Concetti Chiave
- I vizi della volontà riconosciuti dalla legge sono errore, dolo e violenza, che comportano l'annullabilità del negozio anziché la nullità.
- L'errore può essere motivo o ostativo e rende un contratto annullabile solo se essenziale e riconoscibile dall'altra parte.
- Il dolo, che comporta l'annullabilità del negozio, si verifica quando una parte è ingannata con raggiri, e può essere determinante o incidente.
- La violenza si distingue in fisica e morale e implica la coazione a stipulare un contratto, con un termine di prescrizione di 5 anni dalla sua cessazione.
- In caso di dolo incidente, il contratto rimane valido, ma la vittima può richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Errore
Consiste in una falsa conoscenza della realtà.
Si distingue in errore-motivo se si cade in errore in base ad una valutazione errata della realtà ed errore-ostativo se determina divergenza o contrasto tra volontà e dichiarazione e se l’errore cade sulla trasmissione della volontà art.
Il contratto viziato da errore di una delle due parti è annullabile, ma a condizione che l’errore sia essenziale e che l’errore sia riconoscibile dall’altro contraente.
L’essenzialità si distingue dal carattere determinante dell’errore, che attiene all’incidenza che l’errore ha avuto sulla scelta della parte di concludere il contratto.

L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto alle circostanze del contratto o alle qualità dei contraenti, la controparte usando la normale diligenza avrebbe potuto accorgersene. Nel caso di errore bilaterale, x l’annullabilità del negozio è necessaria la sola essenzialità dell’errore.
Dolo
Un negozio è annullabile ove sia stato posto in essere in conseguenza di raggiri perpetrati ai danni del suo autore. Art. 1439 e 1440.
Per l’annullabilità dell’atto devono concorrere il raggiro o l’artificio (azione idonea a trarre in inganno la vittima), l’errore del raggirato, la provenienza dell’inganno dalla controparte. Per la menzogna, il negozio è annullabile qualora il dichiarante usando la normale diligenza avrebbe potuto rendersi conto della verità.
Dal dolo determinante si distingue il dolo incidente che si limita ad incidere sulle condizioni contrattuali. Il contratto non è annullabile proprio perché il comportamento fraudolento del raggirante non è stato determinante del consenso (ha solo creato condizioni contrattuali + favorevoli x il raggirante); ma sebbene l’atto rimanga valido, la vittima ha diritto di ottenere dall’autore del dolo il risarcimento del danno conseguente il raggiro da lui posto in essere.
Violenza
Si ha quando un soggetto compie un atto di volontà andando però contro la propria.
Si distingue in violenza fisica che consiste nella sostituzione dell’autore con un altro soggetto e violenza morale ossia nelle minacce di male ingiusto rivolto ad una persona allo specifico scopo di estorcere il consenso alla stipulazione di un contratto ovvero di indurla a porre in essere un altro tipo di negozio giuridico.
Termine di prescrizione: 5 anni dal momento in cui cessano le violenze.
Domande da interrogazione
- Quali sono i vizi della volontà riconosciuti dalla legge?
- In cosa consiste l'errore e quando un contratto è annullabile per errore?
- Quali sono le condizioni per l'annullabilità di un negozio a causa di dolo?
- Come si distingue la violenza fisica dalla violenza morale?
I vizi della volontà riconosciuti dalla legge sono l'errore, il dolo e la violenza, che portano all'annullabilità del negozio.
L'errore consiste in una falsa conoscenza della realtà e un contratto è annullabile se l'errore è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
Per l'annullabilità a causa di dolo, devono esserci raggiri, l'errore del raggirato e l'inganno deve provenire dalla controparte.
La violenza fisica implica la sostituzione dell'autore con un altro soggetto, mentre la violenza morale consiste in minacce di male ingiusto per estorcere il consenso.