Concetti Chiave
- Il contratto di franchising internazionale permette al franchisee di vendere prodotti usando il marchio del franchisor in cambio di una consulenza e un corrispettivo.
- Il contratto deve essere redatto in forma scritta e ha una durata minima di tre anni per essere valido.
- I vantaggi includono l'accesso a un prodotto già affermato sul mercato e la possibilità per il franchisor di applicare la sua politica di marketing.
- La legge italiana regola il franchising tramite la legge 129 del 2004, ma manca una convenzione internazionale specifica.
- Il franchisor è obbligato a fornire informazioni precontrattuali e supporto, mentre il franchisee deve mantenere riservatezza e pagare eventuali diritti d'ingresso.
= contratto attraverso il quale un imprenditore (franchisor) offre a un altro soggetto (franchisee) la possibilità di vendere i suoi prodotti con l'uso del suo marchio e della sua insegna, oltre alla propria consulenza tecnica e commerciale, in cambio di un corrispettivo.
Il contratto deve avere la forma scritta, a pena di nullità, e una durata minima di 3 anni
Vantaggi del franchising
● Vantaggi
◦ il franchisor può imporre la propria politica di marketing ai franchisee, concedendo in cambio la sua esperienza tecnico commerciale e i suoi segni distintivi
◦ il franchisee vende un prodotto già lanciato con successo sul mercato e facilemente riconoscibile → anche se ha poca autonomia es. Mac Donald
◦ collaborazione fra imprenditori particolarmente indicata perl'avvio di imprese all'estero usufruendo della conoscienza e dell'organizzazione di marchi già affermati sul mercato
Quadro normativo e soggetti coinvolti
● Quadro normativo
• legislazione italiana → legge 129 del 2004
• non esistono Convenzioni internazionali in vigore che regolano il contratto, ma si può utilizzare come riferimento la "Legge modello" elaborata da UNIDROIT che disciplina i contenuti dell'informazione precontrattuale
• legge applicabile in mancanza di indicazione delle parti→ RegolamentoRoma I
● I soggetti del contratto sono:
• il soggetto affiliante (franchisor) → l'azienda che decide di concedere il proprio know how e i proprio segni distintivi
● patrimonio di conoscenze, pratiche non brevettate rispondenti al criterio di segretezza e sostanzialità
• il soggetto affiliato (franchisee), cioè l'imprenditore che decide di lavorare in proprio seguendo la politica commerciale dell'azienda affiliante
Obblighi delle parti
● Obblighi delle parti
- Franchisor:
▪ fornire le necessarie informazioni precontrattuali all'affiliato
▪ concedere la licenza per l'uso del marchio
▪ trasmettere il proprio know-how
▪ sintetica esposizione degli elementi caratterizzanti l'attività
▪ prestare la consulenza e le informazioni necessarie per la gestione dell'azienda affiliata
▪ fornire i prodotti stabiliti nel contratto
- Franchisee:
◦ obbligo alla riservatezza
◦ pagare, se previsto, un diritto d'entrata (entry-fee)
◦ pagare, se previsto, una percentuale sui ricavi al franchisor per i servizi ricevuti
◦ rispettare l'obbligo di non concorrenza
◦ conservare l'immagine e i segni distintivi
Domande da interrogazione
- Quali sono i vantaggi principali del franchising internazionale per il franchisor e il franchisee?
- Qual è il quadro normativo che regola il contratto di franchising internazionale?
- Quali sono gli obblighi principali del franchisor e del franchisee nel contratto di franchising?
Il franchisor può imporre la propria politica di marketing e offrire la sua esperienza e segni distintivi, mentre il franchisee beneficia di vendere un prodotto già affermato e riconoscibile, anche se con poca autonomia.
In Italia, la legge 129 del 2004 disciplina il franchising. Non esistono convenzioni internazionali specifiche, ma la "Legge modello" di UNIDROIT può essere un riferimento per l'informazione precontrattuale. In assenza di indicazioni, si applica il Regolamento Roma I.
Il franchisor deve fornire informazioni precontrattuali, concedere la licenza del marchio, trasmettere il know-how e fornire consulenza. Il franchisee deve mantenere la riservatezza, pagare eventuali diritti d'entrata e percentuali sui ricavi, rispettare l'obbligo di non concorrenza e conservare l'immagine del marchio.