Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I decreti legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria, adottati dal Consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della Repubblica.
  • Devono contenere misure concrete e applicabili immediatamente, ma spesso assumono contenuti ampi, portando a interventi della Corte costituzionale.
  • Secondo l'articolo 77 della Costituzione, possono essere adottati solo in casi straordinari di necessità e urgenza, ma questi presupposti sono spesso interpretati in senso ampio.
  • Devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno e hanno efficacia provvisoria di 60 giorni, decadendo se non convertiti.
  • L'art. 15 della legge 400/1988 stabilisce che i decreti legge non possono conferire deleghe legislative e devono rispettare i limiti costituzionali previsti.

Decreti legge

Il governo, quando ricorrano determinati presupposti, può adottare decreti legge. Essi sono provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge ordinaria, deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della Repubblica. Secondo una lettura rigorosa, i decreti legge dovrebbero contenere non già norme generali e astratte, bensì misure concrete e immediatamente applicabili (appunto provvedimenti). Tuttavia, nella prassi hanno assunto i più svariati contenuti, divenendo strumento di legislazione concorrente a quella ordinaria, al punto da indurre la Corte costituzionale a intervenire più volte.
Potere non previsto in questa forma da alcun’altra costituzione, a eccezione di quella spagnola del 1978, la decretazione del governo è circondata però da una serie di condizioni e limiti quanto al procedimento e all’efficacia dell’atto. In base all’art. 77 Cost., il decreto legge:
- può essere adottato solo «in casi straordinari di necessità e urgenza»; tali presupposti, però, sono normalmente interpretati in senso ampio, non limitati solamente a eventi imprevisti ma anche a situazioni che, non potendo essere risolte mediante il procedimento legislativo parlamentare, richiedono a giudizio del governo interventi rapidi;
- deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno in cui è adottato e le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro i successivi 5 giorni;
- dura solo 60 giorni e ha dunque efficacia provvisoria; se non è convertito in legge, la perde sin dall’inizio (decade ex tunc).

Integrano la disciplina dell’art. 77 le prescrizioni dell’art. 15 della l. 400/1988, da considerarsi riproduttive di altrettanti principi costituzionali, in base alle quali i decreti legge non possono conferire deleghe legislative ex art. 76 Cost.; provvedere nelle materie che l’art. 72.4 Cost. riserva all’approvazione dell’assemblea (ma in materia elettorale sono ritenuti legittimi decreti attinenti al procedimento preparatorio e allo svolgimento delle elezioni).

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