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Concetti Chiave

  • La libertà personale è inviolabile e qualsiasi restrizione deve essere giustificata legalmente; misure provvisorie possono essere adottate solo in casi eccezionali di necessità e urgenza.
  • I cittadini hanno il diritto di circolare liberamente nel territorio nazionale e di uscire e rientrare nel paese, salvo restrizioni legali per motivi di sanità o sicurezza.
  • È garantito il diritto di riunione pacifica e senza armi; le riunioni in luogo pubblico richiedono preavviso solo per comprovati motivi di sicurezza.
  • La libertà di manifestazione del pensiero è tutelata, e la stampa non può essere soggetta a censura o autorizzazioni.
  • L'iniziativa economica privata è libera ma deve rispettare l'utilità sociale e non recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana; la legge regola l'attività economica a fini sociali.

La prima parte della costituzione italiana art. 13-54 si occupa dei diritti e doveri dei cittadini

Indice

  1. Libertà personale e restrizioni
  2. Diritti di circolazione e riunione
  3. Libertà di associazione e pensiero
  4. Giustizia e diritti legali
  5. Diritti della famiglia e salute
  6. Istruzione e libertà accademica
  7. Iniziativa economica e utilità sociale

Libertà personale e restrizioni

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori (custodia cautelare), che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Diritti di circolazione e riunione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Libertà di associazione e pensiero

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Giustizia e diritti legali

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art.102].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].

Non è ammessa la pena di morte.

Diritti della famiglia e salute

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Istruzione e libertà accademica

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Iniziativa economica e utilità sociale

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].

Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio fondamentale dell'Articolo 13 della Costituzione italiana?
  2. L'Articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che qualsiasi restrizione deve essere motivata dall'autorità giudiziaria e prevista dalla legge.

  3. Quali diritti di movimento sono garantiti dall'Articolo 16?
  4. L'Articolo 16 garantisce ai cittadini il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale, con limitazioni solo per motivi di sanità o sicurezza, e il diritto di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica.

  5. Cosa prevede l'Articolo 21 riguardo alla libertà di espressione?
  6. L'Articolo 21 afferma che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

  7. Quali sono le disposizioni dell'Articolo 27 sulla responsabilità penale?
  8. L'Articolo 27 stabilisce che la responsabilità penale è personale, l'imputato è considerato innocente fino alla condanna definitiva, le pene devono tendere alla rieducazione e non è ammessa la pena di morte.

  9. Come tutela la Repubblica la salute secondo l'Articolo 32?
  10. L'Articolo 32 tutela la salute come diritto fondamentale e garantisce cure gratuite agli indigenti, specificando che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per legge, rispettando i limiti della persona umana.

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