Sara.borroni
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Concetti Chiave

  • Lo Statuto Albertino, proclamato nel 1861, fungeva da Costituzione del Regno d'Italia, centralizzando il potere nel sovrano e conferendo una struttura flessibile e concessa dall'alto.
  • Il periodo fascista vide la soppressione delle libertà e l'accentramento del potere in Mussolini, culminando nella promulgazione delle leggi razziali e nell'uso della violenza politica.
  • La Resistenza e la caduta del fascismo portarono alla fondazione della Repubblica italiana nel 1946, con l'Assemblea costituente incaricata di redigere una nuova Costituzione.
  • La Costituzione italiana del 1948 è caratterizzata dalla sua democraticità, rigidità e compromessorietà, risultante da un processo collaborativo tra diverse correnti politiche.
  • L'articolo 11 della Costituzione italiana sancisce il ripudio della guerra, promuovendo la pace e la cooperazione internazionale, con l'Italia membro di organizzazioni come ONU e NATO.

Indice

  1. La nascita del regno d'Italia
  2. Caratteristiche dello statuto albertino
  3. Evoluzione del potere monarchico
  4. Ascesa del fascismo in Italia
  5. Leggi fascistissime e repressione
  6. Caduta del fascismo e divisione dell'Italia
  7. Transizione verso la repubblica
  8. Nascita della Costituzione italiana
  9. Struttura della Costituzione italiana
  10. Caratteristiche della Costituzione repubblicana
  11. Revisione costituzionale e democrazia
  12. Principi fondamentali della Repubblica
  13. Uguaglianza e impegno dello Stato
  14. Diritto e dovere al lavoro
  15. Decentramento e autonomie locali
  16. Sviluppo culturale e tutela ambientale
  17. Diritto internazionale e asilo politico
  18. Libertà di espressione e estradizione

La nascita del regno d'Italia

Il 17 Marzo 1861 fu proclamato il regno d’Italia; al nuovo stato furono estese le leggi dello statuto albertino, che divenne la Costituzione ufficiale. Esso si basava sulla centralizzazione della figura del sovrano, che deteneva il potere esecutivo, mentre il onere legislativo era affidato a un parlamento bicamerale (camera dei deputati e senato).

Caratteristiche dello statuto albertino

Lo statuto albertino fu un esempio di costituzione:

• Breve: solo 9 articoli

• Flessibile: poteva essere modificata tramite leggi ordinarie

• Ottriata: concessa dall’alto e non di natura popolare

• Confessionale: riconosceva come unica religione quella cattolica

Il regime che si affermò nel regno d’Italia fu di tipo liberale e si ispirava al principio della separazione dei poteri:

• Esecutivo: re e ministri da lui nominati

• Legislativo: parlamento bicamerale

• Giudiziario: giudici nominati dal re

Evoluzione del potere monarchico

Il grande potere del re andò gradualmente attenuandosi con:

• Il rafforzamento della camera dei deputati (rispetto al senato che era di nomina regia)

• L’introduzione della possibilità per il parlamento di far cadere il governo attraverso un voto di sfiducia

• I ministri nominati dal re dovevano ottenere l’approvazione del parlamento

—> queste novità resero l’Italia una monarchia costituzionale parlamentare

Ascesa del fascismo in Italia

L’avanzata delle idee socialiste e il timore di perdere il proprio potere furono tra le cause che spinsero il re a mettere alla guida dello stato un uomo forte, che sapesse fronteggiare con energia le richieste popolari; Vittorio Emanuele III diede l’incarico di capo del Governo a Benito Mussolini, capo del partito nazionale fascista.

Leggi fascistissime e repressione

Dopo un avvio moderato, il fascismo mostrò i suoi aspetti totalitari:

• Vennero emanate le leggi fascistissime

• Vennero soppresse le libertà sindacali e civili

• Venne rafforzato il potere del capo del Governo, chiamato duce

• Al centro dello stato venne posta la figura del capo del governo, responsabile solo di fronte al re

• Il potere legislativo fu affidato al governo

• La camera dei deputati fu sostituita dalla camera dei fasci e delle corporazioni

• Vennero messi fuori legge tutti i partiti tranne quello fascista, il quale coordinava tutta l’attività del regime

• Venne introdotta la pena di morte per i reati contro lo stato e il dissenso politico venne reso penalmente perseguibile, cioè punibile con sanzioni

• Furono riconosciuti alla polizia ampi poteri di repressione politica, tra cui il confino

• A seguito dell’alleanza con la Germania furono emanate le leggi razziali contro gli ebrei

Caduta del fascismo e divisione dell'Italia

• Nel luglio del 1943 il gran consiglio del fascismo votò a maggioranza un provvedimento contro Mussolini e Vittorio Emanuele III nominò al suo posto il generale Badoglio; il primo provvedimento del nuovo governo fu quello di mettere fuori legge il partito fascista.

• L'8 settembre 1943 venne concluso l'armistizio con gli anglo-americani; i militari italiani, da alleati dei tedeschi, divennero loro nemici e l'Italia rimase così divisa in due parti: il Nord occupato dai tedeschi e il Sud dagli anglo-americani.

• I tedeschi liberarono Mussolini, che era tenuto prigioniero e insieme tentarono di ricostituire il partito fascista, fondando la Repubblica sociale italiana, la quale cadde nel 1945, grazie all'azione, oltre che degli alleati, dei partigiani, gruppi spontanei di cittadini che erano armati nella lotta contro i tedeschi e i fascisti ed insorgendo contribuirono a realizzare la liberazione nazionale, di cui celebriamo ogni anno la ricorrenza il 25 aprile.

Transizione verso la repubblica

• Nell'aprile del 1944 era stato stipulato tra la monarchia e il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) il Patto di Salerno, nel quale si previde di rinviare alla fine della guerra la scelta tra la forma di governo monarchica e quella repubblicana e di costituire un'Assemblea costituente con lo scopo di scrivere una nuova Costituzione che sostituisse lo Statuto albertino.

Nascita della Costituzione italiana

• Il 9 maggio 1946 il re abdicò a favore del figlio, che divenne pertanto il nuovo re d'Italia con il nome di Umberto II.

• II 2 giugno 1946 si svolse una consultazione elettorale per eleggere l'Assemblea costituente; furono le prime elezioni libere dopo venticinque anni e per la prima volta furono ammesse al voto anche le donne; lo stesso giorno gli italiani si pronunciarono anche, mediante referendum, sulla scelta tra monarchia e repubblica. Il popolo scelse per lo Stato italiano la forma repubblicana ed elesse i 556 membri dell'Assemblea costituente, cui fu affidato l'importantissimo compito di scrivere il testo della Costituzione.

• Il compito di elaborare una prima stesura del testo costituzionale venne affidato a una commissione di 75 deputati eletti all'interno dell'Assemblea Costituente; la presidenza della Commissione fu affidata a Meuccio Ruini.

• La Commissione dei 75 si suddivise in tre sottocommissioni, che si occuparono della stesura rispettivamente, delle parti relative ai diritti e doveri dei cittadini, ai rapporti economico-sociali e all'ordinamento statale.

—> la nostra Costituzione fu pronta e fu approvata dall'Assemblea costituente alla fine del 1947 per entrare in vigore il 1 gennaio 1948.

Struttura della Costituzione italiana

La Costituzione italiana è composta da 139 articoli, suddivisi in due parti:

• La prima si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini (13-54)

• La seconda si riferisce all’organizzazione dello stato (55-139)

Tra l’articolo 1 e il 12 vi sono i principi fondamentali, in cui si sono voluti evidenziare i principi portanti della Repubblica italiana (democrazia, lavoro, uguaglianza, organizzazione di stat, libertà religiosa, rifiuto della guerra)

Il testo costituzionale si conclude con le disposizioni transitorie e finali, predisposte per consentire un ordinato passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano

Caratteristiche della Costituzione repubblicana

La Costituzione italiana è contraddistinta da alcuni caratteri peculiari, che la differenziano dalla precedente Costituzione vigente in Italia (lo Statuto albertino), i quali sono:

• la popolarità, in quanto è stata emanata da un organo rappresentativo del popolo (contrariamente allo Statuto albertino, che non aveva origini popolari, ma era stato concesso dal sovrano ai sudditi);

• la rigidità, (contrapposta alla flessibilità dello Statuto di Carlo Alberto); i principi dello Statuto, infatti, potevano essere modificati attraverso leggi ordinarie, mentre gli articoli della Costituzione repubblicana richiedono, ai fini della loro modifica, una complessa procedura posta in essere dal Parlamento, denominata revisione costituzionale;

• la lunghezza, (in antitesi alla brevità dello Statuto albertino). Questo carattere è riconoscibile nel fatto che la Costituzione dedica molti articoli al riconoscimento di diritti di carattere civile, etico-sociale, economico e politico;

• la compromissorietà, nel senso che nella Costituzione si conciliano principi appartenenti a diverse ideologie. Questo carattere deriva dal fatto che i membri dell'Assemble a costituente appartenevano a diverse correnti politiche, separate da ideologie diverse e spesso contrastanti; ne risultò un testo compromissorio, bilanciato tra ideologie diverse;

• la democraticità, in quanto la Carta costituzionale è fortemente permeata del principio di democrazia, in base al quale la sovranità appartiene al popolo;

• la programmaticità, questo carattere della Costituzione deriva dalla considerazione che essa rappresenta un programma che le forze politiche ti della Costituzione» hanno avuto e hanno tutt'ora il compito di attuare attraverso l'emanazione di leggi adeguate.

Revisione costituzionale e democrazia

• Le leggi di revisione costituzionale sono adottate da ciascuna Camera del Parlamento, con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

• Se nella seconda votazione è raggiunta la maggioranza assoluta, ma non quella dei due terzi dei componenti, la legge di revisione può essere sottoposta a referendum costituzionale, che può essere richiesto da un quinto dei membri di una Camera, o da 500.000 elettori, o da cinque Consigli regionali.

• Attraverso il referendum Costituzionale si consulta l'elettorato affinché confermi se si debba procedere o no alla revisione deliberata.

• La Costituzione, nel suo ultimo articolo, pone un limite invalicabile alla possibilità di revisione della forma di governo.

Principi fondamentali della Repubblica

L’articolo 1 afferma: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”.

Si definisce democrazia la forma di governo in cui l’organo titolare della sovranità è il popolo, al quale spettano le decisioni relative all’organizzazione e al funzionamento dello Stato.

L’esercizio della democrazia negli stati moderni e di tipo rappresentativo, o indiretto: i cittadini e leggono, tramite l’esercizio del diritto di voto, i propri rappresentanti, ai quali spetta il compito di prendere le decisioni riguardanti la vita dello Stato.

La democrazia viene esercitata in modo diretto, quando si consultano tutti i cittadini: ciò avviene in occasione del referendum popolari, che possono essere esercitati a scopo abrogativo (per eliminare una legge o una sua parte), o a scopo costituzionale (nell’ambito della procedura di revisione).

L’articolo 1 comprende anche il principio lavorista: viene infatti affermato che il fondamento della Repubblica è il lavoro, a riconoscimento della sua importanza umana e sociale, fattori di crescita dell’individuo e della collettività

L’articolo 2 afferma: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua professionalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Sottolinea l’importanza che i costituenti hanno voluto attribuire al riconoscimento dei diritti umani, che erano stati fortemente limitati nell’epoca fascista.

Viene sottolineata la garanzia della tutela dei diritti non solo in ambito individuale ma anche quando la loro affermazione a carattere collettivo.

I cittadini, così come si vedono riconosce diritti inviolabili, sono inderogabilmente tenuti a rispettare determinati doveri, che possono avere carattere politico, economico e sociale.

Uguaglianza e impegno dello Stato

L’articolo 3 afferma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine morale e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

• Nel primo comma viene sancito il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (uguaglianza formale)

• Nel secondo comma si sostiene l’impegno attivo dello Stato a eliminare gli ostacoli che dovessero impedire la realizzazione pratica dell’uguaglianza (uguaglianza sostanziale)

—> lo Stato non può limitarsi ad affermare un principio, ma deve anche attuare le condizioni perché esso si realizzi concretamente

L’uguaglianza sostanziale implica il diritto alla differenza —> ciascuna persona deve vedere rispettata la propria identità e individualità senza subire discriminazioni o essere considerata meno meritevole di altri davanti alla legge e nella società.

L’impegno dello Stato a eliminare le condizioni discriminanti non è sufficiente se non è sostenuto dai cittadini stessi; nella nostra società infatti sono ancora presenti pregiudizi sociali e ingiusti atteggiamenti di carattere razzista.

Diritto e dovere al lavoro

L’articolo 4 afferma: “la Repubblica riconosce a tutti cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Nel primo comma si afferma il diritto al lavoro, il quale viene riconosciuto a livello non solo formale, ma anche sostanziale, in quanto si sostiene l’impegno dello Stato a promuovere le condizioni per renderlo accessibile a tutti. (Questo obiettivo fallisce parzialmente in relazione all’elevato tasso di disoccupazione; i governi hanno adottato iniziative volte ad aumentare i posti di lavoro).

Nel secondo comma il lavoro viene inquadrato come un dovere: il lavoro è un dovere civico, che deve essere adempiuto dai buoni cittadini ma che non prevede conseguenze punitive in caso di sua elusione.

Decentramento e autonomie locali

L’articolo 5 afferma: “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

• Lo stato italiano è stato caratterizzato da un forte accentramento, iniziato con l’unificazione del territorio nel 1861 e con la legge di unificazione amministrativa del 1865, basata sull’estensione dell’apparato burocratico piemontese a tutto il paese.

• L’assemblea costituente rovesciò questa impostazione, decretando il principio del decentramento: il decentramento consiste nel trasferimento di funzioni e di poteri decisionali dagli organi centrali dello Stato a quelli degli enti locali.

—> L’obiettivo fu quello di migliorare l’organizzazione dei pubblici uffici, spostando determinati poteri a organi inserite nelle diverse aree territoriali dello Stato e a contatto diretto con la cittadinanza.

• La nostra costituzione prevede la promozione delle autonomie locali: l’autonomia corrisponde nei fatti al potere riconosciuto agli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato di gestire, attraverso una propria amministrazione e propri atti normativi, le attività pubbliche correlate ai bisogni della cittadinanza locale.

• L’autonomia degli enti locali non è il limitata in quanto deve rispettare i limiti stabiliti dalla costituzione.

• L’autonomia si fonda sul principio di sussidiarietà, in base al quale lo Stato provvede alla soddisfazione di interessi pubblici solo nella misura in cui gli enti locali non siano in grado di farvi fronte.

(L’articolo 6 tutela le minoranze linguistiche)

L’articolo 7 afferma: “ lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

L’articolo 8 afferma: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

• Lo stato italiano era uno Stato confessionale: la religione cattolica era la sola religione dello Stato

• Oggi lo stato italiano è uno stato laico: nessuna confessione è riconosciuta come ufficiale e tutte le religioni sono ugualmente libere

La libertà religiosa è confermata anche all’articolo 19: “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Un posto privilegiato è riservato alla religione cattolica; l’articolo sette conferma infatti la validità dei patti lateranensi firmati l’11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e Chiesa cattolica, i quali sono ancora in vigore con alcune modifiche introdotte nel 1984.

I patti lateranensi sono composti di due documenti:

1. il trattato: con il quale lo Stato rinuncia alla propria sovranità sul territorio della città del Vaticano a favore del Papa;

2. il concordato: con il quale vennero attuate decisioni da parte dello Stato alla Chiesa cattolica

Carattere compromissorio della Costituzione:

• da un lato i partiti di sinistra avrebbero voluto ottenere una laicità piena e una posizione di parità di tutte le confessioni

• dall’altro lato il partito cattolico per eccellenza, la democrazia cristiana, propendeva per la confessionalità a favore del cattolicesimo

—> Da qui nacque il compromesso tra riconoscimento delle libertà religiosa e la preferenza accordata dallo Stato alla chiesa cattolica

L’articolo 8 nell’ultimo comma stabilisce che i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze:

• I rappresentanti delle confessioni interessate devono rivolgere specifica istanza al presidente del consiglio dei ministri

• Dopo adeguate trattative, le intese, siglate dal Governo e dai rappresentanti della confessione religiosa, sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri e firmate dal Presidente del Consiglio

• Successivamente le intese vengono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge

Sviluppo culturale e tutela ambientale

L’articolo 9 afferma: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

I Costituenti hanno voluto dare rilievo all’istruzione e all ricerca, nonché all’importanza della salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico e storico del nostro Paese.

Lo Stato italiano è in notevole ritardo nell’attuazione di questo principio rispetto agli altri paesi europei; soltanto negli ultimi 20 anni è stato avviato un percorso di recupero nell’attuazione dei principi espressi nell’articolo 9 attraverso i seguenti interventi:

• riforma dell’assegno scolastico

• riforma in materia di beni storici e artistici

• leggi e altri provvedimenti volti a favorire la tutela dell’ambiente e del paesaggio

È innegabile l’importanza della ricerca scientifica e tecnologica; pensiamo ad esempio ale conquiste della medicina o alle innovazioni introdotte nell’industria chimica, meccanica ed elettrica.

Gli investimenti nell’attività di ricerca scientifica e tecnologica sono quindi fondamentali ma al contempo rischiosi.

—> Il mondo imprenditoriale richiede interventi da parte dello Stato in questo settore, attraverso l’istituzione e il potenziamento di specifici istituti di ricerca o tramite le università.

• Si parla di “fuga di cervelli” in riferimento agli scienziati di grandi capacità che, non trovando in Italia i finanziamenti e le condizioni necessari per condurre adeguatamente le proprie ricerche, emigrano in Stati stranieri in cui il loro sforzo è compensato dalla possibilità di utilizzare strumenti adeguati e da quella di poter contare su cospicui appoggi economici.

• La collocazione del tema ambientale accanto a quello della cultura trova la sua giustificazione nel fatto che solo un’informazione accurata e un buon livello culturale possono garantire una corretta e saggia tutela dell’ambiente naturale.

• Il problema ambientale ha assunto dimensioni più ampio in seguito agli imponenti processi di industrializzazione, di sviluppo tecnologico e di urbanizzazione.

Diritto internazionale e asilo politico

L'articolo 10 afferma: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel su0 Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”.

Lo stato italiano si adegua alle norme del diritto internazionale e quindi alle norme che regolano le relazioni tra gli Stati; esso subordina l’efficacia delle norme interne a quelle adottate tramite convenzioni e trattati interstatali.

Il secondo comma dell’articolo 10 afferma che:

• La condizione giuridica dello straniero è disciplinata dalla legge in conformità delle norme internazionali.

• Quando venne scritta la Costituzione non c’era il problema dell’immigrazione ma i nostri Costituenti avevano previsto la possibilità dell’ingresso di stranieri in Italia e si preoccuparono di introdurre norme riservate a loro.

• In base alla nostra legislazione sull’immigrazione, sono presenti diverse norme per quanto riguarda gli appartenenti alla comunità Europa e per quelli extracomunitari cioè non appartenenti all’Unione Europea.

Nel terzo comma dell’articolo 10 la nostra costituzione riconduce il diritto di Asilo politico il quale:

• consiste nella facoltà, concessa agli stranieri che lo richiedevano per motivi di sicurezza, di poter risiedere nel nostro territorio in quanto nel loro paese non concede loro l’esercizio delle libertà che sono riconosciute nella prima parte della Costituzione.

Questa norma si ispira alla Convenzione di Ginevra del 1951 che riguarda lo status dei rifugiati secondo la quale è rifugiato chi nel proprio paese è perseguitato per motivi politici, religioso, etnici, di razza o per motivi per cui si teme la violenza dei diritti umani.

• Non è automatico che il riconoscimento della condizione di rifugio comporti il diritto di asilo.

• Nella pratica l’asilo è disciplinato dalla legge sull’immigrazione.

Libertà di espressione e estradizione

L’articolo 21 afferma: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”

L’estradizione è un provvedimento che permette a uno Stato di chiedere il trasferimento e la consegna di un imputato o di un condannato alla reclusione che si trova nel territorio di un altro Stato; la costituzione afferma che l’estradizione non è ammessa nei confronti di stranieri che siano accusati di reati politici.

Tra i paesi dell’Unione europea l’estradizione è stata sostituita dal mandato di cattura europea, provvedimento simile ma molto più veloce nei tempi di attuazione.

• consiste che gli organi di polizia di qualunque Stato dell’Unione europea possano procedere all’arresto di un cittadino della Comunità europea sulla base di un mandato di cattura mandato da un giudice di un altro Paese.

• Il mandato di arresto europeo è ammesso solo per reati di particolare gravità.

L’articolo 11 afferma: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

• Nasce dalla volontà dei Costituenti di evitare esperienze devastanti come quelle della guerra e di assicurare alle nuove generazioni un futuro di pace.

• Viene ribadito il principio di rifiuto della guerra a vantaggio della costruzione di rapporti internazionali improntati improntati al rispetto reciproco e alla pace.

• Lo stato italiana si rende disponibile ad accettare riduzione che si propongano di assicurare la giustizia e l’accordo tra i popoli.

• L’Italia ha partecipato a guerre ma a fin di pace.

• Il nostro paese fa parte di organizzazioni internazionali come l’ONU, e la NATO, che possono deliberare interventi di guerra per scongiurare situazioni di maggiore gravità e conseguenze imprevedibili.

• Non tutti sono d’accordo sulla partecipazione dei nostri soldati a tali iniziative.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le caratteristiche principali dello Statuto Albertino?
  2. Lo Statuto Albertino era breve, flessibile, ottriato e confessionale, con il potere esecutivo concentrato nel sovrano e un parlamento bicamerale.

  3. Come si è evoluto il potere del re durante il periodo liberale?
  4. Il potere del re si è attenuato con il rafforzamento della camera dei deputati, la possibilità di voto di sfiducia e la necessità di approvazione parlamentare per i ministri.

  5. Quali furono le conseguenze della caduta del fascismo in Italia?
  6. La caduta del fascismo portò alla messa fuori legge del partito fascista, alla divisione dell'Italia tra tedeschi e anglo-americani, e alla liberazione nazionale grazie ai partigiani.

  7. Quali sono i caratteri distintivi della Costituzione italiana rispetto allo Statuto Albertino?
  8. La Costituzione italiana è popolare, rigida, lunga, compromissoria, democratica e programmatica, a differenza dello Statuto Albertino che era flessibile e breve.

  9. Come viene garantita la libertà religiosa nella Costituzione italiana?
  10. La Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa affermando l'indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica, e regolando i rapporti con altre confessioni religiose tramite intese.

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