Concetti Chiave
- La controfirma è un istituto controverso nel diritto costituzionale, legato all'interpretazione del suo significato e della sua funzione.
- Il modello dello Statuto albertino, che prevede la controfirma per tutti gli atti presidenziali, ha generato confusione sulla natura dei poteri del presidente.
- È cruciale distinguere tra atti formalmente presidenziali ma deliberati da altri organi e quelli che sono frutto della valutazione discrezionale del presidente.
- Esistono anche atti che rappresentano un concorso di volontà tra il presidente e il governo, detti atti duali o complessi.
- La controfirma non ha più il valore di copertura della responsabilità della corona, come avveniva in epoca statutaria.
Il ruolo della controfirma
Uno dei più importanti e controversi istituti del diritto costituzionale è quello della controfirma. L’attività interpretativa non è irrilevante, perché la controfirma potrebbe assumere, in un caso, significato implicito di proposta, e nell’altro, di mera assunzione di corresponsabilità e in qualche modo di controllo, alla stregua di una garanzia giuridico-costituzionale (dovendosi escludere in ogni caso che possa avere il valore che aveva in epoca statutaria, quando la responsabilità dei ministri serviva a «coprire» quella della corona, per definizione «inviolabile»).
Obbligo di controfirma
Sta di fatto che la previsione dell’obbligo di controfirma per tutti gli atti del presidente, nessuno escluso, secondo il modello dello Statuto albertino, ha confuso le cose, e spiega perché da settant’anni si disputa intorno al carattere, sostanziale o meramente formale, di molti dei suoi poteri.
Attribuzioni presidenziali
I problemi che si pongono sono i seguenti. Quali delle numerose attribuzioni presidenziali previste dalla Costituzione sono tali solo perché il presidente è capo dello Stato, e dunque una serie di atti sono a lui formalmente intestati, ma sono in realtà deliberati da altro organo costituzionale, per esempio dal Consiglio dei ministri (atti quindi governativi)? Quali atti, invece, pur controfirmati, devono ritenersi suoi propri, cioè frutto di una sua discrezionale valutazione (atti quindi presidenziali in senso stretto)? Quali, infine, devono ritenersi frutto di un concorso di volontà, quella sua e quella del governo (atti duali o complessi)?