Concetti Chiave
- La legge può derogare al principio di uguaglianza formale per rimuovere ostacoli economici o sociali.
- Il recesso dal contratto di lavoro è regolato diversamente per datore di lavoro e lavoratore per bilanciare le disuguaglianze.
- Il codice civile italiano del 1942 ha sostituito i precedenti codici civile e di commercio, differenziandosi dal modello francese.
- La fusione dei codici ha creato una distinzione tra diritto privato e diritto commerciale in Italia.
Deroghe alla uguaglianza formale
La legge può e, anzi, deve derogare al principio della uguaglianza formale - e deve creare, a questo modo, disuguaglianze formali - quando ciò sia necessario per rimuovere gli ostacoli di ordine economico o sociale che impediscono ai cittadini di essere sostanzialmente uguali tra loro.
Così, ad esempio, il recesso dal contratto di lavoro può essere diversamente regolato dalla legge a seconda che dal contratto receda il datore di lavoro (cui il recesso è consentito solo per giusta causa o per giustificato motivo), oppure il lavoratore (che può sempre recedere). Il primo fruisce, rispetto al secondo, di una condizione di disuguaglianza sostanziale, che la legge può tendere a colmare con una disuguaglianza formale a vantaggio del secondo.
Evoluzione del codice civile italiano
L'attuale codice civile italiano, entrato in vigore nel 1942, ha preso il posto che, in precedenza, era occupato da due distinti codici: il codice civile e il codice di commercio; si è contrapposto, con ciò, al modello di codificazione del diritto privato introdotto al principio dell'Ottocento in Francia e tuttora vigente in molti paesi del continente europeo: in Francia come in Germania, in Spagna come in Portogallo (oltre che nei paesi dell'America latina).
Si delinea, in questo modo, una differenza sostanziale fra diritto privato e diritto commerciale.