Concetti Chiave
- L'uguaglianza formale garantisce che tutti siano uguali di fronte alla legge, come sancito nel primo comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana.
- Prima della Rivoluzione Francese, esistevano leggi e tribunali differenti per nobili, clero e popolo; l'uguaglianza formale eliminò tali disparità.
- La legge non deve discriminare in base a razza, sesso, religione, opinioni politiche, o condizioni personali e sociali.
- Le leggi discriminatorie possono essere contestate davanti alla Corte Costituzionale per violazione dell'uguaglianza formale.
- L'uguaglianza sostanziale richiede leggi speciali per supportare le categorie più deboli, promuovendo la rimozione degli ostacoli economici e sociali.
Per uguaglianza FORMALE si intende l'uguaglianza di tutti davanti alla legge.
Tale concetto si trova nel primo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione.
Per uguaglianza formale si intendono due concetti:
1) la legge è uguale per tutti (mentre fino alla Rivoluzione Francese nobili e clero venivano sottoposti a leggi e a tribunali diversi da quelli previsti per il popolo).
2) la legge non deve operare discriminazioni e qui si intende: di razza, di sesso, di religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Le leggi che dovessero operare delle discriminazioni di questo tipo potrebbero essere portate al giudizio della Corte Costituzionale.
Per uguaglianza SOSTANZIALE si intende che le leggi, oltre ad essere uguali per tutti, devono però prevedere leggi speciali a favore delle categorie più deboli.
La parte dell'articolo 3 che descrive l'uguaglianza sostanziale è nel secondo comma, in questo caso la Costituzione non promette l'effettiva uguaglianza di tutti i cittadini sul piano economico e sociale, ma impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, in altre parole ad intervenire attivamente per fornire ai soggetti più deboli i mezzi per esercitare effettivamente i propri diritti.
