SteDV
Habilis
6 min. di lettura
Vota 5 / 5

Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana garantisce la libertà personale, con restrizioni possibili solo per atto giudiziario e con limiti temporali precisi per la detenzione preventiva.
  • La libertà di domicilio protegge i cittadini da ispezioni e perquisizioni senza un'autorizzazione giudiziaria specifica, salvo eccezioni legali.
  • I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente per scopi non vietati dalla legge, mentre associazioni segrete o con fini militari sono proibite.
  • La libertà di manifestazione del pensiero è tutelata, con la stampa esente da censure, tranne in casi di urgenza giudiziaria o buon costume.
  • Il diritto di voto è universale per i maggiorenni, personale, eguale, libero e segreto, essendo anche un dovere civico fondamentale.

Le libertà costituzionali (Diritti e doveri dei cittadini)

Libertà personale (art. 13 e altri)

Nella Costituzione si garantisce la libertà personale di ogni cittadino. Tale libertà può subire restrizioni solo per un preciso atto dell’autorità giudiziaria o a causa di una legge che ne prevede i modi. Qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale (come il fermo di polizia) non può comunque perdurare oltre 96 ore dall’entrata in vigore, il tempo necessario all’autorità giudiziaria per apprendere l’accaduto (48 ore) ed esprimere l’eventuale convalida (altre 48 ore).

È in ogni caso vietato sottoporre alcuno a violenze fisiche o morali, in tutela della dignità umana.
Il Codice di procedura penale ammette l’adozione preventiva di restrizioni della libertà personale ma solo in presenza di adeguate motivazioni, quali la pericolosità dell’individuo o il rischio di fuga. La carcerazione preventiva deve rispettare i termini di tempo previsti per ogni reato e viene detratta dalla pena in caso di condanna.

Libertà di domicilio (art. 14)

Ogni libero cittadino gode della libertà di domicilio, per la quale non sono ammesse ispezioni, perquisizioni o sequestri senza una specifica e motivata autorizzazione dell’ente giudiziario. Accertamenti per motivi sanitari, fiscali o di sicurezza pubblica sono regolati a parte da apposite leggi.

Libertà di comunicazione (art. 15)

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”; possono subire limitazioni solo per mandato dell’autorità giudiziaria, e con le garanzie stabilite dalla legge.

Libertà di movimento (art. 16)

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza”. Ognuno è inoltre “libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi” osservando gli obblighi di legge. Sono previsti limiti particolari solo per chi è soggetto a provvedimenti penali.

Libertà di riunione (art. 17)

I cittadini hanno diritto di riunirsi”, pacificamente e senz'armi. Le riunioni in luogo pubblico devono essere segnalate alle autorità, cui spetta il diritto di vietarle qualora siano comprovati particolari motivi di sicurezza. Le riunioni in luoghi privati o anche aperti al pubblico non richiedono, invece, alcun preavviso.

Libertà di associazione (art. 18 e altri)

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione” per fini non vietati dalla legge penale. Con associazioni s’intendono organizzazioni come i sindacati e i partiti, generalmente disciplinate da un regolamento interno. La Costituzione proibisce esclusivamente “le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

Libertà religiosa (art. 19)

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. La Costituzione riconosce Stato e Chiesa due organi distinti, indipendenti e sovrani nel rispettivo ordine.

Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21)

Poiché il pluralismo delle idee è fondamento della democrazia, ogni persona ha il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”. La libertà di pensiero incontra dei limiti solo nei reati riconosciuti dalla legge, come l’ingiuria, la diffamazione, l’istigazione a delinquere, l’apologia della violenza e la violazione del segreto istruttorio.
La Costituzione afferma poi che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro” nei suoi confronti “soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria”. In caso di assoluta urgenza la polizia può agire in vece dell’autorità giudiziaria, con l’obbligo di denunciare l’accaduto (termine di 24 ore per la convalida del sequestro).
Sono” comunque “vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”; ogni organo di stampa deve essere regolarmente registrato presso il tribunale con il nome di chi lo dirige e dell’agenzia che lo pubblica.

Diritto di voto (art. 48)

L’articolo 48 della Costituzione italiana riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni). Tale diritto, attraverso cui si manifesta la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, può subire limitazioni solo in casi particolari previsti dalla legge.
Il voto è:

  • personale, ossia deve essere esercitato personalmente e non può essere delegato ad altri (casi particolari sono previsti per i portatori di handicap);
  • eguale, ossia ha lo stesso valore del voto di ogni altro cittadino;
  • libero, ossia non può essere soggetto a pressioni, minacce o ritorsioni;
  • segreto, ossia non deve essere noto a terzi, affinché ne sia garantito il libero esercizio.
L’esercizio del diritto di voto è, infine, dovere civico. Ogni cittadino è dunque tenuto a partecipare con il suo voto alla scelta dei rappresentanti nelle assemblee amministrative.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni per la restrizione della libertà personale secondo la Costituzione?
  2. La libertà personale può essere limitata solo da un atto dell'autorità giudiziaria o da una legge specifica. Le restrizioni non possono durare oltre 96 ore senza convalida giudiziaria.

  3. In quali circostanze è possibile limitare la libertà di comunicazione?
  4. La libertà di comunicazione può essere limitata solo per mandato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.

  5. Quali sono i requisiti per esercitare il diritto di voto in Italia?
  6. Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini maggiorenni ed è personale, eguale, libero e segreto. Può subire limitazioni solo in casi particolari previsti dalla legge.

  7. Quali sono le condizioni per la libertà di riunione?
  8. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Le riunioni in luogo pubblico devono essere segnalate alle autorità, mentre quelle in luoghi privati non richiedono preavviso.

  9. Quali limitazioni esistono per la libertà di manifestazione del pensiero?
  10. La libertà di manifestazione del pensiero è limitata dai reati riconosciuti dalla legge, come ingiuria, diffamazione, istigazione a delinquere, apologia della violenza e violazione del segreto istruttorio.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community