Concetti Chiave
- Il controllo giurisdizionale di costituzionalità è operato da un organo terzo e imparziale, solitamente dopo l'entrata in vigore dell'atto.
- Esistono due tipi di controllo: diffuso, esercitato da ogni giudice che può disapplicare norme incostituzionali, e accentrato, affidato a un organo specializzato come una corte costituzionale.
- Il controllo può essere avviato attraverso un ricorso incidentale da parte del giudice o delle parti (controllo concreto) o con un'azione diretta (controllo astratto), sia prima che dopo l'entrata in vigore delle leggi.
- Negli ordinamenti anglosassoni, il principio dello stare decisis implica che le sentenze di incostituzionalità dei giudici superiori influenzano l'annullamento di norme per i giudici inferiori.
- Paesi come Germania, Austria e Spagna permettono alle minoranze parlamentari di ricorrere alle corti costituzionali per contestare norme approvate contro la loro volontà, valorizzando così la funzione di opposizione.
Controllo giuridico di costituzionalità
Il controllo giurisdizionale di costituzionalità viene operato da un organo terzo e imparziale ed è generalmente successivo al perfezionamento e all’entrata in vigore dell’atto. E’ questo il tipo di controllo che si ha negli ordinamenti garantisti a separazione dei poteri.
Si distinguono:
- controllo diffuso, controllo di costituzionalità affidato ad ogni giudice in capo al quale si forma il potere di disapplicare, ma non di annullare, le norme non conformi a Costituzione;
- controllo accentrato, affidato ad un organo specializzato.
Il giudizio di controllo può essere avviato sia con un ricorso in via incidentale, attivato dal giudice a quo o con eccezione da una delle parti del processo (controllo concreto), sia con azione diretta (controllo astratto), a prescindere dall’esistenza di un processo pendente, su iniziativa del governo o di una frazione dell’organo rappresentativo o di un soggetto dello Stato-ordinamento (es. regioni italiane). Il controllo astratto può essere preventivo o successivo a seconda che il sindacato di costituzionalità sia effettuato prima o dopo la promulgazione e l’entrata in vigore della legge.
Negli ordinamenti di matrice anglosassone, in cui vige il principio dello stare decisis, le sentenze dei giudici superiori accertanti incostituzionalità finiscono sostanzialmente per produrre l’annullamento, dal momento che i giudici inferiori sono a queste vincolati. Negli USA ogni giudice può dichiarare l’ incostituzionalità e, quando tale giudizio viene confermato dalla Corte Suprema, anche se in teoria limitato al caso specifico, sarà in futuro tenuto presente da ogni giudice.
Alcuni ordinamenti, quali Germania, Austria e Spagna, accordano ad una frazione dell’assemblea rappresentativa la possibilità di ricorrere alle corti o ai tribunali costituzionali in sede di controllo astratto delle norme, impugnando provvedimenti legislativi di cui le forze di opposizione non siano riuscite ad impedire l’approvazione durante l’iter parlamentare di formazione. La prosecuzione con mezzi giuridici della competizione politica consente alle minoranze parlamentari di vedere valorizzata la propria funzione di opposizione.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra controllo diffuso e controllo accentrato di costituzionalità?
- Come può essere avviato il giudizio di controllo di costituzionalità?
- Quali ordinamenti permettono alle minoranze parlamentari di ricorrere alle corti costituzionali?
Il controllo diffuso permette a ogni giudice di disapplicare norme non conformi alla Costituzione, mentre il controllo accentrato è affidato a un organo specializzato che può annullare le norme.
Il giudizio può essere avviato con un ricorso in via incidentale da un giudice o una delle parti del processo (controllo concreto) o con un'azione diretta (controllo astratto), indipendentemente dall'esistenza di un processo pendente.
Ordinamenti come Germania, Austria e Spagna permettono a una frazione dell'assemblea rappresentativa di ricorrere alle corti costituzionali per impugnare provvedimenti legislativi non bloccati durante l'iter parlamentare.