Concetti Chiave
- La Corte costituzionale utilizza raramente il principio di eguaglianza sostanziale, lasciando la mediazione agli organi legislativi, ma tutela comunque il riequilibrio in altri modi.
- In materia di quote elettorali, la Corte ha dichiarato illegittime le norme che impongono quote di candidati in base al sesso, sostenendo che le misure di riequilibrio non devono garantire risultati diretti.
- L'articolo 117.7 della Costituzione, modificato nel 2001, richiede alle regioni di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive tra donne e uomini.
- La legge costituzionale 1/2003 ha modificato l'articolo 51 della Costituzione, introducendo l'impegno della Repubblica a promuovere le pari opportunità fra donne e uomini.
- La giurisprudenza della Corte ha esteso benefici a categorie protette, evidenziando un approccio flessibile nel garantire l'uguaglianza sostanziale anche senza richiamarla esplicitamente.
Indice
Il principio di eguaglianza sostanziale
La Corte costituzionale solo raramente utilizza il principio di eguaglianza sostanziale in sede di giudizio di legittimità costituzionale (v. ad es. la sent. 290/1974 sullo sciopero politico e la sent. 193/1976 sull’edilizia popolare): ciò si spiega con il fatto che gli interventi previsti dall’art. 3.2 impongono una mediazione consapevole che spetta innanzitutto agli organi legislativi. Ma le stesse esigenze di riequilibrio sono tutelate dalla Corte costituzionale in altro modo, senza fare riferimento all’eguaglianza sostanziale. Si pensi, ad esempio, alla decisione sul solve et repete, oppure alla giurisprudenza costituzionale che ha esteso benefici assicurativi, previdenziali o lavorativi da categorie protette ad altre categorie rispetto a quelle previste dalla legge.
Giurisprudenza sulle quote elettorali
Importante è la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle quote elettorali in favore delle donne. Nella sent. 422/1995 la Corte dichiarò illegittime le disposizioni sia della legge elettorale comunale e regionale (limite ai candidati di uno stesso sesso in ciascuna lista, non più di due terzi), sia di quella per la Camera (candidature alternate per sesso in liste bloccate). Disse la Corte che, in base all’art. 3.2 Cost., le misure di riequilibrio di posizioni eventualmente svantaggiate non potevano determinare direttamente un certo risultato, ma dovevano limitarsi a predisporre i mezzi affinché i soggetti svantaggiati potessero raggiungerlo. L’appartenenza all’uno o all’altro sesso non poteva diventare requisito di eleggibilità e lo stesso doveva dirsi della possibilità di essere candidati. Per questo essa considerò in contrasto con la Costituzione le norme che imponevano «qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati». Né la Corte ritenne di distinguere fra i casi, invero assai diversi, in cui all’elettore restava comunque la scelta con il voto di preferenza (comuni e regioni) da quello in cui non era possibile esprimere preferenze (Camera), per cui – effettivamente – l’ordine in lista determinava, a seconda dei seggi spettanti alla lista, l’elezione dei candidati.
Modifiche costituzionali per la parità
La Costituzione è stata modificata proprio al fine di superare questa giurisprudenza, considerata troppo restrittiva: l’art. 117.7 Cost. impone dal 2001 alle regioni il compito di «promuovere la parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive»; la l. cost. 1/2003 ha modificato il primo comma dell’art. 51 Cost. (accesso dei due sessi alle cariche elettive «in condizioni di eguaglianza») con l’aggiunta delle parole: «a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e uomini».
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale nell'applicazione del principio di eguaglianza sostanziale?
- Come si è espressa la Corte costituzionale riguardo alle quote elettorali per le donne?
- Quali modifiche costituzionali sono state apportate per promuovere la parità di accesso alle cariche elettive?
La Corte costituzionale utilizza raramente il principio di eguaglianza sostanziale nei giudizi di legittimità costituzionale, poiché gli interventi previsti dall'art. 3.2 richiedono una mediazione che spetta agli organi legislativi. Tuttavia, la Corte tutela le esigenze di riequilibrio in altri modi, come evidenziato nella giurisprudenza riguardante benefici assicurativi e previdenziali.
Nella sentenza 422/1995, la Corte dichiarò illegittime le disposizioni che imponevano quote di genere nelle liste elettorali, affermando che l'appartenenza a un sesso non poteva essere un requisito di eleggibilità. Le misure di riequilibrio dovevano limitarsi a predisporre mezzi affinché i soggetti svantaggiati potessero raggiungere risultati, senza determinare direttamente l'esito elettorale.
La Costituzione è stata modificata per superare la giurisprudenza restrittiva sulla parità di accesso, con l'art. 117.7 che impone alle regioni di promuovere la parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e la l. cost. 1/2003 che ha aggiunto l'obbligo di promuovere le pari opportunità nel primo comma dell'art. 51.