Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il datore informa le rappresentanze sindacali sulle cause e durata della sospensione o riduzione lavorativa, comunicando il numero di dipendenti coinvolti.
  • Un esame congiunto può essere richiesto dal sindacato per analizzare la problematica aziendale e il piano di sospensione, con tempi di conclusione variabili a seconda delle dimensioni dell'azienda.
  • La domanda di concessione della CIG deve essere inviata telematicamente all'Inps o al ministero del lavoro, a seconda del tipo di CIG, entro specifici termini temporali.
  • Se approvata, la CIG è concessa con decreto del ministro del lavoro e l'Inps si assume l'obbligo di retribuire i lavoratori, con eventuale anticipo da parte del datore.
  • I periodi di sospensione sono considerati ai fini pensionistici attraverso l'accreditamento della contribuzione figurativa.

Indice

  1. Comunicazione e consultazione sindacale
  2. Presentazione della domanda
  3. Concessione e pagamento della CIG

Comunicazione e consultazione sindacale

La procedura necessaria per richiedere la CIG prevede diverse fasi:

1) il datore comunica alle RSA o RSU le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la loro durata e il numero di dipendenti interessati;

2) il sindacato può richiedere un esame congiunto volto ad analizzare la problematica aziendale e il programma di sospensione che l’impresa intende adottare. L’esame deve essere concluso entro 25 giorni, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. Esso è particolarmente importante nella CIGS;

Presentazione della domanda

3) il datore inoltra per via telematica la domanda di concessione rispettando la procedura prevista in base al tipo di CIG richiesta: per la CIGo, egli invia la domanda alla sede Inps territorialmente competente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione lavorativa; per la CIGS, invece, la domanda deve essere presentata presso il ministero del lavoro entro sette giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale. In generale, la domanda deve esporre il programma di riorganizzazione aziendale;

Concessione e pagamento della CIG

4) se le ragioni per cui il trattamento è stato richiesto sono ritenute valide, esso è concesso con decreto del ministro del lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;

5) a questo punto, l’obbligo di retribuire il lavoratore non grava più sul datore, bensì sull’Inps. Di solito, però, l’indennità è anticipata dallo stesso datore, che in seguito verrà rimborsato tramite detrazioni alle proprie contribuzioni fiscali. L’importo è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe guadagnato nelle ore di impiego non prestate. Il valore massimo che può raggiungere è definito annualmente;

6) i periodi di sospensione sono riconosciuti ai fini pensionistici, tramite l’accreditamento della cosiddetta «contribuzione figurativa».

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