste nel rappresentare e tutelare gli interessi dell’UE nel suo insieme. È suo compito elaborare proposte per nuove leggi europee da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.
I membri della commissione sono scelti tra i cittadini degli stati membri in base al sistema di rotazione paritaria e in base alla demografia e alla geografia degli stati membri dell’Unione.
La Commissione è nominata attraverso delle fasi:
• I governi degli Stati membri designano di comune accordo, previa approvazione del Parlamento europeo, la persona che intendono nominare quale Presidente della Commissione;
• Successivamente, i governi degli Stati membri, in collaborazione con il Presidente della Commissione designato, predispongono la lista delle persone che intendono nominare quali membri della Commissione (la loro carica dura cinque anni con possibilità di rielezione)
• Una volta individuati, i candidati Commissari e il Presidente designato si presentano al Parlamento europeo per ottenere l’approvazione
• Dopodiché i governi degli Stati membri procedono alla nomina formale del Presidente e degli altri membri della Commissione.
Il presidente della Commissione:
• Definisce gli orientamenti dove la Commissione esercita i suoi compiti
• Decide l’organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione
• Nomina i vicepresidenti tra i membri della Commissione
La Commissione è attualmente composta da 27 commissari europei (uno per stato membro), scelti tra le personalità di spicco dello stato membro di appartenenza, ai quali però non è legato da alcun titolo di rappresentanza in quanto devono agire nell'interesse generale dell'Unione; per tale motivo la Commissione viene definita come "organo di individui" a differenza del Consiglio qualificato come "organo di Stati".Tra i membri sono compresi il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza(PESC) in veste di vicepresidente. La durata del mandato dei membri è di 5 anni. La composizione della Commissione è stabilita dall'art. 17 par. 5 del trattato sull'Unione europea (TUE) modificato dal trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
La Commissione europea assolve quattro funzioni fondamentali:
- propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio;
- dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell’Unione;
- vigila sull’applicazione del diritto europeo (insieme con la Corte di giustizia);
- rappresenta l’Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi.
Corte di giustizia dell'UE
La Corte di giustizia dell’UE
La Corte di giustizia è un’istituzione unitaria comprensiva della Corte di giustizia, del Tribunale e dei Tribunali specializzati. Ha sede a Lussemburgo e assicura il rispetto del diritto e dell’interpretazione e dell’applicazione dei trattati e si pronuncia da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica su richiesta delle giurisdizioni nazionali.
È composta di 15 giudici ed è assistita da 8 avvocati generali (con l’integrazione dei Paesi dell’Est si è passati a dieci giudici in più, uno per ciascun nuovo Stato). L’avvocato generale è la figura che si propone al servizio dell’interesse generale del diritto comunitario. Sia i giudici che gli avvocati generali vengono nominati “di comune accordo” dai governi degli Stati membri e restano in carica per 6 anni consecutivi, ma ogni 3 anni si procede al rinnovo parziale. I giudici cessano le loro funzioni per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o richieste dalla stessa Corte.
Banca Centrale Europea: funzioni e struttura
La BCE
La BCE entra in funzione il 3 maggio 1998 e conduce insieme alle banche centrali nazionali la politica monetaria dell’Unione. Gode di personalità giuridica, ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro ed è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle finanze.
La BCE è un’istituzione dell’UE in quanto è un organo indipendente che gode di personalità giuridica.
Il capitale della BCE è detenuto dalle Banche centrali nazionali. Tutte le banche centrali dell’Unione devono versare la propria quota anche se solo quelle degli Stati membri dell’area euro sono obbligate a farlo per intero; altre sono impegnate a versare solo il 7 % della quota a titolo di contributo spese per la loro partecipazione ad alcune attività dell’Istituto. La quota di capitale da assegnare a ciascuna banca nazionale è stata calcolata in base a criteri demografici ed economici. Si hanno due organi decisionali della BCE:
1. Comitato esecutivo: composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dagli altri 4 membri scelti dai capi di Stato e di governo degli Stati dell’area euro. Esso attua le decisioni di politica monetaria adottate dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle Banche centrali nazionali; è inoltre responsabile della gestione degli affari correnti della BCE, quali la sicurezza interna, l’amministrazione ecc..
2. Consiglio direttivo: che comprende i membri del Comitato esecutivo nonché i governatori delle Banche centrali dei paesi dell’area euro. Il suo compito è adottare gli indirizzi e prendere le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC; formula la politica monetaria della Comunità, decide sugli obiettivi monetari intermedi, i tassi d’interesse guida e l’offerta di riserve nel SEBC.
La funzione principale della BCE è il controllo della liquidità. Si fonda essenzialmente sui seguenti strumenti:
• L’acquisto e la vendita di titoli
• La fissazione della riserva minima obbligatoria che gli enti creditizi devono detenere presso le Banche centrali nazionali o presso la BCE
• Operazioni di credito con istituti creditizi e gli altri operatori di mercato ed il tasso a cui tali operazioni avvengono.
Il trattato prevede che la BCE trasmetta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione ed al Consiglio europeo una relazione annuale sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno in corso. Inoltre la BCE è tenuta a pubblicare ogni settimana un rendiconto finanziario consolidato del SEBC e, ogni 3 mesi, rapporti sulle attività dello stesso.
La BCE infine viene consultata:
- In merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze
- Dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali istituzioni dell'Unione Europea e le loro funzioni?
- Quali sono gli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea secondo il Trattato di Lisbona?
- Come viene eletto il Parlamento europeo e quali sono le sue principali funzioni?
- Qual è il ruolo del Consiglio europeo e come viene eletto il suo Presidente?
- Quali sono le competenze della Banca Centrale Europea e come è strutturata?
Le principali istituzioni dell'UE sono il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Banca Centrale Europea (BCE) e la Corte dei Conti. Il Parlamento esercita funzioni legislative e di bilancio, il Consiglio europeo fornisce impulsi per lo sviluppo dell'Unione, la Commissione ha funzioni esecutive, la Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto, la BCE conduce la politica monetaria, e la Corte dei Conti controlla la gestione finanziaria.
Gli obiettivi dell'UE includono promuovere la pace, offrire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, instaurare un mercato interno, combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, rispettare la diversità culturale e linguistica, istituire l'euro, e contribuire alla pace e allo sviluppo sostenibile.
Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto per un periodo di 5 anni. Le sue principali funzioni includono la funzione legislativa, la funzione di bilancio, la funzione consultiva, e funzioni di controllo giuridico. Può anche costituire commissioni d'inchiesta e nominare un mediatore.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di stato o di governo degli Stati membri e fornisce impulsi per lo sviluppo dell'UE. Il Presidente del Consiglio europeo è eletto a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo e ha il compito di dirigere il Consiglio, svolgere la funzione di coesione e rappresentare l'UE all'esterno.
La BCE conduce la politica monetaria dell'Unione, ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro ed è indipendente nella gestione delle finanze. È strutturata in due organi decisionali: il Comitato esecutivo e il Consiglio direttivo. La sua funzione principale è il controllo della liquidità attraverso strumenti come l'acquisto e la vendita di titoli e la fissazione della riserva minima obbligatoria.