Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il d.lgs. 48/2015 ha riformato la disciplina della Cassa integrazione guadagni, includendo crisi aziendale, riorganizzazione e contratti di solidarietà.
  • I contratti di solidarietà, stipulati tra datori di lavoro e sindacati, permettono l'accesso ai fondi pubblici per l'integrazione salariale.
  • La Cigs è collegata a interventi straordinari e richiede la riduzione parziale dell'orario di lavoro come controlimite.
  • I sindacati coinvolti devono essere collegati a quelli nazionali più rappresentativi, per garantire una gestione efficace delle crisi aziendali.
  • L'efficacia erga omnes dei contratti collettivi richiede l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, non ancora realizzata per legge.

Decreto legislativo 48 del 2015

Il d.lgs. 48/2015 ha ridisegnato la disciplina inerente la Cassa integrazione guadagni. Nel riscrivere le ragioni per le quali si può ricorrere alla Cigs, il legislatore ha fatto riferimento alla crisi aziendale e alla riorganizzazione/ristrutturazione aziendale, aggiungendovi anche la stipula di un contratto di solidarietà. In questo modo ha collegato la fruizione della Cigs all’intervento pubblico dell’integrazione salariale.
Il contratto di solidarietà è un contratto collettivo di livello aziendale: esso è stipulato dal datore di lavoro dell’impresa e le organizzazioni sindacali.

Tale contratto consente di accedere alle risorse finanziarie pubbliche. Il legislatore ha selezionato i soggetti sindacali che possono far ricorso a tale strumento: si tratta dei sindacati aziendali o esterni all’azienda (territoriali) che siano collegati ai sindacati nazionali comparativamente più rappresentativi.
La cassa integrazione guadagni e l’intervento straordinario che viene concesso a fronte della stipula del contratto di solidarietà prevedono alcuni controlimiti, come ad esempio la riduzione parziale dell’orario di lavoro. Il legislatore suppone che il contratto di solidarietà abbia un’efficacia erga omnes.

Nel nostro ordinamenti, peraltro, i contratti collettivi non hanno per legge un’efficacia generalizzata. Essa, infatti, richiede un passaggio tutt’altro che marginale: l’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione italiana, il quale prevede l’adozione di un provvedimento legislativo che stabilisca le modalità di attuazione generalizzata del suddetto contratto collettivo da parte dei sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
I sindacati sopraindicati fanno riferimento solo a quelli maggiormente organizzati e frazionati sul piano territoriale. Le crisi si risolvono non mediante formulazioni scritte, bensì grazie alla presenza di interlocutori che possono avere in mano il consenso necessario per superare la crisi: l’affidamento di tale problematica ai sindacati più organizzati consente di dare maggior voce al problema e, in teoria, di garantirne una rapida risoluzione.

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