Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I decreti legge, secondo l'articolo 77, sono strumenti legislativi del governo adottabili solo in casi straordinari di necessità e urgenza.
  • Essi devono essere presentati alle Camere per la conversione entro il giorno stesso dell'emanazione e perdono efficacia se non convertiti entro 60 giorni.
  • Se non convertiti, i decreti possono essere sanati con una legge che regola i rapporti giuridici sorti su di essi, eliminando effetti retroattivi.
  • Il concetto di "urgenza" si riferisce a situazioni oggettive che impediscono al parlamento di legiferare tempestivamente, non a urgenze politiche.
  • Abusi nell'uso dei decreti legge per fini politici hanno portato a interventi della Corte per limitarne l'uso improprio.

Articolo 77 della Costituzione italiana

Il valore e la funzione dei decreti legge sono disciplinati dal terzo comma dell’articolo 77, il quale identifica i decreti legge con le iniziative legislative autonome del governo, attuabili solo in «casi straordinari di necessità e d’urgenza». Oltre a definire i contesti in cui il governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, il terzo comma dell’articolo 77 stabilisce che esso deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Finché non è convertito in legge, dunque, il decreto legge gode di un’efficacia precaria e temporanea (60 giorni). Entro due mesi il parlamento è tenuto a confermare o ad estinguere tale efficacia convertendo il decreto in legge apportandovi, se lo ritiene necessario, eventuali modificazioni, oppure a respingere la proposta, determinando così la caducazione del decreto con effetti retroattivi. L’ultima ipotesi si verifica anche nel caso in cui il parlamento non si esprime in nessun senso sul decreto.
Stabilendo conseguenze così radicali in caso di mancata conversione del decreto in legge, i costituenti attribuirono al parlamento la facoltà di approvare, solo in questo caso, una legge tramite cui sanare i rapporti giuridici medio tempore fondati sul decreto emanato dal governo. Il terzo comma dell’articolo 77 sancisce infatti che le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti: esse, dunque, hanno la possibilità di eliminare l’effetto retroattivo in caso di mancata conversione del decreto legge.
I casi straordinari di necessità e d’urgenza in cui il governo può adottare di propria iniziativa provvedimenti provvisori con forza di legge sono circoscritti alle situazioni in cui il parlamento non può esercitare la funzione legislativa. Ciò costituisce una decisione eccezionale, la quale deve essere pertanto sottoposta rapidamente all’attenzione del parlamento (entro il giorno stesso).
Il concetto di «urgenza» stabilito dai costituenti nell’articolo 77 non riguarda l’urgenza politica, bensì l’urgenza oggettiva che persiste nel caso in cui, ad esempio, viene richiesto in poche ore di adottare misure per le quali il parlamento è impossibilitato ad esprimersi entro breve tempo. Solo ed esclusivamente in questi contesti il governo può adottare di propria iniziativa la funzione legislativa.
Il tentativo di leggere questi presupposti sul piano della spendibilità politica, dunque non sul piano dell’urgenza oggettiva, ha determinato negli anni diversi abusi legislativi da parte del governo.
La Corte è stata costretta ad intervenire in diverse occasioni per arginare tali abusi.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la funzione principale dei decreti legge secondo l'articolo 77 della Costituzione italiana?
  2. I decreti legge sono iniziative legislative autonome del governo, attuabili solo in casi straordinari di necessità e d’urgenza, e devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge entro sessanta giorni.

  3. Cosa accade se un decreto legge non viene convertito in legge entro il termine stabilito?
  4. Se un decreto legge non viene convertito in legge entro sessanta giorni, perde efficacia sin dall’inizio, ma il parlamento può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

  5. In quali circostanze il governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge?
  6. Il governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge solo in casi straordinari di necessità e d’urgenza, quando il parlamento non può esercitare la funzione legislativa.

  7. Quali problemi sono emersi dall'uso dei decreti legge nel tempo?
  8. Nel tempo, ci sono stati abusi legislativi da parte del governo che ha tentato di utilizzare i decreti legge per scopi di spendibilità politica piuttosto che per urgenza oggettiva, costringendo la Corte a intervenire per arginare tali abusi.

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