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Concetti Chiave

  • Il corpo elettorale si divide in attivo, con diritto di voto, e passivo, con diritto di essere eletti. Tutti i cittadini maggiorenni, senza discriminazioni, ne fanno parte secondo la Costituzione italiana.
  • Il sistema elettorale in Italia prevede soglie di sbarramento per accedere al Parlamento e assegna i seggi con un sistema proporzionale per la Camera e un premio di maggioranza per il Senato.
  • Il voto, secondo l'art. 48 della Costituzione, è personale, uguale, libero e segreto, rappresentando un dovere civico per i cittadini.
  • La democrazia si realizza tramite il voto, che può essere esercitato in forma diretta, come nei referendum, o rappresentativa, eleggendo i rappresentanti.
  • I sistemi elettorali si dividono principalmente in maggioritari, come quello a doppio turno francese, e proporzionali, comuni nell'Unione Europea, con specifiche regole per l'assegnazione dei seggi.

Indice

  1. Il corpo elettorale
  2. Requisiti per l'elettorato attivo
  3. Caratteristiche del voto
  4. Democrazia e sovranità popolare
  5. Rappresentanza politica e mandato
  6. Organi elettivi in Italia
  7. Sistemi elettorali e circoscrizioni
  8. Sistema maggioritario
  9. Sistema proporzionale
  10. Sistemi elettorali italiani
  11. Istituti di democrazia diretta
  12. Iniziativa di legge popolare

Il corpo elettorale

Il corpo elettorale: si può dividere in attivo e passivo: L’elettorato attivo è il diritto di partecipare alle elezioni esprimendo il proprio voto e spetta al corpo elettorale. Per elettorato passivo si intende il diritto di essere eletti alle cariche pubbliche dello stato. Il corpo elettorale per eccellenza è quello politico nazionale, cioè l’insieme di tutti i cittadini che hanno diritto di eleggere il Parlamento. Secondo la Costituzione italiana sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, senza nessuna discriminazione.

Requisiti per l'elettorato attivo

Elettorato attivo: per godere del diritto di voto sono richiesti due requisiti: la cittadinanza italiana e la maggiore età. Per le elezioni politiche il diritto di elettorato attivo è riconosciuto anche ai cittadini italiani residenti all’estero. A tal fine è istituita una circoscrizione estera. Essa è quindi costituita da tutti gli italiani residenti all’estero. Da tempo si discute della possibilità di estendere il diritto di voto, almeno alle elezioni comunali, anche agli stranieri che risiedono stabilmente in Italia. Possibilità che incontra però ancora diversi ostacoli e forti opposizioni. Riguardo alla maggiore età, per votare per la Camera dei Deputati, sono sufficienti 18 anni, mentre per votare per il Senato sono necessari 25 anni. Sono esclusi dal diritto di voto i condannati, i falliti e coloro sottoposti a misure di prevenzione, oltre alla categoria degli incapaci.

Caratteristiche del voto

Caratteri del voto: l’art. 48 della Costituzione afferma che per tutti i cittadini elettori, il voto è personale e uguale, libero e segreto. Da ciò si ricava che il voto è personale in quanto ogni elettore deve esercitare personalmente il proprio voto, senza farsi rappresentare; eguale in quanto sono esclusi i voti plurimi o i voti multipli; libero grazie al principio della libertà di manifestazione del proprio pensiero e non obbligatorio in quanto il voto non ha alcuna conseguenza giuridica, anche se il voto rappresenta anche un dovere civico, cioè un dovere morale.

Democrazia e sovranità popolare

La democrazia: secondo l’art. 1 della Costituzione al sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il voto è lo strumento attraverso cui si realizza la democrazia, che, a seconda di come viene esercitato il diritto di voto, può essere diretta o rappresentativa. La democrazia diretta si realizza con l’esercizio di alcuni poteri pubblici da parte del popolo attraverso riunioni in assemblea o referendum. E’ però difficilmente utilizzabile nelle società complesse e più adatta a piccole comunità dove è possibile operare scelte senza alcuna intermediazione. Con la democrazia rappresentativa il popolo elegge i suoi rappresentanti in base a programmi da questi presentati e governa attraverso di essi.

Rappresentanza politica e mandato

La rappresentanza politica: il Parlamento e tutti gli altri organi elettivi hanno la caratteristica di essere direttamente rappresentativi del popolo e prende il nome di rappresentanza politica. Nella rappresentanza politica il rappresentato non può esercitare i poteri spettanti al rappresentante e può solo limitarsi a eleggerlo. L’elezione è irrevocabile fino alla scadenza del mandato. La rappresentanza politica è sempre collettiva in quanto rappresentativa di un insieme di persone. Secondo il divieto di mandato imperativo il rappresentante non è vincolato da nessun impegno nei confronti dei suoi elettori e può quindi agire liberamente, indipendentemente dalle promesse elettorali fatte. Non può quindi essere revocato dai suoi elettori e non è soggetto ad alcuna sanzione penale. L’unico provvedimento che l’elettore può utilizzare è quello di non votare più lo stesso candidato che non ha mantenuto fede agli impegni presi.

Organi elettivi in Italia

Gli organi elettivi: nelle forme di governo presidenziali e semipresidenziali il popolo elegge direttamente i membri del Parlamento e il Presidente della Repubblica, mentre nelle forme parlamentari il popolo elegge direttamente solo il Parlamento. Nelle forme neoparlamentari il popolo elegge invece il Parlamento e il Primo Ministro. In Italia, che ha una forma di governo parlamentare, il popolo elegge il Parlamento che a sua volta elegge il Presidente della Repubblica. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica e riceve la fiducia del Parlamento. Altri organi elettivi sono i consigli regionali, provinciali e comunali, per i quali si vota ogni cinque anni.

Sistemi elettorali e circoscrizioni

I sistemi elettorali: ogni sistema elettorale è costituito da un complesso di regole e di procedure che mirano a tradurre i voti espressi in seggi e cariche. Quindi, qualsiasi sia il sistema adottato, di fronte al corpo elettorale sta un determinato numero di candidati eleggibili e di seggi da assegnare. Il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali che corrispondono a una certa porzione di territorio e di elettori. A ognuna di esse è attribuito un certo numero di seggi predeterminati. A seconda del sistema adottato può accadere che a ciascuna circoscrizione spetti un solo seggio, come nel sistema uninominale, nel qual caso il partito presenta un solo candidato, oppure più seggi, come nel sistema plurinominale, nel qual caso il partito presenta una lista di candidati. I sistemi elettorali possono essere ricondotti a due grandi gruppi: sistemi maggioritari uninominali e sistemi proporzionali plurinominali.

Sistema maggioritario

SISTEMA MAGGIORITARIO: fu introdotto per la prima volta in Gran Bretagna nel XVII secolo ed tutt’oggi in vigore in questo paese. Il territorio nazionale è suddiviso in tanti collegi quanti sono i seggi da attribuire e in ogni collegio si può eleggere un solo parlamentare. Risulta eletto il candidato che nel collegio ha ottenuto più voti. L’applicazione concreta del principio del sistema maggioritario può avvenire in due modi: con il sistema maggioritario a un turno e con quello a doppio turno.

Il sistema maggioritario a un turno è un sistema molto semplice, in quanto vince il candidato che ha ottenuto la maggioranza, anche solo relativa, dei voti. Quindi se il candidato del partito A ha ottenuto il 40% dei voti, il candidato del partito B il 35% e quello del partito C il 25%, risulterà eletto il candidato del partito A, anche se i voti ottenuti non rappresentano la maggioranza assoluta. Questo sistema in linea di massima assicura stabilità di governo, ma consente in teoria un grave inconveniente. Può capitare infatti che un partito, pur avendo ottenuto la maggioranza dei voti a livello nazionale, non ottenga la maggioranza dei seggi, perché magari è molto forte in alcuni collegi, ma debole in altri.

Il sistema maggioritario a doppio turno è il sistema attualmente adottato in Francia. Al primo turno l’elettore vota per il candidato del partito da lui preferito. Dopo la prima votazione risultano eletti coloro che nei rispettivi collegi hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Nei collegi dove nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al secondo turno elettorale, a cui accedono i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. Questo è il ballottaggio. In questo caso risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta o relativa dei voti, cioè chi ha ottenuto più voti. Questo sistema, come quello maggioritario, consente solo ai partiti maggiori di essere presenti in Parlamento.

Sistema proporzionale

Sistema proporzionale: è attualmente il sistema più usato nei paesi dell’Unione Europea. Questo sistema prevede che ogni partito che si presenta alle elezioni consegua un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti. Quindi se un partito riceve il 30% dei voti, deve ottenere il 30% dei seggi. Con questo sistema anche i partiti più piccoli sono rappresentati in Parlamento, anche se il più delle volte vengono utilizzati degli sbarramenti, ovvero delle quote percentuali minime da raggiungere per poter entrare in Parlamento, al fine di ridurre il numero dei piccoli partiti al suo interno. Uno dei difetti più rilevanti di questo sistema è quello di costringere l’elettore a votare solo per un partito, senza poter dare la propria fiducia a una persona.

Sistemi elettorali italiani

I sistemi elettorali in italia: la Costituzione afferma che entrambe le Camere devono essere elette a suffragio universale e diretto e che il Senato è eletto solo a base regionale.

Riguardo al sistema elettorale per la Camera dei Deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni, a ognuna delle quali è attribuito un certo numero di deputati, in base alla popolazione. I partiti o le coalizioni presentano delle liste di candidati in un ordine prestabilito. L’elettore riceve una scheda e vota solo per una lista, cioè per un partito. Non si possono esprimere preferenze. Riguardo all’attribuzione dei seggi esistono soglie di sbarramento a livello nazionale. Per le coalizioni di partiti è il 10% per la coalizione e il 2% per le liste coalizzate. Per le liste non coalizzate è il 4%. La proclamazione degli eletti è fatta in base all’ordine di presentazione nelle liste definito dai partiti e ai voti ottenuti da ciascuna lista.

Riguardo al sistema elettorale per il Senato, i seggi nazionali sono 309 e sono ripartiti tra le regioni in base all’ultimo censimento. I partiti o le coalizioni di partiti presentano in ogni regione delle liste di candidati il cui ordine è prestabilito dai partiti stessi. L’elettore riceve una scheda e vota apponendo un unico segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e non può esprimere preferenze. Esistono soglie di sbarramento a livello regionale. Per le coalizioni è il 20% nella regione e il 3% per ciascuna lista coalizzata. Per le liste non coalizzate è l’8% nella regione. L’attribuzione dei seggi avviene con lo strumento del premio di maggioranza: se nessuna coalizione o lista ha conseguito un numero di voti che le permetta di ottenere almeno il 55% dei seggi della regione, alla coalizione o lista comunque maggioritaria è attribuito il 55% dei seggi regionali. La proclamazione degli eletti è fatta in base all’ordine di presentazione nelle liste definito dai partiti e ai voti ottenuti da ciascuna lista. I seggi che rimangono vacanti vengono attribuiti alla medesima circoscrizione, al primo dei non eletti della stessa lista.

Istituti di democrazia diretta

Istituti di democrazia diretta: si tratta di istituti attraverso i quali il popolo è chiamato a esprimere direttamente il suo pensiero. Le principali forme di democrazia diretta sono: il referendum, l’iniziativa di legge popolare e il diritto di petizione.
Il referendum: è una votazione in cui il popolo si pronuncia su una singola questione con un sì o con un no. I referendum possono essere di tipo: a) consultivo, quando la pronuncia popolare ha solo valore di un parere; b) sospensivo, quando ha il potere di interrompere l’iter di un procedimento legislativo; c) confermativo, quando è diretto a convalidare una decisione già adottata dal Parlamento; d) abrogativo, quando può provocare l’abrogazione di un atto legislativo già operante; e) propositivo, quando la pronuncia popolare verte sull’introduzione o meno di un nuovo atto normativo. La principale forma di referendum che la nostra Costituzione ammette è il referendum abrogativo. Con questo strumento il popolo non può modificare una legge o introdurne una nuova, ma può solo togliere efficacia a una legge già esistente. Possono essere sottoposti a referendum leggi del Parlamento e gli atti avente forza di legge del Governo. Non possono essere sottoposte a referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia o di indulto e quelle riguardanti trattati internazionali. Affinché possa essere richiesto un referendum abrogativo è necessaria la raccolta di almeno 500.000 elettori. Per raccogliere le firme i promotori devono presentare richiesta alla Corte di Cassazione. Hanno quindi tre mesi di tempo per raccoglierle e depositarle presso la stessa Corte di Cassazione. Sono previsti due tipi di controllo: quello della regolarità, in quanto la Corte di Cassazione controlla il numero e la regolarità delle firme e il controllo di ammissibilità in quanto la Corte Costituzionale deve decidere, con sentenza, quali richieste di referendum ammettere e quali respingere. Se passa il doppio controllo, alla votazione partecipano tutti i cittadini che sono elettori per la Camera dei Deputati. Sulla scheda elettorale sono indicate due caselle, una con scritto sì e una con scritto no. Affinché la votazione sia valida deve avervi partecipato almeno il 50%+1 degli aventi diritto. Se i sì raggiungono la maggioranza dei voti la legge è abrogata e nel caso contrario la legge rimane in vigore.

Iniziativa di legge popolare

Iniziativa di legge popolare e petizioni: l’iniziativa di legge popolare può essere esercitata direttamente dal popolo, con la proposta al Parlamento di u progetto di legge redatto per articoli, che abbia raccolto almeno 50.000 firme. Questo istituto ha finora avuto scarsa incidenza sulla nostra legislazione in quanto è stato poco usato.

Con l’istituto della petizione i cittadini portano a conoscenza delle Camere situazioni ed esigenze particolari, affinché le Camere stesse vi provvedano mediante lo strumento legislativo. Le petizioni devono essere sottoposte all’esame della commissione competente. Tale esame può concludersi con un’archiviazione o con una risoluzione diretta a interessare il governo del suo contenuto.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti per esercitare l'elettorato attivo in Italia?
  2. Per esercitare l'elettorato attivo in Italia, sono richiesti la cittadinanza italiana e la maggiore età. I cittadini italiani residenti all'estero possono votare tramite una circoscrizione estera.

  3. Qual è la differenza tra democrazia diretta e rappresentativa?
  4. La democrazia diretta si realizza attraverso l'esercizio di poteri pubblici da parte del popolo tramite assemblee o referendum, mentre la democrazia rappresentativa prevede che il popolo elegga rappresentanti che governano in base a programmi presentati.

  5. Come funziona il sistema elettorale maggioritario a doppio turno?
  6. Nel sistema maggioritario a doppio turno, adottato in Francia, al primo turno si eleggono i candidati con la maggioranza assoluta. Se nessuno ottiene tale maggioranza, si procede a un secondo turno tra i due candidati più votati.

  7. Quali sono le principali forme di democrazia diretta in Italia?
  8. Le principali forme di democrazia diretta in Italia includono il referendum, l'iniziativa di legge popolare e il diritto di petizione.

  9. Quali sono le soglie di sbarramento per le elezioni del Senato in Italia?
  10. Per le elezioni del Senato, le soglie di sbarramento sono il 20% per le coalizioni nella regione, il 3% per ciascuna lista coalizzata e l'8% per le liste non coalizzate.

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