Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La libertà di manifestazione del pensiero è soggetta a controlli giuridici diversi a seconda del mezzo utilizzato, con restrizioni variabili per stampati e film.
  • Per i film, la legge 203/2017 prevede che produttori e distributori propongano una classificazione per fasce di età, verificata da una commissione ministeriale.
  • La trasmissione televisiva di film vietati ai minori è regolata da limitazioni orarie e tecniche specifiche per tutelare i minori.
  • I limiti alla libertà di espressione includono il rispetto dei diritti della personalità e la protezione dell'onorabilità e della reputazione contro ingiurie e diffamazioni.
  • Altri limiti comprendono il divieto di apologia di reato e vilipendio delle istituzioni, con una distinzione tra critica legittima e comportamenti che incitano a delitti.

Indice

  1. Controlli sulla libertà di manifestazione
  2. Disciplina cinematografica e responsabilità
  3. Limiti impliciti e bilanciamento dei diritti

Controlli sulla libertà di manifestazione

Nelle sue forme più dirette, la libertà di manifestazione del pensiero è sottoposta a specifici controlli di natura giuridica. Diversa disciplina è prevista a seconda del mezzo. Per gli stampati non è ammessa alcuna forma di controllo preventivo (non esiste censura), ma solo la possibilità di eventuale sequestro successivo alla pubblicazione.

Disciplina cinematografica e responsabilità

Invece la l. 161/1962 stabiliva controlli preventivi sui film (affidati ad apposite commissioni ministeriali di revisione cinematografica) ai fini della concessione del nulla osta alla proiezione (il visto censura, con eventuale divieto ai minori di 14 o di 18 anni). Con il d.lgs. 203/2017 è stata introdotta una nuova disciplina che responsabilizza gli operatori del settore: sono gli stessi produttori o distributori a proporre una classificazione dei film in base alle fasce di età, la cui correttezza è verificata prima dell’uscita nelle sale dalla commissione per la classificazione delle opere cinematografiche istituita presso la direzione generale cinema del ministero per i beni e le attività culturali. Si responsabilizzano anche le famiglie: per i film vietati sotto i 14 e i 18 anni è consentito l’accesso in sala del minore che sia accompagnato da un genitore e abbia compiuto, rispettivamente, 12 e 16 anni. Specifiche disposizioni regolano la trasmissione televisiva dei film vietati ai minori, per la quale sono previste limitazioni orarie e tecniche (art. 34 d.lgs. 177/2005).

Limiti impliciti e bilanciamento dei diritti

I limiti impliciti si desumono dalla lettura dell’intero testo costituzionale in materia di diritti: il concetto base è che il godimento di una libertà da parte di un soggetto non può tradursi nell’avvilimento della libertà di un altro soggetto o nella lesione di un bene di rilevanza costituzionale. Ecco dunque che la libertà di manifestazione del pensiero, esercitata per esempio attraverso il diritto di cronaca, deve misurarsi ed essere bilanciata:

- con i diritti della personalità (si pensi ai reati che, a protezione dell’onorabilità e della reputazione, puniscono l’ingiuria e la diffamazione ex artt. 594 e 595 c.p.);

- con diritti di natura civilistica come il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno (l. 633/1941);

- con il divieto di pubblica apologia di reato (il caso, secondo la Corte costituzionale, di chi elogia un delitto o il suo autore andando al di là della «manifestazione di pensiero pura e semplice» e tenendo un «comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti», v. sent. 65/1970);

- con il divieto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, della bandiera, che la Corte, con una giurisprudenza tormentata, distingue tuttora dalla legittima critica, anche severa (v. sent. 20/1974, nonché la disciplina introdotta dalla l. 85/2006 sui «reati di opinione»).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le forme di controllo giuridico sulla libertà di manifestazione del pensiero per gli stampati e i film?
  2. Per gli stampati, non è ammesso alcun controllo preventivo, ma è possibile un sequestro successivo alla pubblicazione. Per i film, la l. 161/1962 prevedeva controlli preventivi, mentre il d.lgs. 203/2017 responsabilizza produttori e distributori nella classificazione dei film.

  3. Come viene bilanciata la libertà di manifestazione del pensiero con altri diritti?
  4. La libertà di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con i diritti della personalità, come la protezione dell'onorabilità e della reputazione, e con diritti civilistici come il diritto d'autore. Inoltre, deve rispettare il divieto di apologia di reato e di vilipendio delle istituzioni.

  5. Quali responsabilità hanno le famiglie riguardo ai film vietati ai minori?
  6. Le famiglie sono responsabilizzate nel consentire l'accesso in sala ai minori per film vietati sotto i 14 e i 18 anni, purché il minore sia accompagnato da un genitore e abbia compiuto rispettivamente 12 e 16 anni.

  7. Quali limitazioni esistono per la trasmissione televisiva di film vietati ai minori?
  8. La trasmissione televisiva di film vietati ai minori è soggetta a limitazioni orarie e tecniche, come previsto dall'art. 34 d.lgs. 177/2005.

Domande e risposte

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